Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3166
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La rinuncia al diritto di prelazione agraria, avendo ad oggetto l'acquisto di un diritto reale su un bene immobile, deve essere compiuta per iscritto.

Non è censurabile per violazione di legge la sentenza di appello che, senza compiere l'accertamento dei fatti costitutivi, confermi la decisione con cui in primo grado era stata accolta la domanda dell'attore, allorché - in violazione del principio della specificazione dei motivi di appello di cui all'art. 342 cod. proc. civ. non sia stata al riguardo dedotta dall'appellante l'omessa od erronea decisione da parte del primo giudice

Commentario1

  • 1Prelazione agraria: la ''denuntiatio'' deve avvenire in forma scrittaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3166
Data del deposito : 4 marzo 2003

Testo completo