Sentenza 13 marzo 1999
Massime • 1
L'eccezione di prescrizione presuntiva, mentre è perfettamente compatibile con quella di pagamento, non lo è con la contestazione dell'ammontare del debito richiesto e con l'affermazione di aver perciò versato una somma minore, e pertanto in tal caso deve esser rigettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/1999, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato AR LU, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLEGIOVE 65, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CIAMARRA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 16/10/95, R.G. 46834/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato LU AR, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, decidendo con rito camerale, ai sensi degli artt. 28 e 29 L. n. 794 del 13 giugno 1942, sull'opposizione proposta da LI SP, con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1996, avverso il decreto ingiuntivo reso su ricorso dell'Avv. Mario Lulani, col quale si ingiungeva all'SP il pagamento della complessiva somma di L. 12.176.148 in corrispettivo di varie prestazioni professionali, con ordinanza resa in data 18 ottobre 1995 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, riducendo a L.
5.400.000 la somma dovuta.
Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale ha ritenuto prescritto, ai sensi dell'art. 2956, n. 2 , cod. civ., il credito relativo ad una parte delle prestazioni cui la domanda si riferiva, considerando compatibile, a norma dell'art. 2959 cod. civ., l'eccezione di prescrizione sollevata dall'SP con l'altra eccezione di avere estinta l'obbligazione mediante il pagamento della somma richiesta.
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell'art. 111 Cost. propone ricorso per cassazione l'Avv. Lulani, affidandosi a due motivi. L'SP resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno esaminare congiuntamente i due motivi, poiché entrambi riguardano, sotto diversi ma comuni profili, la questione dell'ammissione, da parte del debitore, di non avere, comunque, estinto l'obbligazione dedotta in giudizio.
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata ordinanza per insussistenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia e per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 276 cod. proc. civ., adducendo che il Tribunale ha omesso del tutto la motivazione circa la compatibilità dell'eccezione di prescrizione col comportamento del debitore, poiché non ha in alcun modo accennato alla circostanza che le somme versate dall'SP non si riferivano al credito dedotto in giudizio, bensì ad altri debiti, sorti da precedenti prestazioni professionali di esso ricorrente. Ad avviso dell'Avv. Lulani, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l'aver voluto, l'SP, provare tutti i versamenti eseguiti a suo favore nel corso degli anni, per altre prestazioni professionali, non configurasse l'ammissione di cui all'art. 2959 cod. civ.. Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2756 e 2759 cod. civ., nonché degli artt.112, 113 e 115 cod. proc. civ., osservando che il Tribunale non ha considerato che l'SP, senza contestare l'ammontare del credito, ha ammesso di aver versato solo L. 6.040.000, insufficiente ad estinguere l'intero credito, e che tale ammissione risultava incompatibile con l'eccezione di prescrizione. Rimarca, infine, il ricorrente che l'eccezione di prescrizione è stata rinunciata dall'SP, poiché alla seconda udienza, evidentemente resosi conto di avere ammesso di non avere estinto il debito, si è limitato a chiedere il rigetto della domanda od, in via subordinata, la riduzione della somma richiesta.
Il ricorso è fondato nei limiti e per la ragioni che saranno precisati. Non può condividersi, in primo luogo, la censura di omessa motivazione, poiché il Tribunale, ancorché sinteticamente, ha dato contezza del proprio convincimento. Esso, infatti, dopo aver riferito sia dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2956, n. 2 , cod. civ., sia dell'eccezione di pagamento del debito, ha ritenuto che la seconda eccezione non fosse incompatibile, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., con la prima. Tale conclusione, indipendentemente dalla sua esattezza in concreto, del che si dirà, è in astratto evidentemente corretta, non potendosi dubitare che l'eccezione di avvenuto pagamento del debito sia l'esatto contrario dell'ammissione di non averlo estinto, che, a norma dell'art. 2959 cod. civ., è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nè risulta decisiva la censura che fa leva sulla circostanza che i pagamenti eseguiti dall'SP si riferivano ad altri debiti, relativi a precedenti prestazioni professionali dell'Avv. Lulani nonché nel comportamento processuale del debitore, volto a provare tutti i versamenti eseguiti per altre prestazioni del ricorrente, perché l'SP, dichiarando di avere eseguito determinati pagamenti, non ha riferito tali pagamenti alle precedenti prestazioni, bensì proprio alle prestazioni poste a fondamento della domanda, eccependo, quindi, che il credito dedotto in giudizio si era estinto per avvenuto pagamento. Sicché, nel caso in esame non poteva trovare applicazione il condiviso insegnamento giurisprudenziale secondo cui è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva la dichiarazione del debitore di avere soddisfatta ogni spettanza del creditore in relazione a rapporti anteriori o diversi, perché l'esistenza di precedenti prestazioni professionali e dei relativi crediti è venuta in rilievo, determinando la conseguente necessità di attività istruttoria, solo a seguito della replica dell'Avv. Lulani, che rilevava la riferibilità ai precedenti crediti dei pagamenti eseguiti dal debitore. Va, invece, condivisa la censura che, incentrandosi sulla parzialità dell'estinzione del credito dedotto in giudizio, secondo la stessa deduzione dell'opponente SP, rileva l'incompatibilità, sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., della relativa ammissione con la proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Com'è stato costantemente ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sentenza n. 1160 del 1 febbraio 1995;
sent. 1408 dell'8 febbraio 1983), l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, sicché non può farla valere il debitore che sostenga di aver versato una somma inferiore a quella richiesta, essendo evidente che in tal modo egli nega parzialmente l'originaria obbligazione.
Nel caso in esame l'SP, opponendosi al decreto ingiuntivo, addusse di avere estinto il debito, elencando, però, una serie di pagamenti, il cui ammontare complessivo era notevolmente inferiore alla somma richiesta, sicché, indipendentemente dalla loro accertata riferibilità ad altre, precedenti prestazioni dell'Avvocato Lulani, quei versamenti, in astratto, erano idonei ad estinguere solo una parte del credito dedotto in giudizio.
Non v'è dubbio, pertanto, che implicitamente il debitore abbia ammesso di non avere estinto il debito nella misura richiesta dal debitore e che abbia, in tal modo, contestato in parte l'esistenza delle obbligazioni sulle quali la richiesta monitoria si fondava. Tale ammissione era incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dallo stesso SP.
Per completezza, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la richiesta, principale, di rigetto della domanda, avanzata alla seconda udienza dall'SP, non può essere ritenuta come rinuncia all'eccezione di prescrizione, essendo evidente che l'accoglimento di tale eccezione avrebbe portato al rigetto, totale o parziale, della domanda, proprio come richiesto dall'opponente. Conclusivamente, il ricorso va accolto per quanto di ragione, poiché il Tribunale, ritenendo compatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva l'ammissione di avere estinto solo parzialmente il debito dedotto in giudizio, è incorso nella denunciata violazione dell'art.2959 cod. civ.. In tali limiti, pertanto, va cassata l'impugnata ordinanza, con conseguente rinvio, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, che si uniformerà al principio di diritto qui esposto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositata in Cancelleria il 13/3/1999.