Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 2
Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale (nella specie è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 102 cod.proc.civ. alla causa intentata nei confronti di alcuni soltanto dei concedenti di un rapporto di colonia per conseguire la restituzione del valore delle maggiori quote di prodotti percepiti dai concedenti medesimi, legati da un rapporto di solidarietà passiva).
In caso di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 cod.proc.civ., l'estinzione di una delle cause cumulate (nella specie, per conciliazione giudiziale) non determina quella delle altre.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR IU e UR TO, elettivamente domiciliati in Roma alla via Pier Luigi da Palestrina, n. 19 presso l'avv. Fabio Francesco Franco, rappresentati e difesi, giusta procura a margine, dall'avv. Arnaldo Stefanelli;
- ricorrenti -
contro
UR AR, elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Paolo Caneschi (Studio avv. Silvetti) al Viale Angelico n. 92, rappresentato e difeso per procura a margine dall'avv. MA Pennetta;
- controricorrente -
nonché
IM CE, PA AL, TE CE, NT AN, RA TO, RA ON, RA NU, RA IA ME, RA OV e RR AD;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 42 del 15 settembre 1999 REG. GEN. n. 1430/85. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi al TO di Mesagne del 17.1975 i coloni, intimati in epigrafe, convenivano in giudizio MA, LI ed UG MU per sentirli condannare in solido sino al 1970 e il solo MA MU per il periodo successivo a restituire il valore delle maggiori quote di prodotti percepiti dai concedenti di un rapporto di colonia rispetto a quelle stabilite dall'art. 9 della legge n. 756 del 1964. Si costituiva il solo MU MA il quale, in data 6.4.1976, conciliava la lite. La causa proseguiva nei confronti degli altri due concedenti, erano raccolte prove e disposta consulenza tecnica. Con sentenza 16.5.1985 il TO condannava MU LI ed UG al pagamento di somme varie in favore dei coloni, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.. Proponevano appello i soccombenti, si costituivano MU MA e tutti i coloni, eccettuati gli eredi di SA RD, che proponevano appello incidentale. Con sentenza del 15.9.1999 il Tribunale di Brindisi rigettava gli appelli principali ed incidentali e compensava le spese del grado.
Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per non essere stata pronunciate anche nei confronti di MU MA, che la transazione scioglie il vincolo della solidarietà, con la conseguenza che gli altri debitori vengono a ridursi il debito della quota corrispondente, definendo ogni rapporto con il MU MA, mentre la sentenza non viene inutiliter data nei confronti delle altre parti. Rilevava ancora che l'estinzione del processo tra il predetto concedente ed i coloni non poteva estendersi al rapporto processuale tra loro e gli altri due MU, non avendo essi con la transazione rinunciato ai diritti contro i medesimi. Nel merito, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiori quote, rilevavano che da un contratto di colonia esibito e redatto su un modello predisposto risulta che il fondo alla stipula dei contratti di colonia era nudo, cioè privo di colture arboree ed arbustive produttive. Aggiungeva che dalla prova testimoniale e dalle consulenze tecniche esperite risultava che il contributo alle spese dei concedenti era stato minimo e quindi, in mancanza di prove più precise sul loro apporto, poteva equitativamente fissarsi le quote di spettanze dei prodotti nella misura stabilita dalla consulenza di primo grado. Riteneva, infine, applicabile ai crediti dei coloni l'art. 429 c.p.c. e la spettanza di rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei crediti come riconosciuta dal primo giudice.
Propongono ricorso per cassazione MU LI ed UG affidato a quattro motivi, resiste con controricorso MU MA, i coloni non sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 161 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.) i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza emessa nei confronti di sole alcune parti di un rapporto plurisoggettivo, deducendo che con il ricorso introduttivo era stata chiesta per tutta la durata del rapporto dichiararsi la nullità della clausola negoziale della colonia concernente il riparto dei prodotti per tutta la durata del rapporto, accertamento che doveva farsi in contraddittorio di tutti i concedenti.
La censura è infondata, oltre che per le ragioni esposte nella sentenza impugnata, per l'assorbente rilievo che non ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i concedenti ne' quando occorra statuire sulla validità di un contratto agrario relativo ad un fondo di proprietà comune, cfr. Cass. n. 962 del 2000, ne' quando la causa abbia per oggetto una obbligazione solidale, cfr., tra le tante Cass. n. 1050 del 1999. La vicenda processuale conferma l'esattezza delle sentenze citate.
