Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, la disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'art. 500 cod. proc. pen. è applicabile unicamente nell'ambito del processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali, e non invece nell'ambito del processo conseguentemente instaurato per accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il giudice di merito, evocando l'art. 500 cod. proc. pen., aveva impropriamente ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2009, n. 38107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38107 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/06/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1139
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 33410/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EL N. IL 19/12/1950;
2) GN OV N. IL 01/12/1937;
3) AS NO N. IL 28/04/1967;
avverso SENTENZA del 21/09/2005 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. ORLANDO A., che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 21/9/2005, riformando, su gravame del P.G., la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Vasto in data 22/5/2001, dichiarava EL TT, GI LO e OL SU colpevoli del reato di cui all'art. 372 c.p. - perché, deponendo come testi, il 5/11/1996, dinanzi al Tribunale di Vasto nell'ambito del procedimento penale a carico di IN TT, imputato di usura e di tentata estorsione continuata, avevano riferito circostanze di fatto non corrispondenti al vero - e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena, condizionalmente sospesa per l'TT e il SU, di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno.
Il Giudice distrettuale riteneva che l'oggetto delle testimonianze incriminate era pertinente al thema decidendum del procedimento a carico di IN TO e che la loro falsità era emersa, in maniera inconfutabile, dalla realtà documentalmente accertata nel corso del dibattimento di quel procedimento, conclusosi con pronuncia di condanna.
2- Hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, gli imputati, deducendo - però - identici motivi di censura alla sentenza di merito: 1) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 372 c.p., non essendosi considerato che la falsa testimonianza, in quanto reato di pericolo concreto, non era, nel caso specifico, configurabile, considerato che r oggetto della stessa non aveva alcuna pertinenza con i fatti - reato per i quali si procedeva a carico di IN TT e non era, quindi, funzionale alla prova richiesta per la definizione di tale procedimento;
2) violazione della legge penale (art. 372 c.p.) e vizio di motivazione sulla ritenuta falsità della testimonianza, non supportata da alcun elemento probatorio ma semplicemente affermata;
3) violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 581 lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), sotto il profilo che si sarebbe dovuto rilevare, per genericità dei relativi motivi, l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.G. avverso la decisione assolutoria di primo grado;
4) violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, avendo la Corte di merito, pur non investita specificamente sul punto, esteso la sua indagine valutativa sulla falsità della testimonianza.
3- Il ricorso di GI LO è inammissibile, perché proposto tardivamente.
Ed invero, il termine per impugnare la sentenza, la cui motivazione è stata depositata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 544 c.p.p., comma 2, è di trenta giorni (art. 585 c.p.p., comma 1, lett.
b)) e decorre, in considerazione della contumacia dell'imputato, dalla notifica a costui dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento (art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d)), notifica eseguita nel caso in esame in data 8/11/2005. Il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vasto in data 31/12/2005, quindi ben oltre il termine perentorio di legge, che scadeva il 9/12/2005 (festivo l'8/12/2005). Consegue, alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la condanna del LO al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
4- I ricorsi di EL TT e OL SU sono infondati e devono essere rigettati.
4.a- Osserva, innanzi tutto, la Corte che non ha pregio la doglianza con cui si lamenta la mancata declaratoria d'inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dal P.G. avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, per asserita genericità dei relativi motivi. Il P.G. appellante, invero, in stretta aderenza al percorso argomentativo seguito, con valenza assorbente e decisiva, dai giudici di primo grado, contestò, in maniera incisiva e specifica, la ritenuta non pertinenza delle testimonianze incriminate all'oggetto del procedimento in cui furono rese e ne inferì il rilievo penale delle stesse, ritenendole ovviamente false, circostanza questa -peraltro - non negata dai primi giudici.
Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello, nel ritenere le testimonianze di cui si discute pertinenti al thema decidendum del procedimento in cui furono rese, sviluppa la sua indagine cognitiva sul loro contenuto, per evidenziarne in maniera chiara la falsità, senza con ciò violare il principio devolutivo che caratterizza il giudizio d'appello.
4.b- Priva di consistenza è anche la doglianza con cui, partendo dal presupposto che la falsa testimonianza è reato di pericolo concreto, si ripropone la questione relativa all'asserita irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento presupposto rispetto alle esigenze probatorie inerenti all'oggetto del medesimo. Se è vero che, ai fini della configurazione del delitto di falsa testimonianza, è richiesta la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione, con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (ex ante e non ex post), non può essere sottaciuto che la conclusione positiva a cui perviene, al riguardo, la sentenza impugnata è sorretta da adeguata e logica motivazione, che, recependo gli argomenti sviluppati dal P.M. appellante, evidenzia lo stretto collegamento delle circostanze di fatto oggetto della deposizione di EL TT al reato di usura contestato a TT IN e sottolinea che anche la testimonianza del SU mirava a chiarire il rapporto di analoga natura dal predetto intrattenuto con IN TT e, quindi, la condotta non episodica e la negativa personalità di quest'ultimo. Non rileva, per la configurazione del reato in esame, il reale grado d'influenza che le deposizioni false avrebbero potuto avere o hanno concretamente avuto nel procedimento in cui furono rese, essendo sufficiente la capacità di dette deposizioni di offrire un qualsiasi contributo legittimo alla prova che si ricerca nel caso concreto e di influire, quindi, sull'esito del processo.
4.c- Anche il giudizio di falsità delle testimonianze di TT EL e del SU è sostanzialmente corretto, anche se la motivazione della sentenza impugnata, sulla base di quanto dalla stessa emerge, deve essere opportunamente corretta ed integrata. Il convincimento di falsità delle testimonianze espresso dal Giudice distrettuale è strettamente ancorato a quanto
"incontrovertibilmente" accertato nel corso del processo a carico di IN TT e trasfuso nella relativa sentenza irrevocabile di condanna. Tale giudizio deve ritenersi ulteriormente confortato dalla circostanza, di cui pure si da atto nella sentenza impugnata, che le dichiarazioni dibattimentali dei due testimoni si pongono irragionevolmente in netto contrasto con quelle rese dagli stessi nel corso delle indagini preliminari;
considerato, peraltro, che queste ultime appaiono più coerenti e credibili e trovano riscontro nelle ulteriori emergenze processuali alle quali la predetta sentenza espressamente fa riferimento, è agevole concludere per la falsità delle prime. È il caso di precisare che impropriamente il Giudice a quo, evocando l'art 500 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 63 del 2001, ritiene di non potere far leva sul confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde. Rileva al riguardo la Corte che la disciplina di cui al richiamato art. 500 c.p.p., è applicabile unicamente nell'ambito del processo direttamente interessato dalle deposizioni testimoniali che vengono in considerazione e non può, invece, trovare operatività nel presente procedimento, che è, per è per cosi dire, derivato dal primo ed è finalizzato ad accertare la sussistenza del contestato reato di falsa testimonianza.
Le doglianze in ordine all'apprezzamento e alla valutazione delle emergenze processuali innanzi sintetizzate si risolvono in non consentite censure in fatto, che non possono trovare ingresso in questa sede.
5- Consegue di diritto la condanna di tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LO, che condanna al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di TT e SU. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009