Sentenza 11 aprile 2002
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- 1. L’indirizzo di posta certificata può evitare la domiciliazione presso un collega di altro distrettoAccesso limitatoDomenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT05785/02 IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE MANDATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente -- R.G.N. 11807/00 Dott. Mario SPADONE Cron.15816 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 15 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.09/10/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE VARIE DCVI ha pronunciato la seguente -16 SENTE NZ A sul ricorso proposto da: ... CAREX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, RE IO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 12, presso lo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio studio dell'avvocato MANLIO MORCELLA, che li difende -dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 6.20 unitamente all'avvocato IO RE, giusta 111 APR. 2002. delega in atti;
IL CANCELLIERE E VAR - ricorrenti
contro
EN AR RA, elettivamente domiciliato in 101 0 ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio1 dell'avvocato MARIO BUSSOLETTI, che lo difende 2001 unitamente all'avvocato IO MAGNOCAVALLO, procura 1326 -1- speciale NICHOLAS RONALD RATNBONE SMITH notaio in Londra, il 22/6/00 n.6738605; controricorrente nonchè
contro
SI FU, VISAUTO SRL in persona del legale rapp.te, LADISA CLAUDIO e per lui gli eredi, M & C FUORISTRADA SRL in persona del legale rapp.te, AUTOGROUP SPA in persona del legale rapp.te p.t., OT PI, SA & SI SRL, MA ON RES LTD, SA AN in qualità di erede;
- intimati avverso la sentenza n. 254/99 della Corte d'Appello di 3 BRESCIA, depositata il 17/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato RE ON, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rinvio a N.R. per integrazione del contraddittorio o per rinnovo notifica. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con "atto di riassunzione e citazione" notificato il giorno 25.1.1990 la RE s.r.l., con sede in Ponte San Giovanni (PG), quale intestataria dell'autovettura Ferrari G.T.O. targata PG 491529, e AR ON, quale procuratore e mandante della suddetta società, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Cremona, SI LV, residente in [...], la s.r.l. UT, con sede in Cremona, SA CL, residente in [...], la ditta M. & C. Divisione Veicoli Commerciali e Fuoristrada, con sede in Torino, l'Autogrup s.p.a., con sede in Torino, OT AR, domiciliato in Torino, la CH & MI s.r.l., con sede in Torino, la MO Engineering 1.t.d. e la LL Concessionaires l.t.d., entrambe con sede in Gran Bretagna, e ER AL HO, residente in [...], esponendo: che, con mandato del 17.5.1988, lo AR aveva autorizzato SI LV, in proprio e quale legale rappresentante della UT s.r.l., а "curare" la vendita all'estero della Ferrari, al prezzo netto di L.400.000.000, e aveva depositato a tale scopo la vettura presso l'autosalone di tale società, previo rilascio, da A 3 Q parte dei predetti, di un assegno di pari importo a garanzia "della perfetta conclusione dell'operazione"; che il foglio complementare era stato trattenuto dal mandante, mentre il libretto di circolazione era stata consegnato al mandatario;
che l'operazione avrebbe dovuto essere perfezionata entro il 30.5.1988 (termine poi prorogato al 29.6.1988); che lo AR, diversi mesi dopo, aveva accertato che il mandato era stato eseguito violandone i limiti da lui stesso imposti, in - quanto la vettura era stata ceduta а SA CL, in proprio e quale rappresentante della M. - & C. Divisione Veicoli Commerciali e Fuoristrada, e ad un prezzo inferiore a quello previsto, a causa dell'I.V.A. al 38% (che non avrebbe invece inciso nel caso di vendita all'estero); che il SA aveva chiesto alla RE l'emissione della relativa fattura di vendita e aveva immediatamente rivenduto la vettura alla società Autogrup, la quale aveva poi curato, con l'intervento anche della CH & MI e di TT AR, l'esportazione in favore di tale Wheeler di Londra, domiciliato presso A 4 1'importatore inglese Hit Shipping;
