Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 2
La rinuncia al diritto di prelazione agraria, avendo ad oggetto l'acquisto di un diritto reale su un bene immobile, deve essere compiuta per iscritto.
Non è censurabile per violazione di legge la sentenza di appello che, senza compiere l'accertamento dei fatti costitutivi, confermi la decisione con cui in primo grado era stata accolta la domanda dell'attore, allorché - in violazione del principio della specificazione dei motivi di appello di cui all'art. 342 cod. proc. civ. non sia stata al riguardo dedotta dall'appellante l'omessa od erronea decisione da parte del primo giudice
Commentario • 1
- 1. Prelazione agraria: la ''denuntiatio'' deve avvenire in forma scrittaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT DO, GN MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BALDON, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZI CA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE G MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NASELLI, che la difende unitamente all'avvocato LIVIO GARBIN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 210/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 2^ civile emessa il 28/11/2000, depositata il 07/02/01;
RG.1651/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO (per delega Avv. Francesco Baldon);
udito l'Avvocato NASELLI LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia ha tratto origine da una domanda di riscatto agrario che IN TA ha proposto nei confronti di IV IN e IA GN.
2. - La domanda è stata proposta con citazione a comparire davanti al tribunale di Venezia, notificata il 17.10.1986.
Il diritto di riscatto è stato esercitato da IN TA in quanto coltivatrice diretta proprietaria di fondo confinante, secondo quanto disposto dagli artt. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 817 ed 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590.
3. - Il tribunale ha accolto la domanda.
4. - La corte d'appello ha rigettato l'impugnazione dei convenuti. Ha condiviso la decisione del tribunale, che aveva ritenuto che l'attrice possedesse tutti i requisiti per poter validamente esercitare il riscatto.
5. - IV IN e IA GN hanno proposto ricorso per cassazione.
IN TA vi ha resistito con controricorso ed ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. - Il secondo motivo precede nell'ordine logico gli altri. Vi si denunzia un vizio di violazione di norme di diritto e vizi di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2725 cod. civ., 8 L. 26 maggio 1965, n. 590 e 7 L. 14 agosto 1971, n. 817). Il motivo non è fondato.
I ricorrenti vi sostengono che l'attrice aveva rinunciato al diritto di prelazione e lamentano di non essere stati ammessi a provarlo mediante testimoni.
La corte d'appello nel rigettare il motivo si è rifatta alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, una volta che sia stata comunicata la proposta di alienazione, la parte, se ricorrono le condizioni per essere preferita, ha il diritto di acquistare il fondo e, se ne può decadere per mancato esercizio, non vi rinuncia validamente che per iscritto, giacché si tratta di rinuncia all'acquisto di un diritto reale sopra un bene immobile (Cass. 21 marzo 1995 n. 3241; 19 maggio 1983 n. 3470; 13 giugno 1980 n. 3766). 3. - Degli altri due motivi, il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590, 7
L. 14 agosto 1971, n. 817 e 2697 cod. civ.). I ricorrenti premettono che è onere di chi esercita il diritto di riscatto provare che ricorrono tutte le condizioni in presenza delle quali la prelazione è consentita.
Sostengono che spettava perciò all'attrice provare: d'essere diretta coltivatrice e proprietaria del fondo contiguo da almeno due anni;
d'avere una capacità lavorativa pari almeno ad un terzo di quella necessaria per condurre direttamente il fondo riscattato unitamente a quello posseduto;
di non aver venduto fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille nel biennio precedente l'esercizio del riscatto;
che il fondo riscattato fosse libero da insediamenti qualificati e non fosse destinato ad utilizzazioni diverse da quelle agricole.
Osservano che la sussistenza di ciascuno di questi presupposti era stata contestata sin dalla comparsa di costituzione in primo grado. Concentrano poi le loro critiche su tre punti specifici a riguardo dei quali affermano che l'attrice ha mancato di dare la prova: di non aver venduto nel precedente biennio altri fondi;
di non essere il fondo libero da insediamenti;
di non essere il terreno riscattato destinato ad utilizzazione diversa da quella agricola. L'argomento è ripreso nel terzo motivo, che ancora denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 8 della legge 590 del 1965 e 7 della legge 817 del 1971).
