Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5368
CASS
Sentenza 5 aprile 2003

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La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, cod. proc. civ.), da eccepirsi dalla parte che vi ha interesse (art. 157, primo comma, cod. proc. civ.) mediante opposizione agli atti esecutivi art. 617, primo comma, cod. proc. civ.).

In materia di procedimento civile, è estranea al concetto di competenza la ripartizione all'interno dello stesso ufficio ( nel caso, pretura ) delle funzioni tra sezione lavoro e sezioni ordinarie, non essendo la prima una sezione specializzata con specifica competenza rispetto alle altre ordinarie.

In materia di procedimento civile, la violazione di norme sul rito compiuta dal giudice di primo grado non comporta l'annullamento della sentenza, da parte del giudice d'appello, se non nei casi previsti dall'art. 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra la mancata lettura del dispositivo in udienza.

In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, avendo valore di domanda giudiziale, introduttiva del processo di espropriazione, deve essere sottoscritto dalla parte personalmente, quando abbia le qualita necessarie per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, ovvero da difensore munito di procura rilasciata con atto separato o apposta in calce o a margine dello stesso atto di pignoramento.

Il principio in base al quale il precetto non essendo un atto Giudiziale bensì un atto preliminare - ancorché necessario - del processo esecutivo può essere sottoscritto dalla sola parte o anche da un suo rappresentante sostanziale senza che allo stesso si applichino le disposizioni sulla rappresentanza negli atti processuali - ivi comprese quelle che prescrivono che il conferimento della procura -, deve di regola precedere l'atto al quale si riferisce trova applicazione anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione immediata e di pignoramento mobiliare, il quale può essere richiesto all'ufficiale giudiziario anche solo verbalmente dalla parte personalmente, o a mezzo di rappresentante "ad negotia", ovvero anche a mezzo di difensore munito di mandato "ad lites".

Il soggetto contro il quale è iniziata un'esecuzione forzata, anche se terzo pignorato, può, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. civ., sia contestare il diritto della parte istante a procedere a tale esecuzione sia far valere la nullità degli atti con cui è stata iniziata o che l'hanno preceduta.

La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell'attuazione concreta del comando giurisdizionale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando. conseguentemente detta procura, in mancanza di espressa limitazione - e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento - attribuisce lo "ius postulandi" anche in relazione al processo di esecuzione; a meno che l'azione esecutiva non venga intrapresa contro il terzo "assegnato", giacché in tal caso, pur assumendo funzione strumentale alla conservazione del diritto di aggredire i beni del debitore in caso di mancata completa soddisfazione del credito, essa dà luogo ad un processo il cui inizio e modalità di svolgimento richiedono rinnovate valutazioni, trattandosi di vicenda autonoma e diversa in ragione della diversa condizione giuridica del terzo e dei suoi beni espropriabili, rispetto alla quale, anche in presenza di un non pronto adempimento da parte del terzo, il creditore può diversamente valutare la necessità d'intraprendere il processo esecutivo. Ne consegue che per tale nuovo e diverso processo esecutivo, ivi ricompresa l'ipotesi di opposizioni proposte avverso l'azione esecutiva del creditore, è richiesto il rilascio di una nuova procura al difensore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5368
Data del deposito : 5 aprile 2003

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