che la cessione al SA non era mai stata ratificata, e che il mandato al SI e alla UT era stato revocato fin dal 2.7.1988; che nessuno dei successivi passaggi della Ferrari aveva comportato l'acquisto della proprietà della medesima ai sensi dell'art. 1153 c.civ., per l'espresso divieto stabilito dall'art.1156 dello stesso Codice;
che la vettura era stata infine Gran Bretagna dalla MOimmatricolata in я и Engineering 1.t.d., dante causa di ER AL н HO, ultimo acquirente, nonostante la perdurante е л iscrizione della stessa, al nome della RE, H presso il P.R.A. italiano;
che il Tribunal le di Orvieto, già investito della controversia con precedente citazione notificata il 5-6.12.1988 a SI LV, alla UT s.r.l., a SA CL, alla ditta M. C. Divisione Veicoli Commerciali e Fuoristrada, alla Autogrup s.p.a., a TT AR e alla CH & MI s.r.l., aveva dichiarato la propria incompetenza indicando quali giudici competenti il Tribunale di Cremona о quello di Torino,torino, a sc elta degli attori;
5 che essi attori avevano interesse, da un lato, a riassumere la causa nei confronti delle e dall'altro, ad integrare il parti già citate, nei confronti di ulteriori contraddittorio soggetti, la cui identità era emersa in un secondo tempo (ER AL HO, ultimo acquirente, la MO Engineering 1.t.d., sua dante causa, e la LL Concessionaires l.t.d., depositaria della Ferrari a seguito di un sinistro stradale che questa aveva subito), ai quali la causa era comune. premesso, gli attori chiedevano alCiò Tribunale: a.) In principalità: di accertare e dichiarare la natura di E mandato rispetto al contratto 17.5.1988; di dichiarare che il mandato era stato eseguito dal mandatario mediante la cessione a SA CL e alla ditta Fuoristrada, facente capo allo stesso SA;
di dichiarare inefficace nei loro confronti la cessione della Ferrari al SA e alla ditta Fuoristrada, perché eseguita oltre i limiti del mandato;
dichiarare parimenti inefficaci di inopponibili trasferimenti successivi, perchéi 11disposti 'a non domino"; di ordinare conseguentemente alla LL Concessionaires 1.t.d., ovvero a tutti i convenuti in solido, la restituzione della vettura in contestazione, non avendo essi mai trasferito la proprietà della stessa, e risultando la RE tuttora intestataria del bene;
di liquidare (anche secondo equità) i danni da essi attori subiti per la svalutazione della Ferrari a seguito dell'incidente, per le spese sostenute al fine di rintracciare la vettura, e per accertare le reali modalità di esecuzione del la compensazionemandato, disponendo totale parziale con le somme trattenute dal mandante a titolo di garanzia per la perfetta esecuzione del mandato (ciò con riferimento a tutti i convenuti, salvo la LL Concessionaires, qualora fosse risultato rispettato, da parte di tale società, l'obbligo di imparzialità sulla stessa gravante ex art. 1777 c.civ.). b.) In subordine, nel caso fosse impossibile la restituzione, di condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni in forma specifica, per equivalente, provvedendo agli accertamenti sui danni e alle compensazioni già 7 - richieste come sopra. Tutti i convenuti, ad eccezione della MO Engineering 1.t.d., si costituivano il SI eccependo la mancanza di interesse e di legittimazione attiva della RE, chiedendo al Tribunale di dichiarare adempiuto il mandato, e, in via riconvenzionale, di condannare lo AR a corrispondergli il relativo compenso e le relative spese;
la UT eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto delle domande, stante la propria estraneità A al rapporto;
il SA rifiutando il contraddittorio rispetto alle domande non formulate davanti al Tribunale di Orvieto, contestando che lo . qualificarsi come mandante AR potesse essendosi proposto, nella precedente fase del giudizio, soltanto quale procuratore speciale della RE, e chiedendo, in principalità, di essere assolto da ogni domanda, e, in subordine, di essere manlevato dal SI;
la M. & C. Divisione Veicoli Commerciali e Fuoristrada chiedendo che fosse carenza di legittimazionedichiarata la sua passiva, e che essa fosse comunque mandata assolta dalle domande attrici;
l'Autogrup s.p.a. sostenendo l'acquisto della proprietà dell'autovettura ex art. 8 1153 c.civ., avendola ricevuta priva di targhe e contrassegnata con il solo numero di telaio, e chiedendo al Tribunale, in principalità, di rigettare le domande attrici, e in subordine, di dichiarare il SA tenuto a manlevarla;
