Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, costituisce atto pubblico il registro di classe di una scuola, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in caso di falsa annotazione in esso della presenza di un alunno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 13769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13769 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/11/2012
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2821
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 44902/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI SI N. IL 15/12/1944M
2) GA CL N. IL 04/06/1946;
avverso la sentenza n. 6857/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 04/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Pennini Sebastiano.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 4,3.2010, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza 2.4.08 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LO IN, insegnante presso la scuola Pietro Gobetti, in ordine al reato continuato di falso in atti pubblici(capo A della rubrica), perché estinto per prescrizione;
ha confermato la predetta sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI MA, preside della suddetta scuola, e LO IN, vice preside, in ordine al tentato reato di minaccia per costringere la segretaria US IN a commettere un reato di falso,ex art.611 c.p. e in ordine al reato di abuso di ufficio, perché estinti per prescrizione. Il difensore di LO e LI ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge, in riferimento all'art. 611 c.p. e art. 129 c.p.p.: il LI aveva chiesto alla US di integrare la sua relazione - attestante la presenza, durante l'orario di lezione, dell'insegnante CA Lidia in segreteria, anziché in aula - inserendo la durata di questa permanenza. La prospettazione alla US, in caso di diniego di ripercussioni negative sulla sua posizione di lavoratrice in prova è solo una supposizione priva di dimostrazione probatoria: la US non ebbe richiesta di inserire elementi di falso nella relazione e il suo rifiuto fu determinato solo da un vuoto di memoria. In ogni caso, non è configurabile il tentativo del reato ex art. 611 c.p.;
2. vizio di motivazione quanto al reato di abuso di ufficio: il LI ha fatto una legittima richiesta, in ordine al completamento della relazione, e non ha tentato uno "sfruttamento" di posizione di potere nei confronti di una subalterna;
inoltre manca un nesso di causalità tra la relazione integrativa e la prospettata permanenza della US nel personale della scuola, in considerazione del fatto che questa non solo superò l'esame, ma rimase in quell'istituto scolastico. Anche tale nesso di causalità costituisce mera congettura dei giudici di merito;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al reato di falso, contestato alla LO. Secondo la corte territoriale, l'indebita assenza in classe, durante l'orario di lezione e la concomitante attestazione della sua presenza, con falsa attestazione nel registro di classe, integrano il reato di falso in atto pubblico. In questa ricostruzione del fatto è erroneo il presupposto: la LO era docente in sovrannumero e aveva diverse mansioni,su delega del capo dell'istituto, aventi contenuto di sorveglianza, vigilanza, non di docenza. L'annotazione della sua presenza in classe non era quindi obbligatoria e quindi era ininfluente ai fini dello svolgimento del servizio.
I ricorsi non meritano accoglimento, in quanto i motivi sono manifestamente infondati. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale dell'inequivocabile tenore della norma contenuta nell'art. 129 c.p.p., comma 2, la pronuncia liberatoria nel merito può essere emessa soltanto quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (o perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, o ancora perché il fatto non costituisce reato, ovvero perché non è previsto dalla legge come reato). Va quindi osservato e ribadito il principio interpretativo, fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base al quale "in presenza di una causa estintiva del reato, (amnistia), l'obbligo del Giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., postula che le circostanze idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento" (così Cass. Sez. Un.9 febbraio 1995, Cardillo;
v. anche Cass. 2 dicembre 1997,
Fraticello, Cass. 18 febbraio 2008, Palladini, Cass. Sez. 5, n. 39220, del 6.7.08, rv 242191). Nel caso in esame i ricorrenti oppongono critiche meramente fattuali, esorbitanti l'alveo del delimitato sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte, in cui rientra esclusivamente la verifica dell'adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui il giudice di merito si è servito per supportare il proprio convincimento Nella sentenza impugnata la ricostruzione dei fatti è fondata sulle prove dichiarative (testimonianze di US e CA, parziali ammissioni del LI) e documentali (registro di classe) sulla cui forza dimostrativa nessuna censura è formulabile in sede di giudizio di legittimità. La valutazione di questi dati probatori è ugualmente insindacabile per correttezza tecnica e linearità razionale della motivazione. Correttamente i giudici di merito hanno rilevato che a) la richiesta alla US di modificare una relazione di servizio, rispetto a quella già redatta, nel senso di aggiungere l'orario, che l'impiegata non ricordava, della presenza in segreteria della CA, e di non menzionare altri fatti, oggetto della relazione medesima, costituisce un evidente comportamento penalmente rilevante ex art. 611 c.p.: indurre - mediante la minaccia di ritorsioni sul suo rapporto di lavoro - la US a commettere un falso. Quanto alla critica sulla configurazione del tentativo nel contestato reato ex art. 611 c.p., è comunque evidente che la corretta interpretazione della norma non è assolutamente favorevole alla posizione dei ricorrenti: secondo tale interpretazione, il ricorso alla minaccia già di per sè realizza la consumazione del delitto, indipendentemente dalla realizzazione del reato fine (nel caso in esame,indipendentemente dalla mancata redazione, da parte della US, di una falsa relazione di segreteria). L'impugnazione sul punto è quindi da ritenere inammissibile per carenza di interesse. L'inammissibilità è da rilevare anche per le altre critiche espresse nei ricorso, in quanto b) l'accertato conflitto tra la CA, da un lato, e il preside LI e la vice preside LO, dall'altro, nonché la funzione della relazione, quale strumento per addebitare alla prima un comportamento illecito, sotto il profilo disciplinare, rende evidente come i predetti abbiano utilizzato, nel corso dell'azione intimidatoria suindicata, la loro posizione di potere, rispetto alla futura permanenza della US nel personale della scuola.
c) quanto al reato di falso , addebitato alla LO, la divergenza tra l'accertata assenza in classe e la contestuale presenza, attestata nel registro di classe, integrano il delitto di falso ex art. 479 c.p., indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della annotazione nell'atto pubblico, costituito dal registro di classe annotazione di cui è stata accertata la falsità. Alla luce della emergenze processuali e della loro razionale valutazione deve concludersi che è da escludere l'evidenza della prova dell'innocenza degli imputati, in ordine a tutti i reati contestati.
I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa Delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013