Sentenza 5 aprile 2003
Massime • 7
La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, cod. proc. civ.), da eccepirsi dalla parte che vi ha interesse (art. 157, primo comma, cod. proc. civ.) mediante opposizione agli atti esecutivi art. 617, primo comma, cod. proc. civ.).
In materia di procedimento civile, è estranea al concetto di competenza la ripartizione all'interno dello stesso ufficio ( nel caso, pretura ) delle funzioni tra sezione lavoro e sezioni ordinarie, non essendo la prima una sezione specializzata con specifica competenza rispetto alle altre ordinarie.
In materia di procedimento civile, la violazione di norme sul rito compiuta dal giudice di primo grado non comporta l'annullamento della sentenza, da parte del giudice d'appello, se non nei casi previsti dall'art. 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra la mancata lettura del dispositivo in udienza.
In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, avendo valore di domanda giudiziale, introduttiva del processo di espropriazione, deve essere sottoscritto dalla parte personalmente, quando abbia le qualita necessarie per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, ovvero da difensore munito di procura rilasciata con atto separato o apposta in calce o a margine dello stesso atto di pignoramento.
Il principio in base al quale il precetto non essendo un atto Giudiziale bensì un atto preliminare - ancorché necessario - del processo esecutivo può essere sottoscritto dalla sola parte o anche da un suo rappresentante sostanziale senza che allo stesso si applichino le disposizioni sulla rappresentanza negli atti processuali - ivi comprese quelle che prescrivono che il conferimento della procura -, deve di regola precedere l'atto al quale si riferisce trova applicazione anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione immediata e di pignoramento mobiliare, il quale può essere richiesto all'ufficiale giudiziario anche solo verbalmente dalla parte personalmente, o a mezzo di rappresentante "ad negotia", ovvero anche a mezzo di difensore munito di mandato "ad lites".
Il soggetto contro il quale è iniziata un'esecuzione forzata, anche se terzo pignorato, può, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. civ., sia contestare il diritto della parte istante a procedere a tale esecuzione sia far valere la nullità degli atti con cui è stata iniziata o che l'hanno preceduta.
La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell'attuazione concreta del comando giurisdizionale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando. conseguentemente detta procura, in mancanza di espressa limitazione - e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento - attribuisce lo "ius postulandi" anche in relazione al processo di esecuzione; a meno che l'azione esecutiva non venga intrapresa contro il terzo "assegnato", giacché in tal caso, pur assumendo funzione strumentale alla conservazione del diritto di aggredire i beni del debitore in caso di mancata completa soddisfazione del credito, essa dà luogo ad un processo il cui inizio e modalità di svolgimento richiedono rinnovate valutazioni, trattandosi di vicenda autonoma e diversa in ragione della diversa condizione giuridica del terzo e dei suoi beni espropriabili, rispetto alla quale, anche in presenza di un non pronto adempimento da parte del terzo, il creditore può diversamente valutare la necessità d'intraprendere il processo esecutivo. Ne consegue che per tale nuovo e diverso processo esecutivo, ivi ricompresa l'ipotesi di opposizioni proposte avverso l'azione esecutiva del creditore, è richiesto il rilascio di una nuova procura al difensore.
Commentari • 3
- 1. ESECUZIONE FORZATA opposizione al precetto per mancata estensione della procura alla fase esecutivaAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2011
Cassazione civile Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11311 Opposizione al precetto-mancata notifica-mancata estensione della procura alla fase esecutiva- FATTO V.D.F. si oppose, con atto del 2.4.02, al precetto di pagamento (che le parti indicano in data 26.3.02) per L. 47.299.434 intimatogli da C.E. in forza di precedenti sentenze nn. 151/94 della Corte di Appello di Lecce e 1286/87 del Tribunale di quella città, proponendo almeno sei questioni: la carenza di condanna nei confronti suoi propri, trattandosi di sentenze contro la Vernar sas; la mancata previa notifica della sentenza del tribunale; la carenza di previa escussione del patrimonio sociale; il difetto di mandato in capo al …
Leggi di più… - 2. Sentenza n. 325/10 del 10.09.2010 del Tribunale di Busto A.Sentenza · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2011
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE DISTACCATA DI GALLARATE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. **************** ha pronunciato la seguente SENTENZA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte attrice aveva agito in via esecutiva nei confronti dei debitori principali a seguito di decreto ingiuntivo -omissis- emesso da questo tribunale, sezione distaccata di Gallarate, in forma provvisoriamente esecutiva, che ingiungeva il pagamento, a carico dei signori T.R. e F.M., della somma di €154.465,04, oltre interessi di mora e spese del giudizio monitorio (doc. l parte attrice). La odierna attrice …
Leggi di più… - 3. Sulla sanabilità del difetto di procura del difensoreAccesso limitatoRoberto Cacchillo · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI FR - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI che lo difende anche disgiuntamente da se medesimo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA DI ROMA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MASSIMO MARZI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 197/99 del Tribunale di CATANZARO, Sezione 1^ Civile, emessa il 16/12/98 e depositata l'01/03/99 (R.G. 2663/96 + dal 2664/96 al 2679/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Antonino EL;
udito l'Avvocato Filippo Massimo MARZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del 3^ motivo e l'accoglimento p.q.r. degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il pretore di Catanzaro, con sedici sentenze, 180/96 e 182/96 a 196/96, depositate il 20.5.1996, si pronunciava su altrettante cause di opposizione all'esecuzione promosse dalla NC di MA contro 16 diverse persone (PA LE, IO AB, NC RA, TO DD, PE ES, RE VO, IO RI, RE PA, FR ER, NC RA, NN PI, ER AS, NI NO, SA IA, PE IC e RE NA), che, ciascuna in base ad un proprio titolo esecutivo, rappresentato da un'ordinanza di assegnazione pronunciata in suo favore, avevano prima minacciato e poi iniziato un'azione esecutiva contro la NC. Il pretore, in particolare, in ogni sentenza riferiva che la NC di MA, con ricorso depositato il 10.4.1995, aveva proposto opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti con il pignoramento mobiliare eseguito il 5.4.1995 in base ad una ordinanza 20.4.1994 notificata alla NC il 14.2.1995 insieme all'atto di precetto.
