Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a sommarie informazioni rese ai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari).
Commentari • 2
- 1. Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico serviziohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 44594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44594 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 08/10/2008
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1262
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 000495/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR ER N. IL 05/11/1951;
2) TO NA N. IL 29/05/1942;
3) AL DR N. IL 15/03/1970;
avverso SENTENZA del 08/03/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 17-4-2004, con la quale il Tribunale di Chiavari ha dichiarato De RB LB, AR CI ed AL AN colpevoli del reato di cui all'art. 368 c.p. (perché accusavano falsamente il brigadiere Desole Renzo e il carabiniere Pintus Massimilano, pur sapendoli innocenti, di falso ideologico, avendo il De RB, con la denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Chiavari il 13-11-1997 e la AR e l'AL con dichiarazioni rese il 10-3-1998 ai Carabinieri di Chiavari, affermato, contrariamente al vero, che i due militari, pur avendo verificato che il De RB - detenuto in permesso presso la propria abitazione in Chiavari - era presente nella propria abitazione alle ore 1,35 e 3,30 del 9-6-2007, nella relazione di servizio del 9-6-1997 avevano attestato che il predetto non era presente), ed ha condannato il De RB alla pena di anni due mesi due di reclusione e la AR e l'AL alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ciascuno.
Ricorre per cassazione ti difensore degli imputati, denunciando con un unico motivo vari vizi motivazionali e violazioni di legge. In particolare, deduce che la motivazione è illogica nella parte in cui fa ridiscendere la prova della falsità della incolpazione e della scienza dell'innocenza dell'incolpato L'avvenuta emissione del decreto di archiviazione nel procedimento a carico dei Carabinieri, in tal guisa attribuendo al decreto di archiviazione un ruolo probatorio che non gli è proprio. Fa presente che, ove la AR e l'AL avessero affermato il falso, i medesimi avrebbero commesso delitto di favoreggiamento e non di calunnia, avendo aiutato (art. 378 c.p.) il De RI ad eludere le investigazioni in ordine al delitto di calunnia dal medesimo commesso col suo esposto;
e che, per tale favoreggiamento, i predetti imputati non sarebbero punibili, ai sensi dell'art. 384 c.p., avendo agito in favore di un prossimo congiunto in pericolo di subire un grave nocumento nella libertà. Rileva, inoltre, che le "informazioni" rese dalla AR e L'AL non rientrano tra gli atti mediante i quali, ai sensi dell'art. 368 c.p., può commettersi il delitto di calunnia. Sostiene, infine, che la relazione di servizio non è un atto pubblico e che, pertanto, non è configurabile il reato di falso ideologico, oggetto, secondo i giudici di merito, delle dichiarazioni calunniose degli imputati.
DIRITTO
1) Il primo ordine di censure mosse dai ricorrenti, secondo cui la Corte di Appello avrebbe fatto ridiscendere la prova della falsità della incolpazione e della scienza dell'innocenza degli incolpati L'avvenuta emissione del decreto di archiviazione nel procedimento a carico dei due carabinieri, è privo di fondamento.
È sufficiente, infatti, leggere il passaggio motivazionale in cui si da atto che "il presente procedimento costituisce logica conseguenza dell'avvenuta emissione del decreto di archiviazione nel procedimento a carico dei componenti la pattuglia dei Carabinieri che erano stati indagati per il delitto di falso in atto pubblico, in relazione alla compilazione del rapporto giudiziario nel quale si dava atto della infruttuosa visita domiciliare a casa del De RB", per rendersi conto che il giudice del gravame ha fatto riferimento al decreto di archiviazione quale mera premessa storica dell'attuale procedimento. La prova della calunnia, al contrario, non è stata affatto desunta da tale provvedimento, bensì dal concreto accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dai tre imputati in ordine alla presenza in casa del De RB e a circostanze da ciascuno dei predetti riferite come verificatesi alla presenza dei militari all'atto dei controlli.
2) Parimenti infondato è l'assunto secondo cui le false dichiarazioni rese dalla AR e L'AL varrebbero, al più, a configurare il reato di favoreggiamento personale, avendo i predetti aiutato il De RI ad eludere le investigazioni sul delitto di calunnia dal medesimo commesso col suo esposto. Si osserva, al riguardo, che, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 c.p., il reato di favoreggiamento in tanto è ipotizzabile, in quanto il soggetto non sia rimasto coinvolto nel reato presupposto ne' oggettivamente (mediante un apporto materiale alla sua consumazione), ne' soggettivamente (attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere) (Cass. Sez. 1, 26-6-2001 n. 33450). Nel caso di specie, la Corte distrettuale, con apprezzamento in fatto incensurabile in questa sede, ha accertato che, al momento in cui il De RB, per tentare di ovviare alle gravi conseguenze (revoca dei permessi e benefici concessigli dal Tribunale di Sorveglianza) che gli sarebbero derivate dalla sua mancata presenza in casa, acclarata dai carabinieri che avevano effettuato i controlli, presentò la falsa denuncia contro i militari, indicando come testi i familiari, aveva già concordato con questi ultimi una versione comune. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ravvisato nelle false dichiarazioni successivamente rese in qualità di testi dalla AR e L'AL nel procedimento per falso apertosi a carico dei due carabinieri gli estremi del reato di calunnia e non di favoreggiamento. Ne consegue l'assorbimento della terza questione prospettata dai ricorrenti, concernente l'applicabilità, per il reato di favoreggiamento, della causa di non punibilità prevista L'art. 384 c.p.. 3) Priva di pregio è altresì la deduzione difensiva secondo cui le "informazioni" rese dalla AR e L'AL non rientrerebbero tra gli atti mediante i quali, ai sensi dell'art. 368 c.p., può commettersi il delitto di calunnia. Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa in esame, infatti, non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria o ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, e dunque anche con dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio o di un esame testimoniale, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a persona di cui conosce l'innocenza. 4) Da ultimo, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nell'ultima parte del ricorso, le "relazioni di servizio" degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici fidefacienti, in quanto con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. Pertanto, il pubblico ufficiale che, in una relazione di servizio, attesti falsamente circostanze non vere, deve essere ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente (Cass. Sez. 5, 11- 110-2002 n. 3942; Cass. 4-11-1993 n. 11497). Nella fattispecie in esame, di conseguenza, non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento materiale del delitto di calunnia, avendo gli imputati incolpato i Carabinieri di un fatto costituente reato. 5) I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2008