Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società privata esercente un servizio pubblico che svolge attività di maneggio di denaro di pertinenza dell'ente con correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile. (Fattispecie in tema di peculato).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta: guida per imprenditoriElisa Migliorini · https://fiscomania.com/ · 20 agosto 2025
Il reato di bancarotta consiste nella sottrazione del proprio patrimonio alle pretese dei creditori. Come riconoscere e prevenire i reati fallimentari che possono compromettere definitivamente la tua azienda e la tua carriera imprenditoriale. La bancarotta fraudolenta rappresenta uno dei reati più gravi nell'ambito del diritto fallimentare, con conseguenze devastanti per imprenditori, amministratori e liquidatori coinvolti. Questo reato, disciplinato dalla Legge Fallimentare e ora dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa, prevede sanzioni severe che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione, oltre all'inabilitazione dall'esercizio di attività commerciali. La complessità normativa e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 7593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7593 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1621
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 24533/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI SE N. IL 07/02/1976;
avverso la sentenza n. 1430/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per inammissibilità;
Udito per la parte civile, l'Avv. FOGLIATA R..
Udito il difensore Avv. FABRIS G..
RITENUTO IN FATTO
1. OS PP ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 25-2-2013, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 314 c.p., perché, in qualità di dipendente e socio della spa
Alilaguna e quindi di incaricato di pubblico servizio, si appropriava di danaro e titoli di viaggio appartenenti alla predetta società, di cui aveva il possesso per ragioni di ufficio, per un importo quantificato in Euro 1.200.877, 79, mediante il mancato versamento degli incassi della biglietteria automatica e a strappo, delle vendite presso l'Aeroporto - Darsena e dei "resi" dei marinai;
inoltre, mediante sottrazione di titoli di viaggio prestampati dal magazzino e successiva vendita degli stessi, direttamente o per il tramite di ignari intermediari, con conseguente impossessamento dei relativi incassi;
e infine mediante stampa abusiva dall'emettitrice automatica di prova di stampa e vendita, diretta o per interposta persona, di titoli di viaggio.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 357, 358 e 314 c.p., poiché alla fattispecie concreta sub iudice va ascritto il nomen iuris ex art. 646 c.p.. L'imputato svolgeva infatti le funzioni di impiegato amministrativo alle dipendenze della spa Alilaguna, che è un'impresa privata. Le mansioni a lui assegnate consistevano nel contare e versare in banca gli incassi provenienti dalla vendita dei titoli di viaggio, da parte dei marinai e della biglietteria di AN MA DI . Egli non era dunque neppure incaricato della vendita dei biglietti, limitandosi a ricevere dal personale addetto gli incassi giornalieri e a versarli. Forniva inoltre i biglietti al personale imbarcato, che provvedeva, a sua volta, a venderli ai passeggeri. Il suo ruolo era dunque meramente materiale. Egli non aveva alcun contatto con il pubblico ma solo con la direzione dell'azienda. A partire dal febbraio 2007, l'OS si occupò di raccogliere- non di elaborare o studiare- le statistiche del venduto da parte dei marinai e delle biglietterie ed assunse il ruolo di responsabile della gestione e della manutenzione delle emettitrici presenti nelle biglietterie. Era cioè incaricato di aggiustare le macchinette automatiche emettitrici di biglietti e di rifornirle di carta. Neppure questa è una mansione di concetto. Non vi è dubbio che la ditta Alilaguna rientri tra gli organismi che forniscono un servizio pubblico ma l'OS era un semplice dipendente con mansioni d'ordine, che aveva un contratto di lavoro di natura privatistica con la predetta impresa e che ha sottratto danari ad una società privata.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura formulata è manifestamente infondata. Come è noto, l'art. 358 c.p.p., esclude la qualità di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che esplichi semplici mansioni d'ordine e presti un'opera meramente materiale. Dunque l'esclusione, a tale titolo, della qualità di incaricato di pubblico servizio deve essere desunta dalla natura dell'attività effettivamente svolta, in virtù di espresso o implicito incarico, in conformità all'organizzazione del servizio (Sez. 6^ 7-10-1994, Campanella, Cass. pen 1996, 1811) e indipendentemente dal ruolo formale rivestito dal soggetto e da un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente onerato del servizio (Sez. 6^ 16-11-1992, Zavarini, Cass. pen 1994, 2083). In questa prospettiva, viene in rilievo l'attribuzione al dipendente di mansioni di mera esecuzione di ordini, caratterizzate da un prevalente impiego di energia fisica (Sez. 6^ 13-10-1999, Ventre, Cass. pen 2000, 3046) e dall' estraneità a qualunque connotazione di discrezionalità o di autonomia decisionale (Sez. 6^, 20-11-12 n. 46245, rv. n. 253505). Sfugge dunque alla nozione di pubblico servizio soltanto la mansione meramente esecutiva, di carattere sostanzialmente ausiliario, per il cui espletamento sono sufficienti nozioni e conoscenze elementari (Sez. 6^ 23-9-94, Frau, Cass. pen 1996, 819) e che apporti un contributo alla realizzazione delle finalità pubblicistiche che, in concreto, possa, nell'id quod plerumque accidit, essere surrogato da strumenti sostitutivi della prestazione personale, come, ad esempio, nel caso di chi sia addetto all'ingresso degli utenti alla struttura ed eventualmente a dare informazioni in merito all'ubicazione dei vari uffici all'interno dell'edificio, attività agevolmente sostituibile con apposita segnaletica: Sez. 6^ 28-9-95, Pio Mauro (Cass. pen 1997, 74). Si pensi altresì al portiere, il quale svolge funzioni di mera guardiania, custodia e pulizia dei locali, senza fornire direttamente alcun contributo concreto alle finalità del servizio pubblico (Sez. 6^ 5-3-2003 n. 17914, rv. n. 224510); o al dipendente della spa Poste Italiane che sia esclusivamente addetto, con mansioni di "ripartitore", ad attività di mero smistamento della corrispondenza (Sez. 6^ 20-11-12 n. 46245, cit.); o all'operaio dell'Enel incaricato del distacco dei fili conduttori in derivazione dalla linea di energia elettrica all'utenza del privato, che esplica un'attività meramente materiale (Sez. 6^ 30-10-1995, Rigo, Cass. Pen 1997, 724).