Riferiva ancora che l'ordinanza di assegnazione era stata pronunciata dallo stesso pretore di Catanzaro a conclusione di un processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi promosso contro l'I.N.P.D.A.P. da ciascuna parte, che a sua volta aveva iniziato tale processo sulla base di sentenza emessa dallo stesso pretore, ma come giudice del lavoro, e aveva poi sottoposto a pignoramento crediti dell'I.N.P.D.A.P. verso la NC di MA, suo tesoriere.
Il pretore accoglieva le opposizioni.
Si soffermava a considerare preliminarmente la questione che la NC aveva sollevato col sostenere che il professionista dichiaratosi difensore di ciascuna parte nel processo esecutivo da ultimo iniziato contro di lei, l'Avv. Antonino Pellicano, non era munito di procura.
Osservava che, nel precetto, l'Avv. Pellicanò s'era riferito ad una rappresentanza in atti, ma, siccome negli atti del procedimento esecutivo non si rinveniva ne' era stata in seguito prodotta alcuna procura, doveva ritenersi, come peraltro era stato espressamente dedotto, che il procuratore avesse voluto riferirsi al mandato ricevuto "nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado poi sfociato nell'esecuzione conclusasi con la già richiamata ordinanza".
Il pretore riteneva che quel mandato aveva però esaurito i suoi effetti e non avrebbe potuto consentirgli di rappresentare ancora i clienti nel notificare il precetto ne' l'Avv. Pellicanò avrebbe potuto poi promuovere il processo esecutivo non avendo ricevuto procura dopo la notificazione del precetto.
Su questa base il pretore considerava che, "costituendo la procura ad litem, presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, la sua mancanza, comporta(va) la inesistenza giuridica del menzionato atto di precetto e, non essendo intervenuta la procura neppure successivamente, la inesistenza di tutta l'attività processuale successiva svolta dal difensore, compreso il pignoramento compiuto ad istanza di procuratore non legittimato ...".
Il pretore concludeva questo punto della decisione con la seguente considerazione: - "Tale inesistenza, attesa la sua assoluta insanabilità, e necessitando di mera pronuncia dichiarativa da parte del giudice, non necessita di eccezione di parte, ma è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio .... Tale rilevabilità officiosa consente di rigettare, già in via preliminare, l'eccezione dell'opposto relativa alla tardività dell'opposizione dallo stesso qualificata come opposizione agli atti esecutivi, pur se, ritiene il giudicante, possa qualificarsi la stessa come opposizione all'esecuzione, contestandosi, nel merito, con la medesima, da parte dell'opponente, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la porzione di somme non pagate inerenti interessi successivi all'ordinanza di assegnazione e diritti dell'ulteriore precetto unitamente a questa notificato>" Appunto su tale questione si soffermava su una ulteriore parte della decisione, però dopo aver premesso che la inesistenza degli atti, per difetto di procura, appariva preliminare ed assorbente rispetto alle valutazioni di merito.
Ed a tale riguardo affermava che del tutto illegittima appariva la precettazione di ulteriori somme contestualmente alla notifica dell'ordinanza.
Il pretore, infine, constatato che l'Avv. Pellicanò s'era anche costituito in giudizio per i convenuti senza averne ricevuto mandato, condannava al pagamento delle spese processuali non le parti contro cui le opposizioni erano state proposte, ma lo stesso avvocato.
Dispositivo della sentenza era l'accoglimento della opposizione con conseguente dichiarazione di inesistenza del precetto e di tutti gli atti successivi e la condanna dell'Avv. Pellicanò alle spese del giudizio, in quanto procuratore sfornito di mandato. 1.2. - Contro ognuna delle indicate sedici sentenze l'Avv. Pellicanò proponeva appello in proprio.
2. - Il pretore di Catanzaro, con sentenza 181/96 del 20.5.1996, si pronunciava ancora su una diciasettesima causa di opposizione all'esecuzione promossa dalla NC di MA, questa volta direttamente contro l'Avv. Antonino Pellicano.
Il pretore, dopo aver riferito a proposito di questa causa che l'opposizione era stata proposta come nel caso delle altre, peraltro indicando nell'1.3.1995 la data di notifica del precetto, considerava che per una parte essa svolgeva motivi di opposizione agli atti esecutivi, perché riguardavano la regolarità formale del precetto.
La dichiarava perciò inammissibile, in quanto non proposta nei cinque giorni dalla notifica dello stesso precetto. Il pretore si soffermava poi su una questione, che considerava oggetto di opposizione all'esecuzione.
La questione era qui rappresentata dallo stabilire se il creditore, a cui favore è stata pronunciata ordinanza di assegnazione nel processo di espropriazione di crediti presso terzi, nel domandare l'adempimento al terzo, possa chiedergli spese afferenti alla notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Il pretore la risolveva nel senso che l'ordinanza può essere fatta valere nei confronti del terzo come titolo esecutivo e quindi giustificare da parte dell'assegnatario del credito la liquidazione delle spese processuali in sede di notifica del precetto, sol quando il terzo assegnato sia stato richiesto del pagamento e non lo abbia eseguito.
L'opposizione all'esecuzione della NC di MA era accolta, mentre le spese del giudizio venivano dichiarate compensate. 2.1. - Anche questa sentenza veniva impugnata dall'Avv. Pellicano. 3. - Il tribunale di Catanzaro, dopo aver riunito i diciassette procedimenti, ha ritenuto ammissibili gli appelli proposti dall'Avv. Pellicano.
Ha affermato che, avendo il pretore ritenuto che l'Avv. Pellicanò fosse stato privo di mandato, doveva ritenersi che "il rapporto processuale nel procedimento di esecuzione nel quale e(ra) stata resa la decisione" s'era instaurato nei confronti dell'appellante in proprio.
Gli appelli sono stati tuttavia rigettati, ma le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Il tribunale ha deciso sulle seguenti questioni.
Ha ritenuto che conoscere delle opposizioni non sarebbe spettato al pretore quale giudice del lavoro, come sostenuto dall'appellante, perché l'esecuzione non era stata promossa contro il datore di lavoro in base alla originaria sentenza di condanna pronunciata dal giudice del lavoro contro di lui, ma contro il terzo in base all'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel precedente processo di espropriazione forzata.
