Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
Nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la sentenza, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, la decisione in ordine alla competenza, ex art. 42, cod. proc. civ., può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui ha riformato la pronunzia declinatoria della competenza, decidendo la domanda nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SCUDERI, difeso dall'avvocato ROBERTO DI SANTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BAGNUOLO SILVIO, BAGNUOLO REMO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n.01/6069 proposto da:
BAGNUOLO SILVIO, BAGNUOLO REMO, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE, CASSAZIONE, difesi dall'avvocato LUIGI ROTONDI, con studio in 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN) VIA FREMONDO N. l giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
SA FO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1104/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 30/3/2000, depositata il 09/05/00;
RG.
3234/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato DI SANTO ROBERTO;
udito l'Avvocato ROTONDI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA .che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia ha avuto origine dalla vendita di un fondo rustico fatta l'8.5.1984 a favore dei signori VI e EM AG.
2. - LF SA, prima con la citazione a comparire davanti al pretore di Guardia Sanframondi, notificata il 6.2.1985, poi con la riassunzione davanti al tribunale di Benevento, conveniva in giudizio i signori AG, dichiarava di condurre il fondo a mezzadria e chiedeva che ne fosse pronunziato il riscatto in suo favore.
2.1. - I convenuti si costituivano in giudizio e VI AG proponeva dal canto suo una domanda riconvenzionale. Chiedeva che l'attore fosse condannato a rilasciare il fondo ed a risarcire i danni causati e che sarebbero stati causati dal fatto d'avere mantenuto la detenzione del fondo, nel quale s'era a suo tempo immesso senza titolo.
3. - Il tribunale, con sentenza 17.6.1998, rigettava la domanda principale.
Dichiarava che l'attore non aveva provato di possedere i requisiti richiesti dall'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 ed in particolare che nessuna adeguata prova era stata data a proposito di due punti: il possesso della necessaria capacità lavorativa, il non avere la parte nel precedente biennio venduto fondi rustici di imponibile fondiario superiore a mille lire.
Aggiungeva che ciò rendeva superfluo accertare la natura del rapporto intercorso tra l'attore ed il proprietario a proposito della conduzione del fondo e tuttavia metteva in rilievo che gli elementi a disposizione erano equivoci.
A proposito della domanda riconvenzionale, il tribunale dichiarava che competente a deciderne era la sezione speciale agraria. 4. - La decisione impugnata dalle due parti è stata confermata dalla corte d'appello di Napoli con sentenza del 9.5.2000. Quanto alla domanda principale - ha osservato la corte - era rimasto provato che l'attore mancava dei requisiti prescritti per l'acquisto del diritto di prelazione e riscatto, uno dei quali è il fatto d'aver iniziato a condurre il fondo almeno due anni prima della vendita.
A proposito della domanda riconvenzionale tornava ad osservare che se la domanda richiede un accertamento sulla esistenza di un apporto agrario e questo è controverso, competente a conoscere della domanda è la sezione agraria.
5. - LF SA ha chiesto la cassazione della sentenza. VI e EM AG hanno resistito al ricorso ed hanno a loro volta proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I due ricorsi hanno dato luogo a separati procedimenti che debbono essere riuniti di ufficio perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - La corte d'appello - come già si è detto - ha ritenuto provato che l'attore non aveva i requisiti richiesti per essere preferito ai terzi nell'acquisto del fondo ed in particolare non versava nella condizione d'aver iniziato a condurre il fondo almeno due anni prima che fosse venduto.
Questa conclusione è stata attinta sulla base delle seguenti considerazioni.
I testimoni avevano affermato in modo concorde d'avere visto SA coltivare il fondo, ma erano (rimasti contraddittori nel riferire quale rapporto contrattuale fosse intercorso) tra SA ed il proprietario, perché uno dei tre testi aveva parlato di affitto ed un altro di mezzadria. I testimoni, d'altra parte, non avevano assistito al contratto e dunque "avrebbero dovuto chiarire da quale fonte ne avessero appreso la esistenza, rimanendo sul punto inattendibili".
Quanto poi ai documenti prodotti, il certificato dello Scau indicava che SA aveva lavorato alle dipendenze del proprietario dal 1975 fino ad un anno prima della vendita del fondo;
dall'attestazione rilasciata dalla cooperativa agricola "La Guardianense" emergeva che le uve prodotte nel fondo erano state conferite a nome e per conto del proprietario fino all'anno precedente la vendita e solo nel 1984 dal SA.
Il ricorrente principale impugna questa parte della decisione con due motivi.
2.1 - Il primo deduce vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 e 116 del codice di procedura).
Il ricorrente sostiene che dagli elementi di prova addotti e dalla documentazione acquisita era risultato che egli possedeva i requisiti per chiedere il riscatto del fondo: attraverso la prova per testimoni aveva dimostrato di essersi trovato a coltivare il fondo come mezzadro e d'essere in possesso della necessaria capacità di lavoro;
con i documenti aveva dimostrato di non avere venduto altri terreni nel biennio precedente.
Aggiunge che non è sorretta da una giustificazione logico - giuridica la conclusione cui la corte d'appello è pervenuta, di negare la sussistenza del rapporto di colonia o mezzadria, perché i testimoni non erano stati in grado di qualificare il rapporto. 2.2. - Il secondo motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Vi sono svolti questi argomenti.
I testimoni non potevano essere considerati inattendibili per non aver saputo qualificare giuridicamente il rapporto ne' per non essere stati presenti alla conclusione del contratto avvenuta verbalmente.
Avevano del resto riferito aspetti significativi di questo rapporto:
il fatto che SA avesse coltivato il fondo in dagli anni 70; la suddivisione dei prodotti con il proprietario.