2.Riveste invece qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga attività di carattere intellettivo, caratterizzata, da un lato, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione (Sez Un. 27-2-92, Delogu, Foro it. 1993, 2^, 386); e, dall'altro, da una precisa correlazione funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico (Cass. 18-1-1994, Salvatori, Cass. pen. 1996, 1811; Cass. 24- 10-1995, Ronchi, rv. n. 203178). Assume dunque tale qualità colui che, eventualmente accanto a prestazioni di carattere materiale, espleti anche compiti che comportino conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che involgano profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio (Sez. 6^ 7-3-2000, Di Carmino, Cass. pen 2003, 912, che, in ragione di ciò, ha attribuito la qualità di incaricato di pubblico servizio al bidello di una scuola).
2.1. A maggior ragione deve ravvisarsi la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a colui che esplichi mansioni che implichino maneggio di danaro di pertinenza dell'ente che svolge il pubblico servizio. Occorre infatti rilevare come il tenore testuale dell'art. 358 c.p., connoti le mansioni d'ordine e la prestazione di opera materiale rispettivamente con i termini "semplici" e "meramente" attraverso i quali la norma circoscrive la nozione in disamina, espungendone qualunque connotato di tecnicità e di elevata responsabilità. E ciò appare pienamente rispondente all'esigenza di evitare un'ingiustificata dilatazione della latitudine semantica della nozione in disamina, con riferimento, in particolare, al concetto di espletamento di funzioni "d'ordine", che, senza queste puntualizzazioni, diverrebbe potenzialmente idoneo ad estendersi ad amplissimi settori dell'area del lavoro subordinato. Viceversa, i termini " semplici" e "meramente" indicano, in modo univoco, una voluntas legis volta a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o d'ordine (Sez. 6^, 1 -2-1994, Montesi, Giust. Pen. 1995, 2^, 203). Orbene, il maneggio di danaro di pertinenza dell'ente titolare del servizio, implicando un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile e di rendiconto nonché l'assoggettamento ai conseguenti controlli, esula dall'ottica dell'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale e dunque comporta l'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio. In questa prospettiva, è stata ravvisata tale qualifica in capo all'addetto all'ufficio cassa di una Usi (Sez. 6^, 1-2-94, Montesi, cit) ; al cassiere dell'Ente Autonomo Orchestra NI LI (Sez. 6^, 3-3-1994, Orlando, Cass. pen 1996, 819); ai cassieri dell'IT (Sez. 6^ 2-2-1996, Bottù, Cass. pen, 1997, 723); al dipendente di una ditta assegnataria di servizi postali, addetto al recapito dei plichi inviati contro assegno, alla relativa riscossione, al successivo versamento delle somme destinate ai mittenti ed alla registrazione contabile di tali movimenti (Sez. 6^, 23-11-1995, Diana, Cass. pen 1997, 75); al cassiere di un'azienda municipalizzata di trasporti, addetto alla vendita dei biglietti (Sez. 6^ 19-11-2013 n 6749, Rv. 258995); al dipendente di società avente in appalto o concessione la gestione di un parcheggio comunale, addetto alla riscossione dei pedaggi e al controllo dell'accesso all'area di sosta (Sez. 6^, 19-11-2013. n. 36176, Rv. 260056).
3.1.Alla luce delle considerazioni appena formulate, non possono nutrirsi dubbi circa la ravvisabilità della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato, poiché dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che egli redigeva giornalmente i prospetti riepilogativi degli incassi, che certificavano l'ammontare dei versamenti bancari da lui effettuati. Egli si occupava dunque della quantificazione contabile e del versamento bancario degli incassi del personale imbarcato;
del reintegro dei titoli di viaggio a disposizione di ciascun imbarcato;
dei titoli di viaggio resi da ciascun imbarcato/bigliettaio; degli incassi della biglietteria. A partire dal febbraio 2007, egli assunse il ruolo di responsabile della gestione e della manutenzione delle emettitrici presenti nelle biglietterie. Tutte mansioni proprie di una persona di fiducia del datore di lavoro, Alilaguna, società incontrovertibilmente esercente un pubblico servizio. Si trattava dunque di un'attività di maneggio di danaro di pertinenza del predetto ente, con i correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile, svolta nell'interesse del soggetto esercente il pubblico servizio e costituente una delle modalità di esplicazione di quest'ultimo, del tutto rientrante nella nozione di incaricato di pubblico servizio.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. L'OS va condannato altresì alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si ritiene congruo liquidare nella somma di Euro 3.500, aumentata del 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende lo condanna altresì alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida nella somma di Euro 3.500, aumentata del 15% per spese generali, oltre iva e cpa. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015