Ha perciò considerato che l'opposizione ben era stata proposta al pretore come giudice dell'esecuzione e dallo stesso decisa. Ha inoltre ritenuto che l'opposizione era stata esattamente qualificata dal pretore come opposizione all'esecuzione, sia perché con essa era stato contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la porzione di somme non pagate inerenti interessi successivi all'ordinanza di assegnazione e diritti dell'ulteriore precetto notificato insieme all'ordinanza, sia perché la questione relativa alla inesistenza del precetto comunque si presentava come motivo di opposizione all'esecuzione.
Ha infine ritenuto che il mandato conferito al difensore per il processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi non è efficace per procedere poi ad esecuzione forzata contro il terzo inadempiente;
che se il precetto non è sottoscritto personalmente dalla parte non può essere per lui sottoscritto da un difensore privo di procura;
che, attenendo l'esistenza della procura alla valida costituzione del rapporto processuale, ne derivava la inesistenza del precetto, del successivo pignoramento e di tutti gli atti processuali relativi alla procedura esecutiva;
che l'Avv. Pellicanò aveva difeso i suoi clienti nel giudizio di opposizione senza avere ricevuto procura;
che per questo doveva sopportare la responsabilità delle spese del giudizio, come il pretore aveva ritenuto.
4. - La sentenza è stata pronunciata l'1.3.1999.
L'Avv. Pellicanò ne ha chiesto la cassazione.
La NC di MA ha resistito con controricorso.
Le parti hanno presentato ambedue una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^. - La Corte ritiene di scindere la trattazione del ricorso in due parti.
La prima riguarderà i motivi di cassazione della sentenza del tribunale in quanto pronunciata a conferma della sentenza 181/96 del pretore di Catanzaro, quella resa sulla opposizione proposta contro l'Avv. Pellicanò in proprio;
la seconda i motivi proposti in riferimento alle altre opposizioni, perciò alla conferma da parte del tribunale delle sentenze 180/96 e 182/96 a 196/96. 2^. - La sentenza 181/96 del pretore ha dichiarato inammissibile una opposizione agli atti esecutivi ed accolto una opposizione alla esecuzione.
La questione di merito decisa con la sentenza per accogliere la opposizione alla esecuzione è consistita nel ritenere che il creditore procedente, sulla base di una ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata in un processo di espropriazione forzata presso terzi, può bensì minacciare e poi iniziare in confronto del terzo assegnato un nuovo processo di espropriazione forzata, ma solo dopo che il terzo si sia posto in una situazione di mora.
A questo fine è necessaria una previa richiesta di pagamento al terzo.
Di qui la conseguenza che il creditore, se si rivolge al terzo notificandogli l'ordinanza come titolo esecutivo ed il precetto, non ha diritto di ottenere dal terzo le spese del precetto ed il terzo si libera dal suo obbligo pagando le sole somme che corrispondono al credito assegnato, oltre le spese vive per il rilascio delle copie e la notifica.
La decisione è stata confermata dal tribunale.
I motivi che nel ricorso riguardano questa parte della sentenza del tribunale sono il primo, il terzo ed una parte del quarto. L'ordine in cui devono essere esaminati è il seguente:
- il terzo motivo, in cui si sostiene che pronunciarsi sulla opposizione all'esecuzione sarebbe spettato al pretore di Catanzaro quale giudice del lavoro;
- il quarto, dove si sostiene che la NC di MA, perché terzo assegnato, non era legittimata a proporre opposizione all'esecuzione;
- il primo, con cui si lamenta che il tribunale non si sia pronunciato sul motivo di appello rivolto a contestare il merito della decisione del pretore sulla opposizione.
Quest'ultimo motivo è fondato, gli altri no.
1. - Il ricorrente, nel terzo motivo, lamenta la violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 618 bis dello stesso codice) e torna a sostenere, come ha fatto nei precedenti gradi, che competente a decidere della opposizione all'esecuzione era il pretore di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, perché le ordinanze di assegnazione fatte valere come titolo esecutivo contro la NC di MA erano state pronunciate a conclusione di un processo di espropriazione forzata di crediti promosso in base a provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice del lavoro.
Il motivo non è fondato.
La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal pretore di Catanzaro.
Il tribunale ha ritenuto di dover discutere la questione di competenza posta con il primo dei motivi di appello.
Se non che, negli uffici di pretura, oggi soppressi, la ripartizione di attribuzioni tra giudici del lavoro ed altri giudici non dava luogo a questione di competenza.
Se l'opposizione avesse dovuto essere decisa dal pretore secondo le norme previste per le controversie individuali di lavoro ne sarebbero risultate violate non norme di competenza, ma norme di rito.
Osserva il ricorrente che, se l'opposizione fosse stata decisa dal giudice del lavoro e con il rito delle controversie individuali di lavoro, si sarebbe avuta la lettura del dispositivo in udienza e ciò è mancato.
Si deve però obiettare che la violazione di norme sul rito compiuta dal giudice di primo grado non comporta l'annullamento della sentenza, da parte del giudice di appello, se non nei casi previsti dall'art. 354 cod. proc. civ. e non rientra tra questi la mancata lettura del dispositivo in udienza (Cass. 7 novembre 2001 n. 13781). La motivazione della sentenza del tribunale va quindi corretta nei termini che risultano dall'esame del motivo, perché questo argomento è pregiudiziale ed assorbente, rispetto alla stessa dimostrazione, sviluppata dal tribunale, del perché la norma dettata dall'art. 618 bis non dovesse trovare applicazione nel caso. 2. - L'argomento svolto con il quarto motivo, dove si denunciano vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 483 e ss., 543 e ss. e 615 dello stesso codice) è che la NC di MA non era legittimata a proporre opposizione alla esecuzione.
Non è fondato.
La NC di MA ha proposto opposizione dopo che nei suoi confronti era stato eseguito un pignoramento - il pignoramento è menzionato sia nella parte relativa allo svolgimento del processo sia nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Si trae dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., che la parte contro cui è iniziata una esecuzione forzata può sia contestare il diritto della parte istante a procedere a tale esecuzione sia far valere la nullità degli atti con cui è iniziata o che l'hanno preceduta.
