Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
044 54 / 0 3 E N IO ee 67114ее Z A R T IS / G 6 E 2 R . B .R A L. .P U D L D IB A E EL R . T LE DEL POPOLO ITALIANO B D T N A I E T S S N E IA 31 E S 1 R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E . A T N Oggatto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 22501/S Dott. Massimo ODDO Consigliere 23256/99 Cron. 1016; DOLL. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere- Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 19/09/02 - ha pronunciato la seguente a : 65 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DEL REGISTRO DI VIMERCATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12: 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
INVEÇO SRL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 23256/99 proposto da: INVECO SRL, in persona del legale rappresentante pro2002 3239 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO -1- ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, difeso dall'avvocato PIERCARLO PORTIERI, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DEL REGISTRO DI VIMERCATE;
- intimati avverso la sentenza 11. 192/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 13/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato ARENA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale 1'Avvocato Maria Teresa LOICONO ROMAGNOLI {con l'accoglimento del ricorso delega), the ha chiesto incidentale;
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via preliminare per la riunione dei ricorsi;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
assorbito il -2- principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria di primo grado di La con decisione in data 11 marzo 1996, annullò Monza, in parte l'avviso di accertamento in data 6 ottobre 1994 notificato dall'Ufficio del registro di Monza alla Inveco s.r.l., con il quale și elevava il va- lore finale degli immobili dichiarati dalla società ai fini dell'Invim straordinaria. Contro la decisione l'Amministrazione propose appello, e la Commissione tributaria regionale del- la Lombardia, con sentenza depositata il 13 ottobre 1998, lo accolse parzialmente. La Commissione 05- servò che la decisione di primo grado era da rifor- mare, dovendo il valore Finale dell'immobile essere determinato in applicazione dell'art. 1 Communa 8 d. 1. 13 settembre 1991 n. 299 [conv. con mcdifica- zion i. 18 novembre 1991 n. 363]: la sostanziale inediticabilità anche dei terreni classificati in zona A2 residenziale di recupero attuativo e con "simbolo" di giardino monumentale si desumeva dai - vincoli imposti dalla variante di P.R.G., adɔttata con delibera del Consiglio comunale di Carnate (MI) del 17 marzo 1990, mentre l'Ufficio non aveva for- nito elementi interpretativi circa la destinazione edificatoria dei terreni. Si doveva pertanto far riferimento al reddito dominicale aggiornato risul- tante cal Catasio, con il moltiplicatore stabilito dal Ministero delle finanze. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corre l'amministrazione con un mezzo, con atto no- tificato il 22 novembre 1999. La società resiste con controricorso, nel quale propone ricorso inci- dentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 duc ricorsi, siccome proposti contro la stes- sa sentenza, devono essere riuniti. L'unico motivo del ricorso principale è artico- lato in quattro censure. Con la prima si denunzia il difetto di motivazione, so to il profilo dell'omessa concisa esposizione dello svolgimento del processo, degli elementi di fatto e di diritto della controversia e dolle domande proposte dalla società contribuente con l'atto introduttivo nonché dei suoi motivi di appello. Questa omissione aveva indotto la Commissione ad impostare la decisione sulla questione della applicazione del criterio di determinazione automatica del valore dei beni, qua- si che questa fosse la questione sollevata dalla società con i motivi di appello, così pronunciando Il cons. fel. est. dr. Aldo Ceccherini14to tecche su una questione in realtà mai sollevata, ed incor- rendo pertanto in violazione dell'art. 112 c.p.c. Con la seconda censura si denuncia la violazio- ne di legge, per non aver considerato che ai fini de l'Invim il valore finale da accertare è quello venale degli immobili, e che il valore determinato applicando un moltiplicatore alle rendite catastali costituisce soltanto uri limite alla potestà accer- tatrice dell'Amministrazione, quando la parte che di quel criterio automatico abbia inteso avvalersi cimostri che il valore dichiarato è superiore quello risultante dall'applicazione del criterio di che A Zerreni oggetto valutazione automatica, C della dichiarazione non hanno destinazione edifica- toria negli strumenti urbanistici, rimanendo peral- tro obbligato al pagamento dell'imposta sulla base del valore dichiarato. Nella fattispecie, la Com- missione aveva anche omesso di accertare se il va- lore dichiarato fosse superiore a quello determina- bile con criterio automatico. Con la Verza censura si denuncia la violazione di leggo commossa attribuendo valore decisivo, per escludere la edificabilità de terreni, alla certi- ficazione del sindaco prodotta in giudizio, senza considerare che l'art. 1 del J.L. 11. 299/1991 esclude dalla valutazione automatica i terreri con destinazione edificatoria negli strumenti urbani- stici senza distinguere l'edificabilità formale da quella altribuita negli strumenti urbanistici, гла esclusa dalle condizioni di fallo dei terreni con- siderati;
c senza poi considerare che il certifica- to di destinazione urbanistica prodotto attestava formalmente la destinazione edificatoria ad edi- dei terreni compresi in zonalizia residenziale - A/2, per cscludere sostanzialmente la quale la Com- missione avrebbe dovuto offrire una motivazione ri- ferita alla concreta ubicazione dei terreni;
e ciò valori dichiarati daliatanzo più, in quanto stessa società postulavano comunque l'edificabilità dei terreni. Con la quarta censura, S' denuncia il difetto di motivazione in ordine alla edificabilità dei terreni diversi da quell classificati in zona A/2, esclusa implicitamente, pur trattandosi di terreni inseriti, in parte, in zona DS (destinazione ad if- fici, servizi ed impianti tipicamente edificabile. La prima delle riportate censure è fondata ed assorbente, La mancanza, nella sentenza impugnata, di esposizione dello svolgimento del processo, de- gli elementi di fatto e di diritto della controver- sia, dei motivi del 'impugnazione della società contribuente e dei motivi dell'appello dell'Ammini- Il cons.fel, est. dr. AldoCatcherini strazione ΠΟΠ consente alla Corte di conoscere termini precisi della controversia tra la società contribuente ed i Iisco, né, conseguentemente, di verificare la correttezza del percorso logico se guito per giungere al rigetto dell'appello. In par- ticolare, non si può decidere quale fosse, in cau- la rilevanza dei criteri automatici richiamaţi 5d, dalla Commissione regionale per la determinazione del valore venale dell'immobile oggetto dell'accer- tamento. Nel ricorso incidentale, proposto in via subor- dinata all'accoglimento dell'appello principale, si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi la Commissione regionale pronunciata su un motivo di appello della società, che verteva sulla nullità dell'avviso di accertamento Der di- fetto di motivazionc. T1 motivo è asscrbitc dall'accoglimento del principale, che travolge la sentenza impugnata, per vizic in procedendo, nella sua interezza. Il giudice del rinvio, nel decidere motivata- mente sulle questioni oggetto devolute, si pronun- cerà anche sulla spese del presente giudizio di le- gittimità.
P. q. m.
a Corte accoglie il ricorso principale, o di- chiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sexione della Commissione ribuzaria regiona- le della Lombardia. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio dolla sezione quinta della Corte suprema di cassa- zione, il giorno 19 settembre 2002. Il Cons. est. Il Presidente. имо Aldo Carch a (Aldo Ceccherini) (Bruno Saccucci) DEPO N CANCELLERIA Oggi 26 MAR. 2003 IL CANCEL JERE C SV AN IL CANCELLIERE C1 AL AN ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/6/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. $ II cons. rel. est. dr. Aliu Ceccherini