Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
In tema di reati edilizi, poiché l'ordine di demolizione previsto dall'art. 7 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ha natura di sanzione amministrativa, esso "sopravvive" al trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato. Invero, il principio in base al quale la pena relativa al reato più grave è quella destinata a costituire la "base", sulla quale viene calcolato l'aumento, fino al triplo, per i "reati satellite", si applica esclusivamente alle pene principali. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, che, rilevando che tra il reato ex art. 20 lettera c) legge 47/85 e quello ex art. 483, cod. pen., quest'ultimo era stato ritenuto più grave ed era stato, pertanto, assunto come il reato in base al quale calcolare l'aumento per la continuazione, aveva dedotto la inapplicabilità della sanzione amministrativa della demolizione ex art. 7 legge 47/85, perché conseguente al solo illecito penale edilizio, assorbito nel reato continuato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 12050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12050 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. G. Vincenzo PANDOLFO Presidente del 15/7/1999
Dr. Alfonso AMATO Consigliere SENTENZA
Dr. Sandro OCCHIONERO Consigliere N. 1548
Dr. Angelo DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo BRUNO Consigliere N. 5860/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 18.12.1998 dal difensore di DI IG, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 6/12.11.1998. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Paolo BRUNO. Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dr. Mario FRATICELLI, che ha chiesto la sospensione del dibattimento per verificare se risulti pagata l'oblazione.
IN IG era tratto a giudizio, innanzi al Pretore di Lucca, per rispondere in concorso con NE VA, che sarebbe stata poi definitivamente prosciolta - del reato continuato di cui agli artt. 20 lett. c) l. n. 47/85, 1 sexies l. n. 431/85, per avere - quale rappresentate legale della società IN Costruzioni s.n.c., proprietaria dell'area e committente dei lavori - realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. n. 1497/39, un fabbricato in muratura senza la prescritta concessione del sindaco e senza l'autorizzazione paesaggistica;
nonché del reato di cui all'art. 483 c.p., per avere falsamente attestato, nella domanda di condono edilizio diretta al sindaco, che le opere abusive erano state ultimate nell'anno 1993, al fine di usufruire del condono stesso e della conseguente impunità.
In esito a dibattimento, il Pretore - con sentenza del 15.1.1998 - dichiarava il IN responsabile dei reati a lui ascritti e, unificatili con il vincolo della continuazione - lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. In proposito, riteneva il giudicante che la pena avrebbe dovuto essere stabilita ritenendo di maggiore gravità il reato di falso e calcolava dunque l'aumento sulla sanzione stabilita per quel reato, che attraeva per specie il trattamento sanzionatorio previsto per il reato satellite e lo annullava, sicché non avrebbero dovuto essere applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della l. n. 47/85 ed all'art. 1 sexies secondo comma della l. n. 431/85.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore Generale sul rilievo che l'unificazione delle pene non estingueva la sanzione amministrativa accessoria prevista dalle norme da ultimo citate e ne chiedeva, pertanto, l'applicazione.
Proponeva altresì appello il difensore dell'imputato sostenendo che il concetto di ultimazione dell'opera si desumeva dall'art. 31 della l. n. 47/85, secondo il quale l'immobile si considera ultimato solo se è stata eseguita la struttura portante. Condizione che era sussistente alla data del sopralluogo del 30.12.1993, sicché l'immobile avrebbe dovuto essere ammesso al condono edilizio, avendo l'imputato proposto, per le opere in contestazione, rituale e tempestiva domanda di concessione in sanatoria al Comune di Camaiore e non avendo la pubblica amministrazione emesso alcun provvedimento di diniego. Contestava, infine, la sussistenza del reato di falso sul rilievo che la dichiarazione sostituiva dell'atto notorio faceva riferimento all'ampliamento e sopraelevuzione di un fabbricato ad uso artigianale, e non era dunque corretta l'affermazione secondo cui il IN fosse consapevole di avere affermato, il falso stante l'inesistenza del solaio, in quanto questo - inteso come struttura - era già esistente, anche se non ancora completato.
Con sentenza del 6/12.11.1998, la Corte di Appello di Firenze accoglieva l'appello proposto dal Procuratore Generale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ordinava la demolizione del manufatto abusivo e la riduzione in pristino dei luoghi. Rigettava, invece, l'appello del IN, confermando l'anzidetta pronuncia.