Questa conclusione non può essere contrastata con la considerazione svolta nel motivo, per cui il debitore del debitore nel processo di espropriazione forzata di crediti è un terzo;
o con considerazioni che attengono al valore dell'ordinanza di assegnazione verso il terzo debitore assegnato al creditore procedente per esserne pagato. La prima considerazione riguarda il processo di espropriazione forzata del credito contro il debitore e presso il terzo;
le altre se all'assegnazione possa seguire un processo di espropriazione contro il terzo assegnato.
Ma esse perdono ogni rilievo quando poi l'assegnatario del credito inizia, appunto contro il terzo assegnato, un nuovo e diverso processo di espropriazione di espropriazione forzata. E che si tratti di un nuovo processo di espropriazione discende dal fatto che ne sono nuovi rispetto al precedente l'oggetto ed il soggetto passivo, giacché una cosa è stabilire quale sia e se vi sia un titolo che consenta al creditore assegnatario di procedere ad esecuzione forzata contro il terzo assegnato che non abbia adempiuto l'ordine di pagare contenuto nell'ordinanza di assegnazione, altra cosa è che, per superare tale inadempimento e realizzare coattivamente l'ordine contro il terzo, si sia concretamente proceduto a sottoporne a pignoramento i beni.
3. - Si deve ora passare all'esame del primo motivo, che, lo si è anticipato, esaurisce le critiche rivolte contro la decisione sull'opposizione proposta contro l'Avv. Pellicano. Il ricorrente denuncia come vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), quello che nella successiva esposizione si presenta in realtà come un vizio di mancato esame di un motivo di appello (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice).
Il motivo di appello che si sostiene non sia stato esaminato è quello che l'attuale ricorrente aveva rivolto contro la statuizione relativa al diritto di liquidare le spese di precetto nell'atto di notificare il precetto unitamente alla ordinanza di assegnazione. Su tale punto il tribunale non ha risposto.
L'argomento era stato sviluppato alla lettera d) dell'appello proposto per l'impugnazione della sentenza 181/96 del pretore. Conviene mettere in evidenza che nell'accogliere il motivo con riferimento alla sola decisione sull'appello proposto avverso la sentenza 181/96, la Corte si attiene alla impostazione data dal ricorrente al motivo di ricorso, impostazione con cui si è inteso sottolineare la differenza di contenuto tra questa sentenza e le altre pronunziate dal pretore.
Differenza che - secondo il ricorrente - sarebbe data dal fatto che solo nella 181/96, con cui il pretore ha dichiarato non fondate lè questioni afferenti alla regolarità degli atti esecutivi, la decisione circa il diritto di chiedere con il precetto le relative spese è valsa a fondare la pronuncia di accoglimento della opposizione, mentre nelle altre sentenze, la discussione sulla medesima questione non avrebbe assunto il rango di ragione della decisione, perché la opposizione è stata accolta a motivo della mancanza di procura nel notificare il precetto e chiedere il pignoramento.
4. - Il ricorso, per questa parte, è dunque accolto sulla base del motivo da ultimo esaminato.
3^. - Si passa ora all'esame dell'altra parte della sentenza del tribunale.
1. - Il primo problema da affrontare è a questo riguardo quello della legittimazione del difensore ad impugnare la sentenza. Il ricorso deve essere considerato ammissibile.
Al riguardo occorrono però delle precisazioni.
1.1. - Come risulta dalle sentenze di primo grado, la NC di MA, nel proporre opposizione, la rivolse con separati atti contro ciascuna delle persone nel cui nome l'esecuzione era stata minacciata ed iniziata: ciò per far accertare irregolarità degli atti di parte - tra le quali irregolarità, il fatto che all'Avv. Pellicano, che se ne era dichiarato rappresentante, non era stata rilasciata procura dalle parti - e comunque per far dichiarare che quelle parti non potevano pretendere dalla NC più somme di quante non ne erano state loro assegnate nel procedimento di espropriazione che avevano in precedenza intrapreso contro il loro debitore e s'era concluso con l'ordinanza di assegnazione. Dunque, parti dei diversi giudizi di opposizione erano certamente i vari creditori pignoranti, come è reso anche evidente dal fatto che ciascuno di essi vi si sarebbe potuto costituire, a ministero dell'Avv. Pellicanò o di altro professionista, per difendere la legittimità degli atti esecutivi compiuti in suo nome e il diritto a pretendere il rimborso delle spese sopportate per il loro compimento (oltre che il pagamento di interessi).
Una volta poi che il pretore aveva ritenuto di stabilire che l'Avv. Pellicanò non aveva ricevuto mandato per resistere alle opposizioni e che le parti s'erano perciò costituite nei giudizi di opposizione senza ministero di avvocato, se ne sarebbe dovuta dichiarare la contumacia ed in loro confronto avrebbero dovuto essere rese le pronunce ritenute di diritto quanto al merito ed alle spese del processo, se sul merito fossero state ritenute soccombenti. Se non che, dopo aver deciso a proposito della validità degli atti esecutivi, il pretore ritenne di dover condannare alle spese del processo l'Avv. Pellicanò e di giustificare tale condanna con la affermazione che il rapporto processuale s'era instaurato esclusivamente con l'Avv. Pellicanò.
Questa affermazione il pretore ritenne di desumerla da sentenze rese da questa Corte in tema di ricorso per Cassazione, per cui, quando il ricorso è proposto per una parte da difensore non munito di procura, si costituisce un rapporto processuale non tra la parte contro cui il ricorso è stato proposto e quella nel cui nome è stato proposto, ma tra la prima e chi si è affermato difensore della seconda, rapporto il cui oggetto è rappresentato dalla decisione della questione relativa alla esistenza del mandato e dalla cui conclusione negativa deriva per il supposto difensore l'obbligo di rimborsare all'altra le spese del giudizio (secondo quanto affermato da Cass. 20.4.1995 n. 4462 e poi da altre sentenze, ma anche negato da sentenze di segno contrario, come Cass. 5 settembre 2000 n. 11689). Contro le sentenze pronunciate dal pretore e per sostenere che l'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata non hanno proposto impugnazione le parti del rapporto sostanziale sorto con l'assegnazione in loro favore del credito pignorato presso la NC di MA.
Ha proposto impugnazione l'Avv. Pellicano, la cui legittimazione a farlo è stata contestata dalla NC di MA.
Ma questa eccezione è stata respinta dal tribunale, il quale ha ripreso l'affermazione contenuta nella sentenza del pretore e l'ha posta a base della propria decisione.
