Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2008, n. 34997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34997 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1229
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 25381/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - in data 26.1.2006;
nei confronti di:
LH JA, n. in Elbasan (Albania) il 18.9.1979;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte relativa alle spese di causa.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 26 gennaio 2006 la Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - riconosceva ad JA LH la somma di Euro 10.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso subita, e condannava "l'Amministrazione dello Stato" al pagamento delle "spese di patrocinio".
2.0 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che illegittimamente era stata disposta la sua condanna alle spese, non essendosi tale amministrazione affatto costituita nel giudizio di merito, e conclusivamente chiede l'annullamento della impugnata decisione in parte qua, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese".
2.1 Il Ministero ricorrente ha prodotto una memoria, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale ribadisce la richiesta di accoglimento del ricorso, "vinte le spese". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Deve, invero, considerarsi che il rapporto processuale relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ha natura civilistica, ancorché inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto il regolamento di interessi patrimoniali (l'attribuzione a quel titolo di una somma di denaro) tra il privato e lo Stato;
il carico delle spese di tale procedura va, conseguentemente, regolato secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8/1999; id., Sez. Un., n. 2/1992; id., Sez. Un., n. 1/1992). In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l'attivazione di tale procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro), non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, ne' relativamente all'an, ne' relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, nè sull'an, ne' sul quantum della pretesa fatta valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.
Illegittimamente, quindi, nel caso che occupa, l'amministrazione statale è stata condannata al rimborso delle spese processuali in favore dell'istante, non avendo spiegato opposizione alcuna alla richiesta dalla stessa fatta valere.
4. Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la condanna dell'amministrazione statale alle "spese di patrocinio", statuizione che va eliminata. Si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la condanna dell'amministrazione statale alle "spese di patrocinio", statuizione che elimina. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008