Vi si sostiene che le prove raccolte non hanno dimostrato che l'attrice oltre ad occuparsi in qualche modo del proprio fondo ne avesse fatto l'oggetto di un'azienda agricola da lei condotta direttamente, sì da poter essere considerata un imprenditore agricolo.
I due motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati. 3.1. - I motivi sono inammissibili per la parte in cui hanno riguardo a questioni che la corte d'appello non ha esaminato. Queste le ragioni.
La corte d'appello, a parte quanto si dirà al punto 3.2.3, non ha esaminato tutte le questioni su cui le parti si sono soffermate nei due motivi, non ha esaminato, in particolare, le seguenti: quanto ai requisiti soggettivi, che la parte possedesse, con la propria famiglia, la capacità di lavoro necessaria per coltivare insieme il fondo riscattato e quello posseduto;
quanto ai requisiti oggettivi, che sul fondo riscattato non fossero insediati altri coltivatori diretti.
Perché avesse l'onere di farlo sarebbe stato però necessario che gli attuali ricorrenti, nell'impugnare la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di riscatto, ne avessero chiesto invece il rigetto con specifico riferimento a tali punti e ciò o col dire che anche su di essi il tribunale avrebbe avuto il dovere di pronunciarsi in modo espresso, mentre non lo aveva fatto o col criticare la eventuale espressa decisione invece esistente al riguardo nella sentenza.
I motivi di appello debbono essere infatti specifici (art. 342 cod. proc. civ.) ed il giudice di secondo grado ha obbligo di pronunciarsi solo su motivi specifici.
Ne segue che, quando la sentenza di primo grado accoglie la domanda dell'attore ed identica decisione è resa in appello, senza che in questa vi sia un accertamento a riguardo di uno dei fatti costitutivi del diritto dell'attore, la sentenza di secondo grado non può essere impugnata per violazione di norme di diritto quanto alla statuizione che il diritto esiste.
Deve essere impugnata per violazione di norma sul procedimento per mancato esame di un motivo di appello ed il ricorrente ha l'onere di allegare d'aver proposto il motivo non esaminato, specificando attraverso quali argomenti svolti nell'atto d'appello ciò sia avvenuto.
Questo nel ricorso non si rinviene.
3.2. - Per il resto i due motivi sono invece infondati. La corte d'appello ha dato conto del fatto che le erano state sottoposte due questioni: avere l'attrice atteso alla coltivazione diretta del proprio fondo da oltre un biennio;
non essere risultato provato che il fondo riscattato avesse destinazione diversa da quella agricola.
3.2.1. - Sul primo punto è sufficiente considerare che la corte d'appello ha discusso le prove raccolte e spiegato perché da esse si desumeva la dimostrazione del requisito in discussione, mentre il motivo di ricorso non svolge una dimostrazione critica del difetto di motivazione che inficerebbe la decisione.
3.2.2. - Il secondo punto richiede più ampia considerazione. I ricorrenti osservano che i giudici di merito hanno invertito l'onere della prova.
Essi avevano sostenuto che il fondo era destinato ad essere espropriato per la realizzazione di un'opera pubblica. Per avere ritenuto che tale circostanza non fosse stata compiutamente provata, i giudici sono pervenuti a ritenere dimostrato che il fondo avesse destinazione agricola. Orbene, chi fa valere un diritto ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, non i fatti impeditivi od estintivi (art. 2697 cod. civ.). L'art. 8 della legge 590 del 1965, quando ha attribuito alla parte insediata sul fondo come coltivatore diretto il diritto ad essere preferito ai terzi nel trasferimento a titolo oneroso dello stesso fondo, è partita dal presupposto di un esercizio agricolo in atto, di cui ha inteso favorire la prosecuzione, considerando come un utile strumento quello della concentrazione dei ruoli del proprietario e del coltivatore diretto.