E, dopo averlo fatto, ha discusso le questioni propostegli dall'Avv. Pellicano, non solo quella relativa al fatto che egli avesse avuto o no bisogno di una nuova procura, ma anche quelle, di pertinenza delle parti sostanziali, attinenti alla validità formale e sostanziale degli atti esecutivi.
Questa impostazione, da parte della NC di MA, non ha costituito oggetto di ricorso incidentale.
Si tratta di stabilire quali ne siano le conseguenze. 1.2. - Va certo evitato il singolare risultato che la pronuncia di condanna alle spese pronunciata contro di lui nel giudizio di primo grado, per avere difeso i suoi clienti senza averne avuto il mandato, abbia legittimato l'Avv. Pellicanò a svolgere nei gradi successivi del giudizio difese di pertinenza dei propri clienti e nel loro interesse.
Quella condanna lo può invece legittimare a svolgere, nel proprio interesse e nome, le difese utili al risultato di veder negato il fondamento di quella condanna e riformata la relativa pronuncia. Quindi, il professionista avrebbe dovuto essere ritenuto legittimato ad impugnare anzitutto il punto della decisione costituito dal dovere l'avvocato sopportare l'onere delle spese del giudizio, se, senza averne avuto mandato, assume la difesa di parti che vi sono state convenute.
Ma questo punto non è stato impugnato.
All'Avv. Pellicanò, perché può ritenersi che abbia invece proposto impugnazione sul diverso punto di cui subito si dirà, deve essere invece riconosciuta in questa sede la legittimazione a domandare in nome proprio una diversa decisione sulla questione che concerne il fatto d'essere stato o no munito di procura quando ha svolto attività processuale nei giudizi di opposizione in nome delle parti di cui si è dichiarato difensore.
Invero, risolta in senso favorevole per lui la questione, perciò solo dovrebbe essere cassata la sentenza del tribunale che ha confermato la condanna alle spese pronunciata contro di lui dal pretore nei sedici giudizi di opposizione promossi dalla NC di MA contro le parti da lui volute difendere.
Tale questione è però da risolvere in modo negativo, come si dirà.
Si presenta allora il problema se egli sia da considerare legittimato a discutere altre questioni, logicamente successive, che propriamente riguardano le opposizioni proposte dalla NC di MA contro i creditori procedenti e la decisione che su tali opposizioni è stata resa.
Si tratta della questione relativa alla validità degli atti compiuti e richiesti nel nome dei diversi creditori in funzione dell'esecuzione promossa contro la NC di MA.
La risposta deve essere affermativa.
Infatti, l'Avv. Pellicanò non è stato condannato in primo grado alle spese dei giudizi di opposizione per il solo essersene fatto parte, bensì per questo fatto gli è stata imputata la responsabilità di una soccombenza dichiarata verso le parti che aveva ritenuto di rappresentare.
Dunque, egli deve essere in linea di principio ritenuto avere la legittimazione a discutere la questione della regolarità degli atti esecutivi.
La posizione del procuratore condannato con la sentenza di merito a rimborsare all'attore vittorioso le spese processuali al posto dei convenuti soccombenti, e condannato per il fatto di essersi costituito per loro senza essere munito di mandato ed avere resistito alla domanda in modo infondato, può essere accostata a quella di soggetto cui è accollata la responsabilità per un debito di altri, che invece ne è liberato.
Invero, come si è già osservato, che per i convenuti si costituisca un difensore non munito di procura, non toglie che, se la domanda è accolta, essi, perché soccombenti, possano dovere sopportare l'onere delle spese del processo.
La condanna al rimborso delle spese, che non è stata pronunciata contro di loro, ma contro il difensore, ha finito col porre l'obbligazione di rimborso loro propria a carico di altri. Orbene, in un caso siffatto, ciò comporta che, se i convenuti non impugnano dal canto loro la sentenza per far rigettare la domanda proposta nei propri confronti, la sentenza possa tuttavia essere impugnata dal difensore per sostenere in suo nome e nel suo interesse le difese che sarebbero state proprie dei convenuti, perché da un accertamento che la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere rigettata può derivare una diversa decisione circa la propria responsabilità.
Due tra tali questioni sono state peraltro già discusse esaminando l'altra parte della decisione del tribunale.
Sono la questione della competenza a decidere su motivi di opposizione all'esecuzione (sollevata col terzo motivo) e la questione della legittimazione della NC di MA a proporre opposizione (sollevata col quarto motivo).
Sicché, dopo che sarà stato discusso il punto della necessità della procura per la difesa nei giudizi di opposizione (che esaurisce il quarto motivo), resterà da esaminare la decisione resa dal tribunale sul punto della ammissibilità della opposizione quanto alla denuncia di irregolarità degli atti del processo esecutivo (oggetto del secondo motivo).
2. - Come si è detto, il primo motivo da esaminare è nell'ordine logico quello che riguarda il punto se l'Avv. Pellicanò avesse il mandato per difendere i suoi clienti nei giudizi di opposizione. Si potrebbe osservare che una censura di questo contenuto il ricorrente non l'abbia formulata.
Tuttavia, si deve considerare che i giudici di merito lo hanno ritenuto privo di tale mandato, perché hanno considerato esaurito quello che gli aveva consentito di rappresentare le parti nel processo di esecuzione forzata di crediti promosso contro l'I.N.P.D.A.P. ed in cui la NC di MA aveva assunto la qualità di terzo, sì che per agire esecutivamente in confronto della NC di MA e resistere all'opposizione proposta da questa l'attuale ricorrente avrebbe avuto necessità di un nuovo mandato. Ed allora, la discussione svolta nel quarto motivo a proposito della necessità di tale nuovo mandato, necessità che egli ha contestato, deve essere considerata aver impedito il passaggio in giudicato anche della decisione resa dai giudici di merito sul punto che l'Avv. Pellicanò non aveva ricevuto mandato per la difesa nei giudizi di opposizione.
2.1. - È' opportuna una considerazione preliminare. Nei giudizi davanti al pretore, in particolare nei giudizi di cognizione e perciò in quelli di opposizione all'esecuzione, le parti dovevano stare in giudizio assistite da procuratore (art. 82, terzo comma, cod. proc. civ.).
