Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 44594
CASS
Sentenza 8 ottobre 2008

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Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a sommarie informazioni rese ai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari).

Commentari2

  • 1Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 44594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44594
Data del deposito : 8 ottobre 2008

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