la CH & MI s.r.l. e il OT, la prima quale spedizioniere e il secondo quale dichiarante doganale rispetto alle operazioni connesse con l'esportazione della Ferrari, dichiarando di avere ricevuto il relativo incarico dalla Autogrup, che aveva consegnato loro una fattura per l'esportazione intestata ad una società straniera (tale Classic Car, con sede in Monrovia-Liberia-, come da documento prodotto dalla stessa Autogrup), - sulla cui base la dogana aveva rilasciato la e chiedendo prescritta "bolletta di esportazione", pertanto, in principalità, di essere assolti da ogni domanda, e, in subordine, di essere dichiarati garantiti dalla Autogrup;
la LL Concessionaires, dato atto di aver riconsegnato la Ferrari a AL HO in forza del provvedimento della Magistratura britannica, chiedendo l'estromissione dal giudizio e il rigetto delle domande contro sé medesima proposte dagli atti;
ER AL HO, infine, eccependo la 9 nullità della riassunzione del giudizio nei propri confronti e, nel merito, chiedendo di essere assolto dalle domande attrici e di essere dichiarato legittimo proprietario dell'autovettura, e, in sede di precisazione delle conclusioni dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove proposte dagli attori. Con sentenza del 25.1-8.3.1993 il Tribunale di Cremona respingeva tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti;
dichiarava ER AL HO proprietario della Ferrari G.T.O. contrassegnata - con il n. 55715 di telaio;
rigettava le domande riconvenzionali proposte da SI LV nei confronti degli attori;
dichiarava compensate per metà, nei rapporti tra gli attori da un lato e il SI e la UT dall'altro, le spese del giudizio, e poneva a carico dei primi l'altra metà, così come liquidate;
condannava gli attori in solido a rifondere le spese di lite liquidate in favore degli altri convenuti. 10 Proposto gravame dalla RE s.r.l. e da еAR ON, nella veste di procuratore mandante della predetta, nella contumacia del OT, del SA e delle Società CH MI ed M. & C. Divisione Veicoli Commerciali e Fuoristrada, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza 20.1-17.4.99, rigettava l'impugnazione condannando gli appellanti, in solido, alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la RE e lo AR sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso ER AL HO. Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati. Il difensore dei ricorrenti ha depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.G. ai sensi dell'art. 379 ultimo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Ha in via pregiudiziale rilevato il P.G. la nullità ○ inesistenza della notifica del ricorso per cassazione con riguardo a SI LV e UT Srl, nonché a CH e MI Srl in quanto effettuata non presso i rispettivi 11 procuratori domiciliatari quali risultanti dall'epigrafe della sentenza d'appello, ma presso la Cancelleria della Corte d'appello di Brescia, in violazione pertanto della norma di cui all'art. 330 primo comma seconda parte del codice di rito civile. Tale rilievo, ad avviso del nonrequirente, contraddizione con la norma di cui sarebbe in all'art. 82 secondo comma del R.D. n.37 del 1934 (secondo cui se il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede giudiziaria procedente, il domicilio l'autorità eletto presso la cancelleria della s' intende stessa) in quanto la norma dell'art. 330 c.p.c. attribuisce comunque prevalenza al dato formale risultante dalla sentenza e se questa, seppur impropriamente, indichi un certo domicilio eletto, è lì e non altrove che deve effettuarsi la notifica, tenuto conto anche della particolarità e delicatezza della causa e delle connesse esigenze di salvaguardia del contraddittorio. L'eccezione infondata in quanto deve ritenersi valida, nel caso di specie, la notifica 12 del ricorso per cassazione effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello di Brescia con riguardo ad entrambe le parti indicate dal P.G.. Invero, nel giudizio svoltosi innanzi alla suddetta Corte (come si evince dall'epigrafe della sentenza emessa da quel giudice) procuratori domiciliatari di SI e UT RL e della CH & MI RL erano, rispettivamente, l'avvocato Vailati del A Foro di Cremona e l'avvocato De Poli del foro di ND Crema. come questa Suprema Corte ha costantemente Ma, affermato (v. per tutte Cass. n.4789/94, n.2952/2000) quando, come