È certo che, nei giudizi di cognizione, spetta al giudice rilevare di ufficio la regolarità della costituzione delle parti e perciò se il difensore che si è costituito per il convenuto ne abbia avuto il mandato (art. 182, primo comma, cod. proc. civ.). Spettava perciò al pretore rilevare di ufficio se i creditori procedenti, convenuti in giudizio dalla NC di MA, avessero o no conferito mandato per essere difesi nei relativi giudizi dall'avvocato che si era presentato come loro difensore. Non bisogna tuttavia sovrapporre due piani che vanno tenuti distinti:
quello della necessità di tale mandato e dei modi del rilievo della sua mancanza nel giudizio di cognizione, e quello della necessità della procura alle liti per gli atti afferenti al processo esecutivo e dei modi del suo rilievo.
E questo per due ragioni.
La prima.
La disciplina della rappresentanza delle parti nel processo da un lato non si può riferire ad atti che ne precedono l'inizio: un atto di questo tipo è per costante giurisprudenza il precetto rispetto al processo esecutivo.
Inoltre, l'applicazione di tale disciplina non coincide necessariamente con l'atto che da inizio al processo: nei giudizi di cognizione che iniziano per citazione, la procura al difensore può essere rilasciata dopo la notificazione, purché prima della costituzione in giudizio (art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.), non così in quelli che iniziano con ricorso;
nei giudizi di espropriazione forzata, mentre l'art. 170 disp. att. stabilisce che l'atto di pignoramento debba essere sottoscritto a norma dell'art. 125 ed è stato interpretato nel senso di richiedere che sia sottoscritto da difensore munito di mandato o dalla parte personalmente, ma solo nel caso previsto dall'art. 86 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass. 10 luglio 1973 n. 1998), identica norma manca per l'atto di pignoramento mobiliare.
Gli è che la procura diventa necessaria alla parte quando stabilisce il contatto col giudice.
La seconda ragione.
La disciplina della rappresentanza tecnica è una disciplina d'ordine pubblico e questo spiega che, quando tale rappresentanza diviene necessaria, il giudice ne rilevi di ufficio la mancanza (artt. 156, secondo comma, e 157, primo comma, cod. proc. civ.). Invece se atti, quali il precetto o il pignoramento mobiliare, sono compiuti o richiesti, anziché personalmente dalla parte, come è possibile, da persona che si dichiari rappresentante della parte senza averne ricevuto procura, ciò non impegna la disciplina della rappresentanza tecnica e da perciò luogo ad una nullità che non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dall'altra parte con opposizione agli atti esecutivi. Dunque, che l'Avv. Pellicanò avesse necessità di mandato per difendere i creditori procedenti nel giudizio di opposizione è certo come è certo che il pretore potesse di ufficio valutare se un tale mandato lo aveva o no.
Su questo punto non possono invece influire le circostanze che analogo mandato gli fosse o no necessario per notificare il precetto o chiedere il pignoramento;
che un tale mandato lo avesse o non lo avesse;
che la relativa questione sia stata posta dalla NC di MA in modo ammissibile e sia stata esaminata e risolta dal giudice della opposizione in modo conforme o non conforme a diritto. In conclusione, si deve prima stabilire se l'Avv. Pellicanò aveva necessità di una nuova procura per difendere i propri clienti nei giudizi di opposizione e poi decidere della diversa questione se potesse costituire oggetto di esame il motivo di opposizione, con cui la NC di MA, aveva sostenuto che gli atti del processo esecutivo promosso in suo confronto erano nulli perché posti in essere per il creditore procedente da difensore non munito di procura.
2.2. - Il ricorrente, dunque, nella parte finale del quarto motivo, sostiene che sia "assurda ed abnorme" l'affermazione per cui "il procuratore del giudizio di merito e del giudizio di esecuzione", per poter escutere il terzo assegnato necessiti di una nuova procura.
Poggia tale affermazione sulla considerazione che esigere dal terzo, attraverso la notifica del precetto, che paghi la somma di cui è debitore in base al credito assegnato, non da luogo ad un nuovo processo esecutivo.
Orbene, il problema da risolvere non è propriamente questo, ma un altro, anche se si deve pur sempre tenere in considerazione il passaggio dall'esecuzione contro il debitore all'esecuzione contro il terzo debitore del debitore.
Per quanto si è detto, poteva essere accertato, è stato accertato nè il ricorrente lo contesta, che non gli sia stata rilasciata procura espressamente riguardante la difesa da svolgere nei giudizi di opposizione.
Lo stesso deve dirsi con riguardo all'attività costituita dal richiedere il pignoramento e prima dal notificare il precetto - ed al riguardo è da notare che una cosa è se per richiedere il pignoramento o notificare il precetto in nome dei suoi clienti fosse necessaria al ricorrente una procura, altro è che una procura non gli sia stata rilasciata, perché se i suoi clienti gliela avessero data, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte ciò avrebbe consentito al ricorrente di difendere i suoi clienti anche nelle opposizioni generate dal processo esecutivo intrapreso. Si tratta allora di vedere, ed in tal modo il problema è stato del resto impostato dai giudici di merito e dalla stessa parte, se a sostenere l'attività processuale spiegata dal professionista in difesa dei suoi clienti sin nei giudizi di opposizione generati dal processo di esecuzione intrapreso contro la NC di MA, potesse valere la procura rilasciata al professionista dai suoi clienti per l'originario giudizio di cognizione da promuovere contro l'I.N.P.D.A.P.
La soluzione affermativa proposta dal ricorrente non può essere condivisa.
2.3. - È necessario ripartire dal punto che, contro la NC di MA, un processo esecutivo è stato iniziato, dopo che era stato minacciato attraverso il precetto, e che il professionista si è costituito per i creditori procedenti in un giudizio di opposizione, che la NC di MA ha promosso per resistere a tale esecuzione. Da qui è sorto il problema concreto del se la procura, data per il processo di cognizione da esperire contro una parte, consenta allo stesso difensore, per realizzare l'interesse del suo cliente a veder soddisfatto il proprio credito, in primo luogo di proseguire l'azione esecutiva rivolgendola contro il terzo debitore assegnato e poi di difenderlo nel processo di opposizione che vi faccia seguito. Orbene, in dottrina è stato discusso il punto di ciò che costituisca verso il terzo il titolo esecutivo, se l'ordinanza di assegnazione (come è stato ritenuto in giurisprudenza nelle sentenze 14 febbraio 1966 n. 453, 5 febbraio 1968 n. 394, 8 febbraio 1972 n. 333 e 19 maggio 1979 n. 2871 di questa Corte) od il titolo ottenuto verso il debitore principale, nella cui posizione il terzo viene ad essere sostituito dalla ordinanza di assegnazione. Tra chi in dottrina ha optato per la prima soluzione, la ragione dell'intrinseca esecutività dell'ordinanza di assegnazione è stata rinvenuta nella costruzione del processo di espropriazione di crediti, in cui il terzo si dichiara o è dichiarato debitore della somma oggetto del credito poi assegnato.
