Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 05 76/ 02 IN NOME DEL ROPOO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 19835/99 Dott. Giuseppe DELL'ANNO Consigliere Cron 1588 Dott. Paolino Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 19/09/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AN EO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio 2001 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e 3469 difende, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3714/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/10/98 R.G.N. 44462/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da RI ME nei confronti della Sock Ferrovie dello Stato, per l'accertamento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di capo gestione con decorrenza dal giugno 1985 e con conseguente ricostruzione della carriera. Sui motivi di appello riteneva il Tribunale sia che, esclusa l'applicabilità ai rapporti di lavoro dell'art. 14 delle legge n.210 del 1985, trovando per essi applicazione l'art. 21 della stessa legge , doveva ritenersi che nonostante la privatizzazione di tali rapporti, e la incompatibilità con l'art. 2103 c.c., come novellato dalla legge n. 300/70, della previgente disciplina, sino alla emanazione di una nuova disciplina contrattuale, a tale normativa legale, di cui alla legge n.425/58 e n.42/1979 doveva darsi applicazione nell'inquadramento dei dipendenti della appellata;
sia che vi era piena rispondenza tra le mansioni svolte dall'appellante e l'inquadramento previsto dal mansionario, posto che per tale mansionario anche per le mansioni di addetto alla fermata, in concreto svolte dal lavoratore è prevista la qualifica di assistente di stazione;
sia che, oltre alla insussistenza nel nostro ordinamento di un principio di parità di trattamento, dalla interpretazione della suddetta disposizione contrattuale doveva trarsi che le parti avevano voluto evitare la equiparazione della stazione alla fermata, e quindi stabilire un diverso inquadramento per l'una e l'altra ipotesi Avverso questa decisione ricorre per Cassazione RI ME censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita la Società intimata resistendo alle avversarie censure. Motivi della decisione Deduce il ricorrente violazione dell'art. 2103 c.c., oltre a vizio di motivazione, considerando che il Tribunale ha omesso di decidere sulla domanda, risultante anche dalle conclusioni del ricorso in primo grado, rivolta non solo all'inquadramento superiore (profilo di Capo gestione) ma anche alla condanna della Società intimata al pagamento delle differenze retributive dovute, anche anteriormente alla entrata in ,per l'attività vigore del primo contratto collettivo, ai sensi dell'art. 36 Cost. rispondente alla effettiva utilizzazione nelle mansioni superiori. Deduce inoltre lo stesso ricorrente che errata e priva di motivazione appare la decisione del Tribunale in merito alla corrispondenza tra attività espletata e qualifica rivestita, non essendosi tenuto in debita considerazione, ai fini dell'accertamento del diritto alla qualifica superiore, dei requisiti di inquadramento stabiliti dalla contrattazione collettiva né tantomeno essendosi provveduto a confrontare le mansioni in concreto espletate con quelle stabilite in ordine alla qualifica ed alla categoria rivendicata: per concludere che, sotto questo profilo, eccessivamente restrittiva ed immotivata è l'affermata non equiparabilità tra "stazione” e “fermata", ove il ricorrente si trovava occupato, per dedurne l'insussistenza del diritto al superiore inquadramento. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere rigettato: anche per quanto riguarda le invocate differenze retributive il ricorrente avrebbe dovuto provare l'effettivo esercizio di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita, il che è quanto il Tribunale, con un esauriente accertamento, ha negato sia a questo fine sia per quanto riguarda l'eventuale diritto al superiore inquadramento. Né può condividersi la censura dal punto di vista dell'iter logico seguito dal Tribunale nel suo accertamento, non risultando affatto omessa una valutazione comparativa delle mansioni, in particolare di quelle proprie al profilo di Capo gestione e di Assistente di stazione, cui è equiparato l'addetto di fermata, non implicando quest'ultima, come riconosciuto in sede collettiva, la necessità di un Capo stazione, avvenendo, precisa il Tribunale, la marcia dei treni senza instradamento e segnalazione locale.
Per questi motivi
mø le Corte rigetta il ricorso. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio che si 11549,37 €) liquidano in L2000 , oltre a 1. 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 19 settembre 2001 Il Cons. Est.1 Cons. Il Presidente When 441 0/2 е н д ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ч е нн