Il difensore dell'imputato propone ora ricorso per cassazione deducendo quattro distinti motivi.
Con il primo, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della l. n. 47/85 e dell'art. 39 della l. n. 724/92 nonché della l.23.12.1996, n. 662. Osserva, in proposito, che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la costruzione in oggetto non potesse essere ammessa al condono, sul rilievo che eccedesse il limite di 750 mc. e che fosse stato edificato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. n. 1497/39. In verità, il limite di volumetria anzidetto era operante solo per gli immobili residenziali, e non artigianali, come era quello in questione;
ed inoltre l'esistenza di un vincolo idrogeologico non era ostativo alla concessione del condono in quanto, come previsto dalla l. n. 662/96, il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite in zona sottoposta a vincolo - subordinata a norma dell'art. 32 della l. n.47/85, come modificato dall'art. 39 comma settimo della l. n. 724/94,
al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - si intende concesso favorevolmente ove il parere dell'autorità preposta al vincolo non venga formulato entro 180 giorni dalla data della relativa richiesta. Nel caso di specie, la domanda di condono edilizio, proposta ai sensi dell'art. 31 della l. n. 47/85, completa in ogni suo elemento (compreso il pagamento dell'oblazione e degli oneri relativi), non aveva ricevuto alcun diniego da parte della P.A. e, come tale, ai sensi della richiamata normativa, avrebbe dovuto intendersi accolta.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della l. n. 47/85 e l'erronea valutazione del materiale probatorio in atti. Sostiene in proposito che nel caso di specie, nonostante quanto ritenuto dalla Corte territoriale in palese contrasto con le risultanze di causa, la struttura dell'immobile era già esistente al 31.12.1993, e pertanto la domanda di condono avrebbe dovuto essere accolta. Oltretutto il convincimento dei giudici di merito risultava fondato su dichiarazioni testimoniali, quali quelle, del teste Matteoli, consistente, in meri, apprezzamenti soggettivi, privi del benché minimo riscontro.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 483 c.p., sul rilievo che i giudici di merito avevano omesso qualsiasi delibazione e valutazione in ordine al contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in oggetto, in cui si diceva soltanto di ampliamento e sopraelevazione. Il fabbricato, infatti, esisteva già nel 1993 e le opere in questione erano sicuramente riferibili a quell'anno. La mancanza delle rifiniture, come intonacazione, collocazione di infissi e quant'altro, anche se eseguite successivamente, non consentiva di ravvisare la ritenuta falsità ideologica in atto pubblico. Con l'ultimo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 47/85. Osserva, in proposito, che indipendentemente dall'affermata esistenza del reato di falso, il Pretore aveva correttamente ritenuto che questo reato attraesse per specie il trattamento sanzionatorio previsto per il reato satellite e lo annullasse ed aveva dunque affermato che non dovevano essere applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della l. n.47/85 e dell'art. 1 sexies, comma secondo, della l. n. 431/85.
Immotivatamente la Corte di appello era andata di contrario avviso, applicando le pene accessorie.
Conclude chiedendo la cassazione dell'impugnata sentenza con ogni conseguenziale statuizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va disattesa la richiesta del P.G. volta ad ottenere la sospensione del giudizio al fine di accertare se sia stata o meno pagata l'oblazione. L'istanza muove, infatti, dall'evidente presupposto che la verifica dell'avvenuto versamento della somma dovuta per l'oblazione determina, in uno alla tempestiva proposizione della domanda di condono, l'estinzione del reato edilizio. Tale premessa non può essere però condivisa in quanto, in materia di condono edilizio, il controllo sulla sussistenza delle condizioni non costituisce esercizio di potestà riservata alla PA., competente in via esclusiva in ordine a qualsivoglia accertamento relativo alla sanatoria amministrativa. Spetta, invece, al giudice penale il potere-dovere di espletare ognì accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito o che l'immobile superi i limiti volumetrici previsti, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 7.5.1998, n. 5376; cfr., pure, id. 17.10.1997, n. 9367). I primi due motivi di ricorso, attenendo allo stesso nucleo logico e giuridico di censura, possono essere congiuntamente esaminati. Il ricorrente si duole, in definitiva, che i giudici di merito abbiano erroneamente escluso che l'istanza di condono fosse stata validamente proposta, considerando abusivo il manufatto realizzato. Richiama, all'uopo, la pacifica nozione di ultimazione dell'opera, utile ai fini del condono edilizio di cui alla l. n. 724/94; deduce inoltre che, per sua destinazione, l'immobile non era soggetto a limiti di volumetria e che il prescritto parere delle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico era stato inutilmente richiesto.
