Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il cassiere di un'azienda municipalizzata per i trasporti addetto alla vendita di biglietti, in quanto si tratta di soggetto che, maneggiando denaro dell'ente con correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile inerente ai movimenti di biglietteria, svolge un'attività richiedente un bagaglio di nozioni tecniche, normative e di esperienza che esulano dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2013, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1724
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 24202/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RI OS N. IL 08/06/1973;
avverso la sentenza n. 15/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 28/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.ti Visconti Marco e Visconti Carlo. RITENUTO IN FATTO
1. GA MA RO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, in data 28-10-11, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 314 c.p. perché, in qualità di cassiera addetta alla vendita dei biglietti della funivia gestita dall'ASM di Taormina, e dunque di incaricato di pubblico servizio, avendo, per ragioni di servizio, la disponibilità della somma complessiva di Euro 10.547,70, derivante dalla vendita di biglietti (non contabilizzati), di cui Euro 10.222,20 derivante dalla vendita dei biglietti facenti parte di quelli resi dal cassiere Patanè, se ne appropriava (Capo A); avendo inoltre la disponibilità della somma di Euro 6.175,28, derivante dalla vendita dei biglietti facenti parte di quelli resi dal cassiere CO (di cui alterava le distinte di scarico), se ne appropriava (Capo B). In Taormina fino al 22-8-03. 2. la ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 314 e 358 c.p. poiché le mansioni attribuite all'imputata si limitavano alla consegna dei biglietti prestampati, d'importo sempre uguale, per una tratta sempre uguale, e alla ricezione dell'importo. Trattasi perciò di semplici mansioni d'ordine e di prestazione di opera meramente materiale.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in merito all'imputazione di cui al capo B) poiché, a fronte della censura formulata dalla ricorrente in merito all'attribuzione della grafia sulle correzioni riscontrate nella documentazione contabile, la Corte d'appello ha apoditticamente risposto che non era necessaria una perizia perché l'ascrivibilità della grafia alla GA era certa, senza spiegare le ragioni di questa certezza.
2.2. Il terzo motivo s'incentra invece sul diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza della GA, la corretta condotta processuale, il versamento immediato e integrale della somma oggetto dell'imputazione e il ristretto arco di tempo durante il quale la condotta si è esplicata.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
2.3. Con memoria in data 30-10-13, la parte civile, Azienda Servizi Municipalizzati, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato. Come è noto, l'art. 358 c.p.p. esclude la qualità di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che esplichi semplici mansioni d'ordine e presti un' opera meramente materiale. Dunque l'esclusione, a tale titolo, della qualità di incaricato di pubblico servizio deve essere desunta dalla natura dell'attività effettivamente svolta, in virtù di espresso o implicito incarico, in conformità all'organizzazione del servizio (Sez. 6, 7-10-1994, Campanella, Cass. pen 1996, 1811) e indipendentemente dal ruolo formale rivestito dal soggetto e da un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente onerato del servizio (Sez. 6, 16-11-1992, Zavarini, Cass. pen 1994, 2083). In questa prospettiva, viene in rilievo l'attribuzione al dipendente di mansioni di mera esecuzione di ordini, caratterizzate da un prevalente impiego di energia fisica (Sez. 6, 13-10-1999, Ventre, Cass. pen 2000, 3046) e dall'estraneità a qualunque connotazione di discrezionalità o di autonomia decisionale (Sez 6, 20-11-12 n. 46245, rv. n. 253505). Sfugge dunque alla nozione di pubblico servizio soltanto la mansione meramente esecutiva, di carattere sostanzialmente ausiliario, per il cui espletamento sono sufficienti nozioni e conoscenze elementari (Sez. 6, 23-9-94, Frau, Cass. pen. 1996, 819) e che apporti un contributo alla realizzazione delle finalità pubblicistiche che, in concreto, possa, nell'id quod plerumque accidit, essere surrogato da strumenti sostitutivi della prestazione personale, come, ad esempio, nel caso di chi sia addetto all'ingresso degli utenti alla struttura ed eventualmente a dare informazioni in merito all'ubicazione dei vari uffici all'interno dell'edificio, attività agevolmente sostituibile con apposita segnaletica: Sez. 6, 28-9-95, PI RO (Cass. pen 1997, 74). Si pensi altresì al portiere, il quale svolge funzioni di mera guardiania, custodia e pulizia dei