Definito transattivamente il rapporto con MU MA, il processo è utilmente proseguito nei confronti dei due concedenti inadempienti, non si è avuta quindi quella inutilità della decisione nei confronti di parte dei soggetti del rapporto sostanziale, che caratterizza il litisconsorzio necessario, secondo la previsione dell'art. 102 c.p.c.. Inutile, invece, sarebbe stata la prosecuzione anche nei confronti del MU MA, come del resto conferma il ricorso per cassazione espressamente notificato al fratello ai soli fini di una (supposta) integrità del contraddittorio, ammettendo così i ricorrenti implicitamente che la emananda sentenza nulla deve statuire nei suoi confronti.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 185, 420 e 431 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti deducono che la conciliazione tra il MU e i coloni ha prodotto la fine del processo e la sua estinzione.
La censura è infondata.
La domanda proposta per lo stesso titolo contro più persone determina, secondo la previsione dell'art. 33 c.p.c., il sorgere di tante cause quanti sono in un convenuti da decidersi in un unico processo.
L'estinzione di una delle cause, come nella specie per conciliazione giudiziale, non determina quella delle altre. Del resto è evidente che, avendo solo MU MA transatto la lite per la sua quota, l'effetto estintivo della transazione non può comunicarsi alle cause aventi per oggetto le quote dei suoi due fratelli che non hanno raggiunto un accordo con i creditori.
Con il terzo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge, 116 c.p.c. e 2727 c.c., ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti lamentano la insufficienza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 756 del 1974 ed in particolare l'accertamento della qualità di nudo terreno dei fondi in base ad un contratto stipulato con un terzo, attese anche le risultanze della prova testimoniale.
Si assume inoltre che i MU avrebbero sostenuto tutte le spese dell'impianto sicché doveva applicarsi per il riparto il successivo art. 10. Evidenziano inoltre che i coloni si erano astenuti dal depositare i contratti e i conti colonici.
Per comprendere la questione è opportuno trascrivere il testo degli artt. 9 e 10 della legge n. 764 del 1964. Art. 9. - Concessione di nudo terreno.
Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono. Se il concedente partecipa in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento. Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma. Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con delle colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee. Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.
Art. 10. - Quota di riparto spettante al colono.
Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono. La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.
Come risulta dal testo delle norme il discrimine dell'applicazione dell'art. 9 o 10 è nella natura di nudo terreno del fondo secondo la definizione del quarto comma dell'art.
9. La prova testimoniale, indicata dai ricorrenti, evidenzia che uno dei testi indicati ha affermato che il terreno fu concesso come nudo, gli altri di non sapere o di non ricordare. Non può censurarsi sul piano della logicità l'accertamento della originaria condizione di nudo terreno fondata sulla deposizione di un teste e sull'indizio che il contratto relativo ad altra quota dal medesimo fondo locato ad altro soggetto indichi come nudo il fondo. Impinge nel merito la censura di non avere tenuto conto nella valutazione della prova della mancata esibizione da parte dei coloni dei contratti trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità. Peraltro va osservato che di segno contrario ex art. 116 c.p.c. all'assunto dei ricorrenti è la circostanza che anche essi non hanno esibito i contratti.
In ordine al riparto delle spese non è controverso che i coloni impiantarono il vigneto.
Il Tribunale ha accertato un minimo contributo alle spese attraverso la deposizione di un teste. I ricorrenti assumono di avere sopportato tutte le spese, compresa la fornitura delle barbetelle, ma non indicano alcuna prova che suffraghi il loro assunto. Incombendo sul concedente la prova di aver partecipato alle spese non può censurarsi l'accertamento del Tribunale che essi vi parteciparono in misura minima.
Quanto all'omessa esibizione dei conti colonici da parte dei coloni ed alle conseguenti valutazioni ex art. 116 c.p.c. vale quanto esposto per l'accertamento dell'altro presupposto, dovendosi inoltre aggiungere che la tenuta dei conti incombe al concedente ex art. 2161 c.c., richiamato dall'art. 2169 c.c..
Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 e 429 c.p.c., per avere confermato quella pretorile che avrebbe corrisposto gli interessi sulla somma globalmente rivalutata e non sulla somma via via rivalutata. La censura è inammissibile perché nuova. Infatti con l'appello i ricorrenti avevano censurato l'applicazione al credito dei coloni dell'art. 429 c.p. e non anche le modalità in cui il TO ha applicato la norma.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra i MU, non si deve provvedere in ordine a quelle con le altre parti che non si sono costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese nei confronti di MA MU, nulla per le spese nei confronti degli altri intimati. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001