Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
L'errata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio immediato del termine per la richiesta di riti alternativi (nella specie: sette, anziché quindici giorni per la richiesta di giudizio abbreviato) comporta la nullità del decreto di citazione, la quale peraltro, essendo a regime intermedio, è sanata se l'imputato non abbia formulato richiesta di rito alternativo nei termini di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2005, n. 24571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24571 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 328
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1249/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CE, n. a Milano il 5.11.1974;
avverso la sentenza in data 18 novembre 2003 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 28 febbraio 2003 del Tribunale di Milano, appellata da AN CE, condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione e cessione di cocaina a TR GI (in Rozzano, il 25 novembre 2002). Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Michele D'Agostino, che deduce:
1. Nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado per mancato rispetto del termine per comparire previsto dall'art. 552 comma 3 c.p.p., posto che il Tribunale, pur accogliendo la censura,
non aveva rinnovato il decreto di citazione, ma aveva disposto un semplice rinvio della udienza con una dilazione sufficiente a integrare la parte del termine mancante.
2. Nullità del medesimo decreto, nel quale era stato indicato erroneamente il termine di sette giorni, in luogo di quello di quindici giorni, per la richiesta di un rito alternativo. Ciò ha determinato la lesione del diritto dell'imputato di esercitare, nel termine fissato dal legislatore, l'opzione per un rito speciale, quale il giudizio abbreviato. La questione non era affatto astratta, come ritenuto dal Tribunale, dato che l'art. 552 comma 1, lett. f), c.p.p. prevede la nullità del decreto di citazione se manca o è
insufficiente l'indicazione del requisito dell'avviso all'imputato di presentare nei termini di legge le richieste di cui agli artt. 438 e 444 c.p.p.. D'altro canto, che l'imputato avesse interesse a farsi giudicare con il rito abbreviato si ricavava dal fatto che il difensore aveva prestato consenso all'acquisizione e utilizzazione di tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonostante il buon comportamento processuale dell'imputato.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata.
Il provvedimento di cui si discute nel ricorso è un decreto di giudizio immediato, per il quale non vale il termine di comparizione di sessanta giorni ex art. 552 c.p.p., ma quello di trenta giorni ex 456 comma 3 c.p.p. che nella specie risulta essere stato assicurato.
Vale per di più rilevare che in base al comma 1 dell'art. 184 c.p.p. le nullità delle citazioni e delle relative notificazioni restano sanate se la parte interessata è comparsa e nulla abbia eccepito (v. tra le altre Sez. un., 31 gennaio 2002, Munerato). Ora, risulta dagli atti che l'imputato fu presente al dibattimento, e non si ricava dagli atti ne' è stato dedotto che alla udienza di rinvio del 28 febbraio 2003 egli o la difesa abbia eccepito il mancato rispetto del termine per comparire, e più precisamente che il differimento tra la prima e la seconda udienza non aveva rispettato autonomamente il termine minimo per comparire. Ne consegue che la eccepita nullità non sussiste e comunque ove fosse sussistita sarebbe stata sanata.
Anche con riferimento alla nullità cui fa riferimento il secondo motivo di ricorso deve giungersi alla conclusione che essa deve considerarsi sanata.
Non è dubbio che l'errore nella indicazione del termine per la richiesta di riti alternativi (nella specie, sette anziché quindici giorni) comporti la nullità del decreto di giudizio immediato, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 148 del 2004, con la quale è stato rimarcato che l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di "intervento" dell'imputato, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24 secondo comma Cost., integra la nullità di ordine generale di cui all'art. 178 comma 1, lett. c), c.p.p.; e nello stesso senso si sono espresse varie pronunce di questa Corte (v. tra le altre Sez. 4^, u.p. 5 maggio 2004, sent. n. 7581).
Si tratta però di nullità a regime intermedio, in quanto non attinente alla omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore (v. artt. 178 comma 1, lett. c), 179 comma 1, e 180 c.p.p.), la quale è stata dunque sanata, in quanto l'imputato non ha formulato richiesta di giudizio abbreviato nel termine di legge. Quanto all'ultima doglianza, essa appare manifestamente infondata, considerato che la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla riduzione di pena ex art. 62-bis c.p., osservando che essa, non portata alla massima estensione, era da considerare congrua in considerazione dei precedenti penali specifici, della gravita del reato e del fatto che la confessione resa dal Romano era da considerare pressocché obbligata, dati la evidenza probatoria a suo carico.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2005