Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
Qualora l'attore, a fondamento della propria pretesa, non abbia indicato, ne' depositato, il contratto collettivo e controparte ne abbia contestato l'esistenza, è precluso al giudice l'esercizio dei poteri ufficiosi per l'acquisizione del suddetto contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del merito che aveva accolto la domanda attorea sulla base del contratto collettivo acquisito attraverso consulenza tecnica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LL AN, quale titolare della ditta omonima, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Italico Perlini e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scialoja n. 3;
- ricorrente -
contro
PA ZI, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Gianfranco Barrelk, e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma alla via Costantino Morin n. 45;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Frosinone in data 17-22 maggio 2000, a 435/2000, n. 3840/1993 R.G.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella Pubblica udienza del 10 luglio 2003;
udito l'avv. Italico Perlini per il ricorrente;
udito l'avv. Gianfranco Barrella per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FRAZZINI Orazio che ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Pretura di Frosinone il 16 marzo 1993 il signor ZI PA chiedeva nei confronti del signor AN LL la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 32.310.895 per differenze retributive non corrisposte e T.F.R. non corrisposto, oltre rivalutazione ed interessi legali e regolarizzazione del rapporto di lavoro ai fini assicurativi e previdenziali a far data dal 12.6.1989. Il LL chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 29 ottobre 1993 il Pretore di Frosinone respingeva la domanda.
Con appello depositato il 18.12.1993 lo PA impugnava la suddetta sentenza del Pretore di Frosinone, chiedendo raccoglimento delle richieste avanzate in primo grado;
resisteva il LL. Con sentenza in data 17-22 maggio 2000 il Tribunale di Frosinone, in riforma della sentenza pretorile, accoglieva la domanda per quanto di ragione e condannava il LL al pagamento in favore dello PA della somma di lire 6.942.604, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché di un terzo delle spese del doppio grado del giudizio, con compensazione dei restanti due terzi. Fissata all'1.8.1989 la data di inizio del rapporto di lavoro, il Tribunale determinava l'importo dovuto per lavoro straordinario, differenze retributive e differenza T.F.R. sostanzialmente sulla base delle conclusioni del c.t.u., alle quali apportava le opportune modifiche.
Avverso detta sentenza il LL, nella qualità di titolare della omonima ditta, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
Lo PA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Punico motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 420 e 437 c.p.c., il ricorrente deduce che il giudice di appello ha ritenuto di accogliere le doglianze del lavoratore alla luce degli elementi probatori acquisiti agli atti, sulla base di premesse giuridiche errate, avendo il giudicante, a seguito delle omissioni probatorie avversarie, con ordinanza 21.9.1995, ritenuto l'utilità e la necessita di acquisire i CCNL vigenti durante il rapporto di lavoro - ai sensi degli artt. 421 e 437 c.c. -, non specificamente indicati ne' tanto meno depositati da controparte;
che l'appellante PA ha infondatamente assunto di aver debitamente supportato la propria pretesa sia in fatto che in diritto, attraverso un'esposizione atta a legittimare le doglianze avanzate;
che il giudice di appello si è pronunciato sulla scorta di elementi che in base "alla sua scienza" non avrebbe dovuto conoscere, avendo oltrepassato i poteri previsti dall'art. 421 c.p.c., avendo determinato le differenze retributive sulla base delle risultanze dell'elaborato del CTU, nonostante l'omissione probatoria avversaria consistita nella mancata produzione del contratto collettivo e dell'indicazione dello stesso;
che, se determinate pretese risultano fondate su un certo contratto collettivo (di diritto comune) e la controparte datoriale ne contesti addirittura l'esistenza, occorre che di quest'ultima sia fornita, a cura di chi del CCNL invochi l'applicazione, la prova, non essendo il contratto collettivo "fonte di diritto", ma un elemento costitutivo della domanda da allegare e provare da parte ricorrente ex art. 414 nn. 4 e 5 c.p.c.;
che, alla luce di quanto sopra, il giudice di appello non avrebbe potuto acquisire copia, come invece ha fatto, dei CCNL, utilizzando i poteri d'ufficio, sanando decadenze in cui la controparte era incorsa, in violazione degli obblighi imposti dall'art. 414 c.p.c.;
che "sin dalla prima memoria di costituzione", l'appellato ha espressamente contestato singolarmente e complessivamente il contenuto e l'esistenza dei presupposti normativi e di fatto sui quali si fondava il ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero il datore di lavoro, nel costituirsi, contestava espressamente "i presupposti normativi", in una a tutti gli altri presupposti del diritto vantato.
Per la giurisprudenza di questa Corte (v., fra le altre, sent. n. 4714/2000), quando la sussistenza del contratto collettivo sia stata contestata dal convenuto, è precluso al giudice l'esercizio dei poteri ufficiosi per l'acquisizione del contratto collettivo medesimo.
Ne deriva che nella fattispecie, inesattamente il giudice di appello ha fatto ricorso ai suddetti poteri ufficiosi, con la conseguenza che, ai fini decisionali, non può tenersi conto del contratto collettivo acquisito attraverso detti poteri.
Con l'accoglimento del ricorso, la causa va rinviata ad altro giudice di appello - indicato in dispositivo - perché pervenga alla decisione, valutando soltanto i restanti elementi probatori in atti, fra cui i documenti prodotti unitamente al ricorso introduttivo dall'originario ricorrente;
detto giudice provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004