nella specie, il ricorso per cassazione deve essere notificato al procuratore costituito (ai sensi dell'art. 330 primo comma c.p.c.) e non risulti che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, abbia provveduto all'elezione di domicilio prescritta (per il procuratore "extra districtum") dall'art. 82 primo comma del R.D. 22 gennaio 1934 n.37 (norme integrative sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), il luogo della notifica medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice, presso la quale quel domicilio si presume eletto, a 13 norma del secondo comma del citato art. 82. ricorrenti,Ciò posto, denunziano in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1711 in riferimento agli artt. 1398 e 1399 C.C., degli artt. 1362 e 1478 stesso codice, nonché omessa, motivazione su insufficiente e contraddittoria punti decisivi della controversia. 1) Contestano in primo luogo che il rapporto oggetto di causa sia da ricondurre allo schema del "mandato con rappresentanza" anziché a quello del mandato senza rappresentanza, osservando come da le due un'attenta analisi comparativa fra qualificazioni giuridiche riferibili al contratto AR-SI rimarrebbe valida la tesi interpretativa del giudice di prime cure secondo la quale il tenore dell'atto dimostrava come al mandato non si accompagnasse il conferimento di poteri rappresentativi, non essendo prevista la spendita del nome del mandante. Elencano gli elementi pacifici concorrenti a favore della tesi suindicata non considerati dal giudice d'appello il quale avrebbe dovuto soprattutto tener conto che l'operatività del mandato implicava necessariamente una 14 esteriorizzazione preventiva di esso rispetto al terzo contraente, che avrebbe potuto avvenire conferendo al SI una regolare procura a vendere redatta per atto pubblico o per scrittura autenticata, del tutto simile а quellaprivata rilasciata dalla RE all'avv. AR. In difetto di tale ulteriore atto era indubbio che il SI aveva venduto, in proprio, cosa appartenente ad altri, ponendo in essere una vendita di cosa altrui disciplinata dall'art. 1478 C.C., tal che nulla avrebbe potuto acquistare il SA, non avendo una siffatta vendita effetti traslativi, e non essendo neppure applicabile la regola dell'art. 1153 stesso codice in quanto derogata dal successivo art. 1156 per i beni mobili registrati qual era la vettura in discorso. 2) - La Corte bresciana, ritenendo applicabile al caso di specie il primo comma dell'art. 1711 era incorsa nella falsa applicazione di tale C.C., norma. Posto, infatti, che l'obiettivo finale della impugnata sentenza era la legittimazione dell'acquisto della proprietà da parte del terzo acquirente AL e di converso la perdita del diritto di proprietà da parte dell'intestatario 15 della vettura, sarebbe stato più corretto rifarsi alla ratifica di cui all'art. 1399 c.c., piuttosto che a quella di cui al citato primo comma dell'art. 1711. Mentre, infatti, la prima costituisce un atto ricettizio nei confronti del terzo contraente, la seconda concreta un atto ricettizio nei confronti comunque, ildel mandatario e in entrambi i casi, giudice di seconde cure aveva omesso ogni esame circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalle norme in discorso per giustificare la s propugnata ratifica. l La Corte del merito, infatti, aveva ritenuto A che ricorressero i presupposti della ratifica sulla semplice constatazione che il mandatario "... aveva accettato tutte le somme che gli erano state accreditate a titolo di prezzo per l'alienazione della vettura al SA", ma nessun esame aveva effettuato sui requisiti richiesti per ogni tipo di ratifica, quali la chiarezza, l'univocità dell'atto, la notificazione о comunicazione dello stesso al mandatario all'altro contraente (SA) e la forma che avrebbe dovuto assumere ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c.. 3) La Corte territoriale aveva ritenuto come 16 ratificata l'esecuzione del mandato ai danni del mandante senza valutare il "comportamento conclusione delcomplessivo anche posteriore alla contratto" tenuto dalle parti, ritenendo che la revoca del mandato non potesse farsi risalire al telegramma in data 2.7.98. Il giudice del gravame di merito aveva omesso, qualsiasi esame di detto documentoinfatti, fondamentale da cui si evinceva inequivocabilmente che il mandante si dichiarava sciolto da ogni impegno e chiedeva la immediata restituzione della vettura, attuando quindi una revoca formale a tutti gli effetti la cui generalità non poteva dare adito a dubbi circa la sua volontà di ripristinare lo "status quo" rispetto alla scrittura 17.5.88. 