È comunque generalmente ammesso che l'inadempimento del terzo debba potersi superare dal creditore ed il modo non possa esserne rappresentato che da una esecuzione forzata per espropriazione. Il problema allora non sta tanto nell'individuare in base a quale titolo l'azione esecutiva si debba svolgere verso il terzo, ma se il fatto che si debba svolgere verso un soggetto diverso dal debitore debba richiedere una nuova ponderazione della situazione processuale da parte del creditore o si possa invece considerare una eventualità implicata dal mandato conferito al difensore per conseguire la realizzazione del credito vantato verso il debitore. Osserva la Corte che dell'ultimo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. è stata data in giurisprudenza una interpretazione assai ampia, che ha condotto a ritenere implicita nella procura alle liti, se non espressamente esclusa, anche la legittimazione a rappresentare la parte nel processo esecutivo che segue a quello di cognizione (Cass. 22 novembre 1974 n. 3778; 24 gennaio 1980 n. 600; 15 novembre 1984
n. 5790); nonché ad includere nella procura conferita per il processo esecutivo anche la rappresentanza a difendere il cliente nei giudizi di opposizione (Cass. 2 marzo 2001 n. 3089; 19 luglio 2002 n. 10569). Ritiene però la Corte che altrettanto non possa dirsi riguardo all'azione esecutiva da intraprendere contro il terzo assegnato. E questo perché, se pure tale esecuzione sia stata ritenuta necessaria per conservare il diritto di tornare a rivolgersi contro il debitore in caso di mancata completa realizzazione del credito, tuttavia essa da luogo ad un processo il cui inizio e modalità di svolgimento richiedono rinnovate valutazioni, appunto per il fatto di doversi rivolgere contro un diverso soggetto.
Rispetto a questo altro soggetto il creditore può infatti valutare in modo diverso la necessità di intraprendere il processo esecutivo, pur in presenza di un non pronto adempimento da parte del terzo, e da quest'altra esecuzione possono sorgere per il creditore problemi processuali di tipo diverso, in considerazione della diversa condizione giuridica del terzo e dei beni che in suo confronto possono sottoporsi ad espropriazione.
Dunque, se una nuova procura è richiesta per il nuovo processo esecutivo lo è anche per difendere il creditore procedente da opposizioni proposte contro la sua azione esecutiva. Il quarto motivo per questa parte va rigettato.
3. - Seguirebbero a questo punto nell'ordine logico due questioni che sono state però già discusse e risolte nella prima parte della sentenza, quella della competenza del pretore a conoscere dell'opposizione (terzo motivo) e quella della legittimazione della NC di MA a proporla (altra parte del quarto motivo). Resta così esaurito l'esame anche del terzo e quarto motivo del ricorso.
4. - Per concludere si deve passare all'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 617 dello stesso codice).
4.1. - Si è detto, nel riferire sullo svolgimento del processo, che, trovatosi a decidere sui motivi di opposizione proposti per far valere irregolarità del precetto, il pretore lo ha dichiarato giuridicamente inesistente, perché era stato richiesto per i creditori procedenti da difensore non munito di procura. Conseguentemente e per lo stesso motivo ha dichiarato la inesistenza di tutta l'attività processuale successiva, compreso il pignoramento compiuto anch'esso ad istanza di procuratore non legittimato.
Ha anche osservato che l'inesistenza è rilevabile di ufficio e per tale ragione ha considerato superate le eccezioni opposte a proposito della tempestività dell'opposizione.
4.2. - Proponendo il suo appello l'Avv. Pellicanò ha sostenuto che si trattava di una opposizione agli atti esecutivi, che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Il tribunale ha esaminato il motivo e lo ha giudicato infondato. Ha detto che la possibilità di rilevare di ufficio la mancanza di procura fa di tale mancanza un motivo di opposizione all'esecuzione. 4.3. - Il ricorrente sostiene che questa qualificazione non corrisponde a diritto e che l'opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere considerata inammissibile.
Osserva in particolare che la nullità dipendente dall'essere stato il precetto sottoscritto per il creditore da persona priva di procura costituisce oggetto di opposizione agli atti esecutivi, sicché, da un lato il tribunale ha sbagliato nel ritenere che tale ultima nullità dia luogo ad una opposizione all'esecuzione, dall'altro avrebbe dovuto riformare sul punto la sentenza del pretore che l'aveva ritenuta rilevabile di ufficio. 4.4. - Questo motivo è fondato.
4.5. - Presupposto che la tesi svolta nel ricorso sia esatta in diritto e che il motivo di opposizione esaminato dal pretore sia da considerare come motivo di opposizione agli atti esecutivi, ci si deve soffermare sul punto se il tribunale, in sede di appello, anziché esaminare l'impugnazione proposta sul punto contro la decisione del pretore, non avrebbe dovuto dirla inammissibile. Ed invero, le sentenze pronunciate su opposizioni agli atti esecutivi non sono appellabili (art. 618 cod. proc. civ.) e non lo sono neppure, per la parte che decidono su un'opposizione agli atti esecutivi, le sentenze che pronunciano su questa ed insieme su un'opposizione all'esecuzione.
Orbene, si deve ritenere che l'appello fosse ammissibile. Questo perché la sentenza di primo grado, sebbene in modo non chiaro, ebbe a definire l'opposizione come una opposizione alla esecuzione ed è noto che, in tema di impugnazioni delle sentenze di primo grado rese su opposizioni all'esecuzione genericamente intese, la scelta del mezzo di impugnazione si deve adeguare alla qualificazione che il giudice ne abbia dato nel deciderle. 4.6. - La NC di MA, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, a sostegno della opposizione ha dedotto il difetto di procura dell'Avv. Pellicanò.