La censura è infondata. Ed invero, nell'economia complessiva della pronuncia impugnata ha avuto giusto rilievo assorbente l'accertamento della data di ultimazione delle opere, determinante ai fini della pregiudiziale verifica della ritualità della proposta domanda di condono. Al riguardo, con ineccepibile valutazione delle risultanze di causa, sorretta peraltro da motivazione idonea e sufficiente - tanto più in lettura comparata, ai fini delle necessarie integrazioni, con la motivazione del giudice di primo grado - ed in ogni caso immune da incongruenze logico-giuridiche, la Corte territoriale ha ritenuto che il completamento del manufatto in questione (nell'accezione comunemente intesa ai fini dell'ammissione al condono) fosse avvenuto in epoca successiva all'anno 1993 ed anzi prossima alla data dell'accertamento effettuato il 18 marzo 1995. Il rilievo risulta, infatti, comprovato dai riscontri dei verbalizzanti, quali riprodotti nel verbale di sopralluogo, confortati nella loro attendibilità dal dato logico - di sicuro spessore e valenza indiziaria - dall'inverosimiglianza dell'ipotesi che un edificio, da adibire ad uso artigianale e per il quale ovvie ragioni d'ordine economico ne reclamavano una quanto più sollecita utilizzazione, fosse rimasto per quasi due anni privo del solaio del primo piano, degli infissi, della scala interna e di tutte le rifiniture che lo avrebbero reso utilizzabile.
Si tratta, quindi, di un mero accertamento di fatto che, in quanto sorretto - come si è sopra osservato - da una valutazione delle risultanze processuali immune da rilievi di sorta, sfugge ad ogni censura in questa sede di legittimità.
2. - Il compiuto accertamento in ordine alla verosimile data di esecuzione delle opere abusive di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, allegata alla domanda di condono, è tale da dimostrare eo ipso la falsità del relativo contenuto, manifestamente funzionale ai fini dell'indebita ammissione al beneficio del condono. La diretta conseguenzialità della sussistenza del reato di falso, correttamente ritenuta dai giudici di merito, è di ovvia ed intuitiva evidenza e come tale si sottrae alle censure del ricorrente che, del resto, si limitano a riproporre, in punto di fatto, le stesse argomentazioni in ordine all'epoca di ultimazione delle opere, al fine di corroborare la pretesa veridicità della dichiarazione in oggetto.
3. - L'ultimo motivo riguarda il regime sanzionatorio, muovendo dall'assunto che, ai fini della continuazione, la pena base prevista per il reato più grave, quale nella specie il reato di falso, assorbisse la pena prevista per il reato satellite, escludendo pertanto l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dalla speciale normativa urbanistica, vale a dire la demolizione del manufatto abusivo e la riduzione in pristino. Anche la censura in parola è però priva di fondamento e va, pertanto, rigettata. Ed invero, l'ordine di demolizione previsto dall'art. 7, ultimo comma della l. 28.2.1985, n. 47, ha natura di sanzione amministrativa (cfr.
tra le altre Cass. sez. 3, 25.10.1997, n. 3107) e come tale sopravvive al trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato. Al riguardo, si osserva, infatti, che il principio secondo il quale la pena destinata a costituire la base su cui operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è soltanto quella prevista per la violazione più grave, trova esclusiva applicazione per le pene principali.
Correttamente, pertanto, la Corte di merito - in accoglimento dell'appello proposto dal P.G. - ha ordinato la demolizione del manufatto abusivo e la riduzione in pristino dei luoghi, ai sensi della disposizione di cui al citato art. 7, ultimo comma. 4. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con conseguenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1999