Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 12050
CASS
Sentenza 15 luglio 1999

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In tema di reati edilizi, poiché l'ordine di demolizione previsto dall'art. 7 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ha natura di sanzione amministrativa, esso "sopravvive" al trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato. Invero, il principio in base al quale la pena relativa al reato più grave è quella destinata a costituire la "base", sulla quale viene calcolato l'aumento, fino al triplo, per i "reati satellite", si applica esclusivamente alle pene principali. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, che, rilevando che tra il reato ex art. 20 lettera c) legge 47/85 e quello ex art. 483, cod. pen., quest'ultimo era stato ritenuto più grave ed era stato, pertanto, assunto come il reato in base al quale calcolare l'aumento per la continuazione, aveva dedotto la inapplicabilità della sanzione amministrativa della demolizione ex art. 7 legge 47/85, perché conseguente al solo illecito penale edilizio, assorbito nel reato continuato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 12050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12050
    Data del deposito : 15 luglio 1999

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