4.6.1. - Orbene, in via generale va osservato che, anche nel processo esecutivo, a partire dal momento in cui è richiesto che il creditore sia rappresentato da difensore munito di procura, la mancanza ne può essere rilevata di ufficio e l'opposizione, non proposta in occasione di precedente atto esecutivo adottato dal giudice su richiesta del creditore rappresentato da difensore non munito di procura, può essere proposta contro un successivo atto e determinare, se dichiarata, l'improcedibilità del processo. L'opposizione, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non è tuttavia una opposizione all'esecuzione, ma agli atti esecutivi, perché mette in discussione il modo in cui il processo si sta svolgendo, non il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, che potrà di nuovo essere fatto valere dopo che l'opposizione sia stata accolta.
Fatta questa premessa, si deve passare al contenuto della decisione resa dal pretore sull'opposizione della NC di MA e che il tribunale ha confermato.
4.6.2. - Riferito all'atto di precetto, questo difetto di procura si traduceva in ciò che il precetto si presentava affetto dalla nullità costituita dall'essere stato sottoscritto per la parte da persona qualificatasi suo rappresentante senza esserlo. Tale vizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da bensì luogo a nullità del precetto, ma ad una nullità che non può essere rilevata di ufficio e resta sanata se la parte cui il precetto è stato notificato non la fa valere con opposizione proposta nei cinque giorni successivi alla sua notifica (Cass. 5 luglio 1999 n. 6936; 9 luglio 2001 n. 9292). Il perché si intende ed è stato già anticipato.
La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non da luogo ad una nullità rilevabile di ufficio, perché non si tratta di vizio che attenga ad un atto del processo ed impegni la rappresentanza tecnica;
da bensì luogo ad una nullità per violazione di norma processuale (l'art. 480, quarto comma, cod. proc. civ.) e deve essere dunque eccepita dalla parte che vi ha interesse (art. 157, primo comma, cod. proc. civ.), mediante il mezzo della opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, cod. proc. civ.).
Del resto, la stessa mancanza del precetto deve essere opposta nei cinque giorni dal pignoramento con l'opposizione agli atti esecutivi, altrimenti il vizio del pignoramento costituito dalla mancata notifica del precetto resta sanata.
Infatti, lo scopo per cui la legge richiede la notifica del precetto si dimostra esaurito nel caso concreto se, una volta eseguito il pignoramento, il debitore non si lamenta che il creditore non gli abbia lasciato il tempo di pagare nel termine che avrebbe dovuto assegnargli col precetto (art. 480, primo comma, cod. proc. civ.). Dunque, la pronuncia di accoglimento della opposizione, perché il precetto era stato sottoscritto per la parte da difensore non munito di procura, deve essere cassata, perché il vizio non poteva essere rilevato di ufficio.
L'opposizione per questa parte avrebbe dovuto poi non già essere rigettata, ma dichiarata inammissibile, perché, come risulta dagli atti del processo che sono stati esibiti, era stata proposta il 10.4.1995, oltre cinque giorni dopo la notifica del precetto (avvenuta il 14.2.1995).
Ne segue che neppure poteva essere dichiarata la nullità del pignoramento e degli atti successivi per estensione della nullità (art. 159, primo comma, cod. proc. civ.). 4.6.3. - Resta da valutare se alla cassazione della pronuncia così formulata possa opporsi che tuttavia il motivo di opposizione era fondato perché anche dopo la notifica del precetto una procura all'Avv. Pellicanò non era stata rilasciata.
Orbene, quanto al pignoramento, siccome risulta dagli atti del processo che fosse stato eseguito il 5.4.1995, l'opposizione proposta il 10.4.1995 avrebbe potuto essere considerata ammissibile. Va tuttavia considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'espropriazione mobiliare, non si richiede che una procura al difensore sia rilasciata prima che il pignoramento venga eseguito, perché la richiesta di farvi luogo è rivolta all'ufficiale giudiziario e non al giudice: dunque, può essere fatta personalmente dal debitore e per lui da un rappresentante negoziale o da procuratore munito di mandato alle liti (Cass. 14 maggio 1969 n. 1681; 2 settembre 1971 n. 2601; 10 dicembre 1976 n. 4595; 19 luglio 1979 n. 4284; 27 giugno 1990 n. 6544). Sicché un motivo di opposizione, se formulato nei termini che il pignoramento era stato eseguito quando non era stata rilasciata all'Avv. Pellicanò una procura, non avrebbe potuto essere accolto. 4.6.4. - Quanto invece agli atti successivi, si debbono osservare tre cose:
- l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rivolta contro specifici atti, dalla cui nullità, se dichiarata, può derivare la caduta di quelli successivi che ne dipendono;
- dagli atti del processo di cognizione non risulta che quando l'opposizione è stata proposta fossero stati posti in essere altri atti del processo di esecuzione;
- non al giudice della cognizione sulla opposizione, ma al giudice dell'esecuzione sarebbe spettato valutare l'incidenza sul successivo corso dei singoli processi esecutivi del fatto che per il creditore procedente non fosse stata depositata procura ad un difensore, nel momento in cui si fosse trattato di provvedere su istanze presentate da od in confronto dello stesso creditore.
7. - Si deve infine provvedere per il giudizio di rinvio. Quale giudice di rinvio deve essere indicata la corte d'appello di Catanzaro, perché le corti d'appello sono oggi giudice dello stesso grado di quello che ha pronunciato la sentenza cassata (art. 383, primo comma, cod. proc. civ.), rispetto alle sentenze pronunciate dal tribunale quale giudice di appello rispetto alle sentenze del pretore.
Nella causa di opposizione promossa dalla NC di MA contro l'Avv. Pellicanò in proprio, il giudice di rinvio prenderà in esame la questione indicata al punto 2^, n. 3.
Nelle cause di opposizione promosse dalla NC di MA contro le altre parti, in funzione dello stabilire se l'Avv. Pellicanò debba sopportare l'onere delle spese processuali per avere difeso quelle parti senza averne avuto mandato, il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto esposti al punto 3^, nn.
4.6.1. a 4.6.4. 6. - La Corte ritiene che vi siano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in MA, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2003