locali, senza fornire direttamente alcun contributo concreto alle finalità del servizio pubblico (Sez 6, 5-3-2003 n. 17914, rv. n. 224510); o al dipendente della spa Poste Italiane che sia esclusivamente addetto, con mansioni di "ripartitore", ad attività di mero smistamento della corrispondenza (Sez 6, 20-11-12 n. 46245, cit.); o all'operaio dell'Enel incaricato del distacco dei fili conduttori in derivazione dalla linea di energia elettrica all'utenza del privato, che esplica un'attività meramente materiale (Sez 6, 30-10-1995, Rigo, Cass. Pen 1997, 724). Riveste invece qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga attività di carattere intellettivo, caratterizzata, da un lato, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione (Sez Un. 27-2-92, Delogu, Foro it. 1993, 2, 386); e, dall'altro, da una precisa correlazione funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico (Cass. 18-1-1994, Salvatori, Cass. pen. 1996, 1811; Cass. 24- 10-1995, Ronchi, rv. n. 203178). Assume dunque tale qualità colui che, eventualmente accanto a prestazioni di carattere materiale, espleti anche compiti che comportino conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che involgano profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio (Sez 6, 7-3-2000, Di Carmino, Cass. pen 2003, 912, che, in ragione di ciò, ha attribuito la qualità di incaricato di pubblico servizio al bidello di una scuola). A maggior ragione deve ravvisarsi la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a colui che esplichi mansioni che implichino maneggio di danaro di pertinenza dell'ente che svolge il pubblico servizio. Occorre infatti rilevare come il tenore testuale dell'art. 358 c.p. connoti le mansioni d'ordine e la prestazione di opera materiale rispettivamente con i termini "semplici" e "meramente" attraverso i quali la norma circoscrive la nozione in disamina, espungendone qualunque connotato di tecnicità e di elevata responsabilità. E ciò appare pienamente rispondente all'esigenza di evitare un'ingiustificata dilatazione della latitudine semantica della nozione in disamina, con riferimento, in particolare, al concetto di espletamento di funzioni "d'ordine", che, senza queste puntualizzazioni, diverrebbe potenzialmente idoneo ad estendersi ad amplissimi settori dell'area del lavoro subordinato. Viceversa i termini " semplici" e "meramente" indicano, in modo univoco, una voluntas legis volta a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o d'ordine (Sez. 6, 1-2-1994, Montesi, Giust. Pen. 1995, 2^, 203). Orbene, il maneggio di danaro di pertinenza dell'ente titolare del servizio, implicando un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile e di rendiconto nonché l'assoggettamento ai conseguenti controlli, esula dall'ottica dell'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale e dunque comporta l'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio. In questa prospettiva, è stata ravvisata tale qualifica in capo all'addetto all'ufficio cassa di una US (Sez 6, 1-2-94, Montesi, cit); al cassiere dell'Ente Autonomo Orchestra CA SI (Sez. 6, 3-3-1994, Orlando, Cass. pen 1996, 819); ai cassieri dell'LI (Sez. 6, 2-2-1996, Bottù, Cass. pen, 1997, 723); al dipendente di una ditta assegnataria di servizi postali, addetto al recapito dei plichi inviati contro assegno, alla relativa riscossione, al successivo versamento delle somme destinate ai mittenti ed alla registrazione contabile di tali movimenti (Sez 6, 23- 11-1995, Diana, Cass. pen 1997, 75).
3.1. Alla luce delle considerazioni appena formulate, non possono nutrirsi dubbi circa la ravvisabilità della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputata, cassiera addetta alla vendita dei biglietti della funivia gestita dall'ASM di Taormina:
mansione comportante maneggio di danaro di pertinenza del predetto ente, con i correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile inerente ai movimenti di biglietteria.
4. Il secondo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come la grafia della GA sia stata riconosciuta da ben due persone alle quali non vi è alcuna ragione di non credere. Ciò - sottolinea il giudice a quo - determina l'inutilità dell'espletamento di perizia grafica,considerata anche l'intrinseca inverosimiglianza e la mancanza di elementi a sostegno della tesi della congiura ai suoi danni, formulata dalla GA.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv. 203767).
4. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rinviato, per relationem, alla motivazione della sentenza di primo grado, la quale ha fatto riferimento al lasso di tempo durante il quale la condotta criminosa si è protratta, che denota una persistenza del proposito criminoso.
5. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla udienza, il 19 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014