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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17626 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EM RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 17626 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da DE RO in relazione alla sofferta restrizione in carcere e agli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto al quale era stato assolto dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza passata in giudicato. 2. Per la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi associativa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle attività di intercettazione ambientale svolte presso i locali di una lavanderia gestita da CO US, soggetto apicale della 'ndrangheta, come il SI avesse avuto una conversazione con l'indicato soggetto avente ad oggetto alcune transazioni di sostanze stupefacenti (per 1 kg. e poi per ulteriori 5 kg.) cedute dal CO a soggetti terzi, intermediate da parte del SI. Nel corso della conversazione erano stati chiariti i dettagli della cessione, in particolare modo precisandosi: la provenienza degli ignoti acquirenti;
il luogo di custodia della droga;
le condizioni di effettuazione del pagamento;
le caratteristiche che lo stupefacente avrebbe dovuto avere;
le modalità di effettuazione del successivo incontro tra il CO e il SI. Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. ievidenziando come l'indicata condotta dell'istante - non smentita nella sua storicità dal giudice di merito, che solo aveva assolto il SI per non essere stata comprovata la sua stabile partecipazione ad una struttura associativa - configurasse, comunque, un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SI RO, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave. Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione avrebbe operato una lettura apodittica e del tutto riduttiva della sentenza assolutoria, omettendo di valutare circostanze idonee a comprovare l'insussistenza di ogni profilo di dolo o colpa grave a lui imputabile. 2 Il materiale indiziario sarebbe stato composto, infatti, da un'unica conversazione intercettata, sulla cui scorta il G.I.P. aveva pronunciato l'applicazione della misura cautelare e il giudice di merito, invece, la successiva sentenza di assoluzione. La condotta ostativa al riconoscimento dell'indennità sarebbe stata la stessa, pertanto, che aveva condotto all'applicazione della misura custodiale, ragion per cui il giudice della cautela avrebbe dovuto, sin da subito, escludere ogni gravità indiziaria in ordine alla configurazione del delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, non applicando la misura cautelare richiesta. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'int•eressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, 3 indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque acciditz secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale 4 del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato che l'istante aveva intrattenuto una significativa conversazione con CO US, soggetto apicale della 'ndrangheta, discutendo di alcune transazioni di sostanze stupefacenti (per 1 kg. e poi per ulteriori 5 kg.) cedute dal CO a terzi con l'intermediazione del SI. Nel corso di tale conversazione, captata presso una lavanderia gestita dal CO, erano stati inequivocabilmente precisati diversi dettagli relativi alla cessione, quali: la provenienza degli ignoti acquirenti;
il luogo di custodia della droga;
le condizioni di effettuazione del pagamento;
le caratteristiche che lo stupefacente avrebbe dovuto avere;
le modalità di effettuazione di un loro successivo incontro. La Corte di appello ha, quindi, congruamente qualificato l'indicata condotta del SI come un'ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo 5 Il Pr idente Il Consigliere estensore proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2023
il luogo di custodia della droga;
le condizioni di effettuazione del pagamento;
le caratteristiche che lo stupefacente avrebbe dovuto avere;
le modalità di effettuazione del successivo incontro tra il CO e il SI. Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. ievidenziando come l'indicata condotta dell'istante - non smentita nella sua storicità dal giudice di merito, che solo aveva assolto il SI per non essere stata comprovata la sua stabile partecipazione ad una struttura associativa - configurasse, comunque, un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SI RO, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave. Lamenta il ricorrente che il giudice della riparazione avrebbe operato una lettura apodittica e del tutto riduttiva della sentenza assolutoria, omettendo di valutare circostanze idonee a comprovare l'insussistenza di ogni profilo di dolo o colpa grave a lui imputabile. 2 Il materiale indiziario sarebbe stato composto, infatti, da un'unica conversazione intercettata, sulla cui scorta il G.I.P. aveva pronunciato l'applicazione della misura cautelare e il giudice di merito, invece, la successiva sentenza di assoluzione. La condotta ostativa al riconoscimento dell'indennità sarebbe stata la stessa, pertanto, che aveva condotto all'applicazione della misura custodiale, ragion per cui il giudice della cautela avrebbe dovuto, sin da subito, escludere ogni gravità indiziaria in ordine alla configurazione del delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, non applicando la misura cautelare richiesta. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'int•eressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, 3 indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque acciditz secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale 4 del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato che l'istante aveva intrattenuto una significativa conversazione con CO US, soggetto apicale della 'ndrangheta, discutendo di alcune transazioni di sostanze stupefacenti (per 1 kg. e poi per ulteriori 5 kg.) cedute dal CO a terzi con l'intermediazione del SI. Nel corso di tale conversazione, captata presso una lavanderia gestita dal CO, erano stati inequivocabilmente precisati diversi dettagli relativi alla cessione, quali: la provenienza degli ignoti acquirenti;
il luogo di custodia della droga;
le condizioni di effettuazione del pagamento;
le caratteristiche che lo stupefacente avrebbe dovuto avere;
le modalità di effettuazione di un loro successivo incontro. La Corte di appello ha, quindi, congruamente qualificato l'indicata condotta del SI come un'ipotesi di colpa grave, ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo 5 Il Pr idente Il Consigliere estensore proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2023