Sentenza 7 agosto 2008
Massime • 1
In caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo e altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni praticabili sono la separazione dei processi o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una "vis actractiva", basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi. (Nella specie, concernente delitti in materia di armi in concorso con violenza privata e minacce, si era proceduto per tutti i reati con rito direttissimo e la Corte ha censurato l'operato del giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2008, n. 36528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36528 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/08/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 53
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020230/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL QU N. IL 16/05/1943;
avverso SENTENZA del 27/03/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Salvi G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IL SQ avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27 marzo 2008 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua penale responsabilità in ordine alla imputazione di violenza privata aggravata, minacce e ingiuria, fatti commessi il 3 marzo 2000.
Il IL era stato tratto a giudizio direttissimo per rispondere, oltre che degli anzidetti reati, anche di quello di detenzione e porto illegali di arma, delitto in ordine al quale è intervenuta l'assoluzione in primo grado.
Deduce:
1) la nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado ex art. 552 c.p.p., comma 2, perché non preceduto dall'avviso ex art. 415 bis e da quello di presentarsi per l'interrogatorio;
2) la nullità dello stesso decreto perché, in violazione dell'art.552 c.p.p., comma 1, lett. e) ed f), comma 2, non conteneva l'avviso di nominare un difensore di fiducia ne' l'avviso di poter richiedere i riti alternativi;
3) la nullità, ancora, del decreto di citazione in ragione del mancato rispetto del termine di 60 giorni per la comparizione;
4) la omissione della nomina del difensore di ufficio sia nella fase delle indagini preliminari che nel decreto di citazione a giudizio;
5) la nullità della prova dibattimentale, non preceduta dal deposito delle liste testi;
6) la prescrizione dei reati;
7) la mancanza di prova dei reati stessi.
Il ricorso merita accoglimento.
Giova premettere che è sicuramente fondato il sesto motivo di ricorso.
I reati, commessi il 3 marzo 2000, sono caduti in prescrizione ancor prima della sentenza di appello e cioè a far data dal 3 settembre 2007, non rinvenendosi cause di sospensione del relativo termine.
Ciò posto, è anche da rilevare che soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione de reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (SS.UU. rv 231164).
Nella specie, tuttavia, non si è in presenza di un ricorso inammissibile poiché le nullità che il ricorrente aveva dedotto anche in appello non sono manifestamente infondate. Infatti, la osservazione della Corte di merito, secondo cui tutte le irregolarità segnalate dal ricorrente si spiegherebbero in ragione del rito direttissimo, obbligatorio per legge in tema di reati sulle armi, non tiene conto del principio secondo cui - atteso il disposto dell'art. 449 c.p.p., comma 6 - in caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo ed altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni possibili sono soltanto o la separazione o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario: con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una "vis actractiva" basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi (rv 206761).
È anche da considerare, per converso, che, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo di per sè ("da sola") comporta non una nullità di origine generale ma soltanto una irregolarità, che viene eliminata a norma dell'art. 452 c.p.p., comma 1, secondo il quale "se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al P.M.", ma soltanto nel giudizio di primo grado, o anche successivamente purché sia stata sollevata - e riproposta in sede di impugnazione - eccezione ai sensi e nei termini dell'art. 491 c.p.p., comma 1, dovendosi ritenere che la irritualità dell'instaurazione del processo vada equiparata a nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p. (rv 191494; v. anche rv 202684). Nella specie, peraltro, la mancata eccezione non pare opponibile stante l'assenza sia dell'imputato che del difensore di ufficio originariamente nominato ed in presenza delle rilevate nullità. Nella ipotizzata configurabilità delle dette nullità, trova però applicazione il principio, espresso da SS.UU. rv 221403 secondo cui la doverosità della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
Nella specie, non ravvisandosi comunque ne' essendo state dedotte specifiche cause di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per la intervenuta causa di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008