D'altra parte non è stato tenuto in alcun conto il fatto pacifico che SA avesse costantemente abitato sul fondo ne' che della sua presenza sul fondo si parlasse nello stesso contratto di rendita. La documentazione proveniente dalla cooperativa oltre ad essere stata oggetto di contestazione non era probante, perché i conferimenti alla cooperativa potevano essere fatti solo dai soci e socio ne era il proprietario, ma non il SA.
2.3. - I motivi non sono fondati.
Gli argomenti che vi sono stati svolti non appaiono cogliere decisivi vizi di valutazione delle prove da parte dei giudici di secondo grado.
In base agli artt. 8, primo comma, L. 26 maggio 1965, n. 590 e 7 primo comma, L. 14 agosto 1971, n. 817, il diritto ad essere preferito nell'acquisto, in tanto spetta al coltivatore diretto in quanto egli abbia iniziato a condurre il fondo almeno due anni prima che lo stesso sia posto in vendita.
E di questo l'onere della prova incombe su chi esercita il diritto. La corte d'appello ha in sostanza ritenuto che di ciò l'attore non avesse dato la prova, in considerazione del fatto che, sebbene fosse risultato dimostrato che SA aveva coltivato il fondo per anni, non erano poi stati acquisiti univoci elementi di prova nel senso che lo avesse fatto sempre od almeno da più di due anni prima della vendita del fondo sulla base d'uno dei rapporti considerati dalla legge e non invece come lavoratore subordinato.
D'altra parte, i dati che si lamenta siano stati presi o per converso non presi in considerazione non sono decisivi - ci si riferisce al fatto che il SA abbia abitato nella casa colonica ed a quello che solo il proprietario potesse conferire il prodotto alla cantina sociale - perché, se possono, il primo, ulteriormente attestare della continuità del rapporto tra l'attore ed il proprietario, che la corte d'appello non ha però mancato di rilevare, non tolgono che la natura del rapporto resti quantomeno incerta e lo resti non sul punto se si sia trattato di affitto o mezzadria, ma su quello che non si sia trattato, almeno sino a data prossima a quella della vendita, d'un rapporto affatto diverso, quale quello per lungo tempo documentato dal certificato del servizio contributi agricoli unificati, inidoneo a fondare il diritto di prelazione.
2.4. - Il ricorso principale è perciò rigettato.
3. - La corte d'appello è tornata a dichiarare il difetto di competenza del tribunale in composizione ordinaria a conoscere della domanda che era stata proposta dai convenuti per ottenere la condanna dell'attore al rilascio del fondo.
I resistenti, con il ricorso incidentale, hanno impugnato questa diversa parte della sentenza e ne hanno chiesto la cassazione per violazione delle norme sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ.). Osservano che, avendo la corte d'appello ritenuto provata la inesistenza di un rapporto agrario, avrebbe dovuto dichiarare la competenza del tribunale in composizione ordinaria e non della sezione speciale agraria dello stesso tribunale.
3.1. - La sentenza impugnata, per la parte che ora viene in considerazione, dopo averlo preso in esame, ha rigettato un appello incidentale, che i convenuti avevano proposto contro il capo della sentenza di primo grado, con cui il tribunale si era dichiarato incompetente a conoscere di una loro riconvenzionale. Nella giurisprudenza di questa Corte si è altre volte deciso (Cass. 20 maggio 2000 n. 6584; 6 giugno 1990 n. 5414), che in un esso di questo tipo la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione, come è stato fatto, anziché con regolamento di competenza, perché oltre alla decisione della questione di competenza la sentenza contiene una implicita statuizione sulla questione che la sentenza di primo grado potesse essere a sua volta impugnata con appello, non fosse cioè suscettibile d'essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
II ricorso incidentale, dunque, è in sè ammissibile. 3.2. - Si deve però di ufficio rilevare che la implicita soluzione della questione di ammissibilità dell'appello cui è pervenuto il giudice di secondo grado non è corrispondente a diritto. Invero, quando nel medesimo processo sono proposte una domanda principale ed una domanda riconvenzionale ed il giudice esamina e decide nel merito una domanda, ma sull'altra dichiara il proprio difetto di competenza, la sentenza, unica sotto l'aspetto documentale, contiene su ciascuna domanda una distinta statuizione che va impugnata nei pertinenti modi (si considerino per casi di sentenze di incompetenza pronunciate a riguardo d'una tra più domande in caso di giudizi su più domande, le sentenze 14 aprile 1989 n. 1803 e 23 novembre 1977 n. 5103). 3.3. - Non è tuttavia inutile considerare che il ricorso sarebbe stato infondato.
Invero, la corte d'appello non ha affermato che tra il proprietario venditore e l'attore non vi fosse neppure all'epoca della vendita del fondo un rapporto agrario, ha ritenuto che non era la prova che un tale rapporto, ove esistente, risalisse a data di oltre due anni anteriore alla vendita.
4. - La Corte, in conclusione, rigetta il ricorso principale e, pronunciando sul ricorso incidentale, cassa senza rinvio la parte della sentenza impugnata concernente la domanda riconvenzionale, perché a suo riguardo il giudizio non poteva essere proseguito in grado di appello (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.). 5. - Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate.
5.1. - La parziale cassazione della sentenza di appello non induce a, modificare la valutazione che quel giudice ha compiuto del valore della soccombenza delle parti ai fini della sopportazione dall'onere delle spese processuali.
La condanna al rimborso di tali spese pronunciata dal giudice di secondo grado può dunque restare ferma.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e pronunciando sull'incidentale cassa senza rinvio la sentenza d'appello sul capo relativo alla domanda riconvenzionale;
compensa le spese del giudizio di Cassazione, ferma restando la liquidazione delle spese d'appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003