4) - La Corte bresciana si era sottratta all'obbligo della motivazione sugli altri punti oggetto del gravame di merito, vale a dire: a) mandato eseguito in violazione dell'obbligo del rendiconto con conseguente inversione dell' "onus probandi"; b) fatti illeciti idonei а ledere interessi tutelati da norme penali a carico dei convenuti;
c) trasmigrazione in sede civile del potere di accertare l'esistenza di fatti costituenti reato;
17 ! d) azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con effetti alternativi quali: il ripristino dello "status quo"; la reintegrazione in forma specifica;
il risarcimento danni per equivalente, oltre al risarcimento in ogni caso dei danni materiali e morali verificatisi medio- tempore, da liquidarsi in separata sede;
e) azione di risarcimento danni ex art. 1777 secondo comma C.C. nei confronti della LL Concessionaires la quale aveva provveduto a l'autovettura all'attuale possessoreconsegnare dopo aver ricevuto la notifica dell'atto ы "deintroduttivo dell'azione di rivendicazione н qua”; f) il conflitto d'interessi che preordinava il SI alla violazione del mandato mediante la consegna all'amico SA, che, stante la lievitazione del valore del bene in quei giorni, aveva potuto essere particolarmente brillante da un punto di vista economico nei confronti del primo. Le doglianze non possono essere accolte. 1) - La Corte del merito ha ricondotto il rapporto "de quo" allo schema del "mandato con rappresentanza" e non a quello del "mandato senza rappresentanza" come aveva invece affermato il 18 primo giudice in base ai seguenti rilievi: il conferimento del potere di rappresentanza è da considerare implicito (salvo il caso non ricorrente nella specie in cui diversamente risulti dall'atto fonte del mandato, da altri elementi rilevanti ai fini dell'interpretazione dell'atto stesso) quando il mandato abbia per oggetto la disposizione di diritti del mandante;
e la circostanza che, ai fini dell'adempimento delle formalità stabilite per la trascrizione del trasferimento nel P.R.A., necessario il concorso del soggetto formalmente 1 intestatario della vettura (nel caso di specie si sarebbe dovuto trattare della RE RL, formale proprietaria del veicolo, in realtà di proprietà dello AR) è rilevante soltanto ai fini di opporre l'atto di vendita ai terzi, verificandosi l'effetto traslativo tra le parti, che deriva dalla mera conclusione del contratto, senza vincolo di forma (Cass. n.865/81). L'ampia portata dell'incarico di cui alla scrittura "inter partes" (non di certo particolarmente ridotta, avuto riguardo al problema della qualificazione giuridica di che trattasi, dai vincoli di prezzo e di nazionalità dell'acquirente 19 , imposti dal venditore, tenuto conto della circostanza che l'apposizione di limiti al mandato da parte del mandante non è incompatibile con la figura del mandato con rappresentanza, essendo tale art. 1711 ipotesi prevista dalla stessa legge, c.c.) mal si concilierebbe con la limitatezza dei poteri spettanti ad un mandatario senza rappresentanza, senza trascurare la considerazione che anche in tema di "mandato ad alienare senza rappresentanza", il giudice di legittimità, dopo aver evidenziato l'analogia fra tale fattispecie e quella del "contratto di commissione" ha affermato che "il mandatario ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l'esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo perché si verifichi l'effetto traslativo, derivante dal dalle parti" (Cass. consenso manifestato n.10522/94). Ebbene, come ognun vede, tale qualificazione giuridica del rapporto "inter partes", rientrante nei poteri del giudice che ha emesso la qui gravata sentenza, è insindacabile in questa sede di 20 legittimità siccome sorretta da motivazione adeguata, esente da vizi logici come da errori di diritto. 