Dunque, al coltivatore che esercita il diritto di riscatto basta allegare, sotto questo aspetto, e provare, che vi è stato un trasferimento oneroso e che esso ha investito un fondo da lui coltivato.
Di fronte alla contestazione che però, nonostante l'attuale sfruttamento agricolo del fondo, ad esso è stata impressa da uno strumento urbanistico una diversa destinazione, il coltivatore avrà l'onere di dimostrare che la destinazione urbanistica al momento del trasferimento e dell'esercizio del diritto di riscatto era ancora agricola e ciò si può provare con la produzione in giudizio di certificato rilasciato dalla pubblica amministrazione. La concomitante circostanza che il fondo si trovi in concreto ad essere investito da un procedimento di espropriazione ha invece la caratteristica del fatto impeditivo, perché priva di efficacia un fatto normalmente idoneo secondo la legge a fondare il sorgere del diritto (art. 2697, secondo comma, cod. civ.). L'onere di allegarlo e provarlo fa dunque carico a chi subisce l'esercizio del riscatto.
Discorso analogo, anche se non identico, può essere fatto a proposito del diritto che l'art. 7 della legge 817 del 1971 ha attribuito al confinante coltivatore diretto.
A questi basta allegare e dimostrare che il fondo al momento in cui il diritto di prelazione è sorto ed il diritto di riscatto è stato esercitato presentava una concreta attitudine ad essere utilizzato per la coltivazione e così ad essere inglobato nella azienda agricola preesistente, come elemento idoneo ad ampliarne la produttività.
Siccome si tratta di provare un fatto, questa prova può essere data con qualsiasi mezzo.
In presenza della contestazione già vista, si riproporrà l'onere di cui si è detto.
Orbene, come è stato ricordato dalla resistente nel suo controricorso, il tribunale aveva considerato provata la possibilità di utilizzazione agricola del fondo in base sia alle dichiarazioni scambiatesi tra le parti nel contratto di compravendita sia a quanto risultava dal certificato rilasciato il 26.11.1986 dal Comune di Stra, secondo il quale il terreno aveva come destinazione urbanistica quella di verde agricolo. Ed allora la corte d'appello non ha invertito l'onere della prova quando ha ritenuto che spettasse agli acquirenti ed attuali ricorrenti provare che tale destinazione fosse venuta meno, onere non assolto perché nessuna dimostrazione era stata data da loro a proposito del fatto che fosse in corso un procedimento preordinato alla espropriazione dell'immobile in vista della sua destinazione all'opera pubblica da essi indicata.
3.2.3. - La corte d'appello, esaurito così l'esame dei motivi propostile, ne ha tratto la conclusione che era da condividersi la decisione dei primi giudici, secondo cui la TA aveva dimostrato di possedere tutti i requisiti per poter validamente esercitare il diritto di riscatto agrario, ivi compresa la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, provata con la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Su questa affermazione finale si appunta l'ultima critica. I ricorrenti osservano che l'attrice è stata considerata aver assolto sul punto l'onere della prova in base ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che invece non può essere considerata fonte di prova.
La Corte osserva che l'affermazione finale appena riportata non rappresenta la risposta ad un motivo di appello, che i giudici di secondo grado non dicono sia stato loro proposto e non hanno discusso.
Si è perciò in presenza di una constatazione che non esprime una ragione del decidere e deve ritenersi fatta senza necessità. Anche su questo punto il motivo non è dunque fondato.
L'affermazione deve tuttavia essere corretta, perché, a partire dalla sentenza 14 ottobre 1998 n. 10153 delle sezioni unite, che ha risolto in questo senso una questione in precedenza decisa in modo contrastante dalla sezioni semplici, la giurisprudenza della Corte enuncia in modo costante il principio per cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, in difetto di diversa specifica previsione di legge, non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, in quanto la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore da sue dichiarazioni (Cass. 6 aprile 2001 nn. 5142 e 5154; 14 aprile 2001 n. 5594). 4. - Il ricorso è rigettato.
5. - I ricorrenti sono condannati in solido tra loro a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 1.500 Euro, 100 dei quali per spese ed il resto per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003