Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1589 /0 3 + REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. 15084/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1647400 SEZIONE LAVORO cron.3545 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Ud.
5.11.02 Dull. Alberto SPANO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala n.9 presso Associazione Invalidi e Famiglie Caduti F.S., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Papadia e dall'avv. Edoardo di Berardino giusta mandato a margine,
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a Ferrovie dello Stato s.p.a, in persona del procuratore speciale avv. Gianfranco Alvino, elettivamente domiciliato in Roma, al 4405 viale Umberto Tupini, 113, presso l'avv. Nicola Corbo, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine;
- controricorrente -
avverso sentenza del Tribunale di Bari del 9.7.1999, n.1741, reg.gen.995/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Zappacosta per delega avv. Corbo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe i hordeniali Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'assorbimento di quello incidentale principale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9.7.1999 il Tribunale di Bari, decidendo sull'appello proposto da SP TO nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda di riconoscimento di rendita per malattia professionale. Premetteva in motivazione che doveva ritenersi la titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in capo alla Ferrovie dello Stato, e non all'INAIL, in quanto Fart. 2 comma 13° della legge n.608 del 1996 ha trasferito dalla società all'istituto le prestazioni relative ad infortuni e malattic professionali non definite entro il 31.12.1995, mentre quella in oggetto era stata definita in via amministrativa. -2- In ogni caso trattandosi di trasferimento a titolo particolare del rapporto, l'art. 111 c.p.c. prevede la continuazione del processo tra le parti originarie. Osservava nel merito che il ricorrente è affetto secondo la CTU di esofagite cronica. Precisato il carattere multifattoriale della genesi della infermità e rilevato che tra le cause di essa vi era lo stress ed il disordine alimentare, osservava che l'attività svolta dal ricorrente, conduttore prima, capotreno poi ed infine capotecnico non poteva aver determinato stress ovvero situazioni di disordine alimentare. Rilevava quindi, che l'attore non aveva provato o chiesto di provare situazioni particolari che potessero determinare tali fattori di rischio, solo allegati dal ricorrente in sede di anamnesi lavorativa. Concludeva che trattandosi di malattia non tabellata il ricorrente non aveva fornito la prova del nessso di causalità, rilevando che esso non poteva desumersi dal riconoscimento della causa di servizio attesi i diversi presupposti dei duc diritti. Propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi lo SP, resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo ed illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cp.c. Va esaminato per primo il ricorso incidentale in quanto propone questione che logicamente precede quelle proposte con il ricorso principale. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 13°, della -3- legge n.60 del 1969 nonché dell'art. 111 c.pc., le Ferrovie dello Stato affermano che in virtù del citato art.2 gli infortuni e le malattie professionali, verificatisi in data anteriore al 31 12.1995 e non ancora definiti, cadono a carico dell'INAIL. La censura è priva di decisività in quanto, pur essendo esatta la tesi che gli infortuni non definiti, intendendosi l'espressione comprensiva anche della fase giudiziale, alla data del 31.12.1995, come la presunta malattia professionale in oggetto, passano a carico dell'INAIL, permane la legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato a sensi dell'art. 111 c.p.c, Cass. n.2030 del 1999, 10916 del 2000. Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. ed i vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lo SP contesta che non vi fosse la prova del nesso di causalità tra mansioni e malattia in quanto lo stesso era accertato dal riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, come riconosciuto anche da una circolare delle FF.SS. La censura è inammissibile. Essa investe l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le mansioni espletate e la malattia, senza indicare gli specifici vizi dell'ampia motivazione contenuta nella sentenza impugnata, anche in ordine alla non rilevanza ai fini dell'accertamento della malattia professionale del riconoscimento della causa di servizio e della circolare delle FF.SS attesa la diversità di presupposti dei due istituti. In sostanza, ignorando del tutto le argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorrente sollecita inammissibilmente in sede di legittimità un diverso accertamento di fatto. - 4 - Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il ricorrente, oltre che riproporre le censure di cui al capo precedente, lamenta la mancata ammissione della richiesta di esibizione da parte della FF.SS. del suo fascicolo sanitario. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha logicamente escluso CALE l'indispensabilità ex art.437 della richiesta, formulata in appello, sul rilievo che dal documento potrebbe risultare la malattia, la cui sussistenza non è in contestazione, ma nou anche l'esposizione al rischio durante lo svolgimento delle mansioni. Il ricorrente censura questa affermazione, affermando che il ragionamento sarebbe incompleto, incoerente ed illogico, ma non spiega le ragioni di queste affermazioni. Con il terzo motivo, denunziando la violazione dell'art.41 c.p. ed il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell'elaborato del consulente di parte e del collegamento che esso pone tra i fattori collegati di rischio collegati alla attività del ferroviere e la specifica malattia di cui soffre lo SP, valutandoli come concause di essa, secondo il principio della equivalenza tra le cause fissato come principio generale dell'ordinamento dall'art.41 c.p. Ripropone inoltre, la questione del riconoscimento della causa di servizio e per essa si rinvia a quanto esposto nell'esame del primo motivo. La censura non è fondata. La motivazione della sentenza impugnata ha ampiamente trattato le questioni sollevate con la censura, condividendo la natura multifattoriale della malattia, l'efficienza causale dello stress e dei disordini -5- alimentari, if principio di equivalenza causale, ma ha rilevato che sullo stress e sui disordini alimentari, assunti dalla consulenza di parte come concausa, non vi era nel giudizio allegazione e prova, salvo le dichiarazioni dello SP in sede di anamnesi lavorativa, evidentemente inidonee a provare i fattori di rischio. Si deve concludere che la motivazione sul punto è ampia, completa ed immune da vizi logici e giuridici. Con l'ultimo motivo, deducendo la denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c. ed il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto mere asserzioni le mansioni svolte, mentre lo svolgintento di esse deve presumersi in relazione alla qualifica attribuita. La censura travisa il senso della motivazione nella quale si danno per pacifiche le mansioni svolte, ma non provati e neppure specificamente allegati i fattori di rischio della malattia gastrica accertata. Al rigetta dei contrapposti ricorsi consegue la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 novembre 2002 buzliche weath Il Consigliere est. Il PresidentePresident Feen CANCELLIERE Deposité celleria LIERE