Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10569
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza in forma esecutiva priva della relazione peritale richiamata in dispositivo, quale parte integrante del provvedimento stesso per l'individuazione dell'oggetto della decisione, non dà luogo ad un vizio della notificazione, in quanto la notifica della sentenza in forma esecutiva è sufficiente a soddisfare il disposto dell'art. 479 cod. proc. civ..

Quando il mandato al difensore sia stato conferito contestualmente da più parti, la circostanza della morte di una di esse prima della costituzione in giudizio estingue il mandato solo nei confronti di quest'ultima, conservando, invece, la sua validità rispetto alle altre parti conferenti.

La procura speciale rilasciata dal creditore procedente, apposta in calce od a margine del precetto, abilita il difensore, in mancanza di esplicita limitazione, a rappresentare la parte fino alla realizzazione della pretesa esecutiva, e, perciò anche nei giudizi di opposizione che vengano via via ad inserirsi nel processo di esecuzione.

Commentario1

  • 1Validità della procura sul precetto e sull’opposizione all’esecuzione
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 febbraio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10569
Data del deposito : 19 luglio 2002

Testo completo