2) Conformemente a quanto affermato dal primo giudice la Corte territoriale ha ritenuto che lo AR abbia ratificato, peraltro ai sensi dell'art. 1711 primo comma C.C., l'operato del SI, indubbiamente compiuto oltre i noti limiti imposti dal mandante. E ciò non tanto perché il mandatario aveva comunicato allo AR il nome del possibile acquirente (SA CL) il documento da cui tale circostanza era emersa (la lettera 29.10.88 inviata dallo AR al फ SA e a De Franchi Pietro, depositario dell'assegno di L.400.000.000 che il SI e la UT, secondo quanto stabilito nella scrittura 17.5.88, avevano rilasciato al mandante "a garanzia della perfetta conclusione dell'operazione") dovevasi infatti leggere nel quadro di un rapporto tra le parti già deteriorato, e non consentiva quindi, ad avviso del giudice d'appello, di affermare che il mandante avesse accettato tale nominativo, anche se non corrispondente all'imposta condizione in ordine alla nazionalità dell'acquirente quanto perché 10 AR, . 21 rimostranze per il ritardo nei sia pure movendo accettato tutte le somme che gli pagamenti, aveva erano state accreditate а titolo di prezzo per l'alienazione della vettura al SA. A nulla rilevavano, infatti, secondo quel congiudice, né la circostanza che lo AR, lettera del 2.7.88, si era dichiarato sciolto da ogni impegno per il mancato accredito dell'ultima "tranche" del prezzo, avendo successivamente accettato tale somma, né la circostanza che il predetto avesse dichiarato di ricevere le somme, ma di averle in attesa che si "accantonate" а н vendita all'estero la perfezionasse dell'autovettura (lettera di AR a SA e а de Franchi in data 29.10.88), non potendosi ovviamente equiparare tali dichiarazioni alla restituzione della somma, cui lo AR, per evitare equivoci, avrebbe dovuto provvedere, né, tantomeno, la revoca della procura (effettuata con telegramma 3.10.1988) perché successiva all'incasso del prezzo, e, quindi, tardiva, e le inconferenti osservazioni svolte dagli attuali ricorrenti in ordine all'applicabilità dell'art. 1399 C.C. (in luogo dell'art. 1711 stesso codice). Orbene, ad avviso del Collegio, vertesi anche 22 " in punto "ratifica" in tema di corretta applicazione delle relative norme che i ricorrenti assumono violate, con adeguata motivazione da parte della Corte del merito, del pari insindacabile in questa sede, delle ragioni che hanno condotto quel giudice а ritenere ratificato dallo AR l'operato del SI compiuto oltre i limiti imposti dal mandante. 3) - Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, e come si è avuto modo di constatare nella disamina 2), la Corte bresciana ha del precedente punto valutato il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto considerando irrilevante, ai fini della dedotta esclusione della ratifica dell'operato del mandatario, sia la lettera del 2.7.88, con cui lo AR si era dichiarato sciolto da ogni impegno per il mancato accredito dell'ultima "tranche del prezzo", avendo egli successivamente ma la revoca della procura accettato detta somma, (effettuata con telegramma del 3.10.88) perché successiva all'incasso del prezzo. Non sussiste pertanto la dedotta violazione dell'art. 1362 c.c.. 4) - Da ultimo, ad avviso del Collegio, gli 23 elencati punti sui quali il giudice del gravame di merito avrebbe omesso ogni motivazione, a parte la loro generica formulazione, in contrasto con il principio di specificità di cui all'art. 366 n. c.p.c., sono stati ritenuti superati, а pag. 37 della gravata pronunzia, anche sotto il profilo della carenza di prova, dalla ritenuta ratifica, da parte dello AR, della vendita dell'autovettura al SA, da cui era conseguita, б oltre alla piena validità ed efficacia di tale ез alienazione, l'impossibilità per gli attuali д ricorrenti di avanzare alcuna pretesa né verso successivi acquirenti, né verso i numerosi altri soggetti che, a vario titolo, erano stati da essi ricorrenti evocati in giudizio. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di spese del ER AL HO, delle presente giudizio, che liquida in L. 568.100 oltre а (€ 293,4) 24 s n A L.
5.000.000 per onorari. (€ 2582,28) Roma 9 ottobre 2001. eAlfreda Meusition extensora quadau IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.1 APR. 2002 ROMAL CANCE Francesco Catania 109T 129,11 4EST 72,30 TOT. 201,41 حور 36 8067 1 4 7 5 2 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dota 1.. APR. 2005 dn.
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