Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 3
La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza in forma esecutiva priva della relazione peritale richiamata in dispositivo, quale parte integrante del provvedimento stesso per l'individuazione dell'oggetto della decisione, non dà luogo ad un vizio della notificazione, in quanto la notifica della sentenza in forma esecutiva è sufficiente a soddisfare il disposto dell'art. 479 cod. proc. civ..
Quando il mandato al difensore sia stato conferito contestualmente da più parti, la circostanza della morte di una di esse prima della costituzione in giudizio estingue il mandato solo nei confronti di quest'ultima, conservando, invece, la sua validità rispetto alle altre parti conferenti.
La procura speciale rilasciata dal creditore procedente, apposta in calce od a margine del precetto, abilita il difensore, in mancanza di esplicita limitazione, a rappresentare la parte fino alla realizzazione della pretesa esecutiva, e, perciò anche nei giudizi di opposizione che vengano via via ad inserirsi nel processo di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Validità della procura sul precetto e sull’opposizione all’esecuzioneMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10569 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CIAFFI, difesa dall'avvocato ROBERTO MARZANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL NI, NG NG, NG VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difesi dall'avvocato FRANCESCO VENTAROLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
TU ZI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 63/98 della Pretura di FOGGIA SEZIONE DISTACCATA di S GIOVANNI ROTONDO, emessa il 06/11/98 e depositata il 09/11/98 (R.G. 7673/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Cesare CIOFFI (per delega dell'Avvocato Roberto MARZANO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Atto di precetto IO IR, TA RA, EL NG e IO NG intimavano alla Sig.ra FI NA:
"... di rilasciare libero e sgombro di persone e di cose, in loro favore ed in favore dell'intero condominio, in proporzione dei diritti millesimali di ciascun condomino, ... l'intera porzione di suolo posta intorno allo stabile di via sant'Onofrio n. 22, di cui ai fogli 136 e 137 e della relazione in data 16.2.1981 del C.T.U. ing. Ciro Garofano, nonché (di procedere alla) rimozione della rete metallica, di tutte le piante e dello sbarramento della porta dello scantinato". FI NA proponeva opposizione al precetto eccependo il difetto di notifica del titolo esecutivo, con conseguente nullità dell'atto di precetto, deducendo che era stata notificata la sola sentenza in forma esecutiva e non anche le relazioni peritali, benché a queste facesse riferimento la stessa sentenza, considerandole sue parti integranti. I convenuti si costituivano con mandato a margine del precetto contestando il fondamento della domanda. La FI eccepiva l'inefficacia del mandato concesso dai convenuti al difensore, poiché TA RA era morta il 3 ottobre 1991 mentre il precetto era stato notificato il 13 ottobre 1994. In sede di comparsa conclusionale, la FI eccepiva che il difensore si era costituito irritualmente in giudizio, con un mandato rilasciato a margine dell'atto di precetto, senza alcuna - ne' implicita ne' esplicita - estensione a successive ed eventuali fasi di giudizio. Il ET di GI rigettava l'opposizione con condanna alle spese.
Avverso questa sentenza NA FI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. IO IR, EL NG e NA NG resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel caso di specie il ET ha indicato genericamente l'opposizione come "opposizione all'atto di precetto", cosicché spetta a questa Corte una più specifica qualificazione ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Il ricorrente ha fatto valere con l'opposizione un vizio di notificazione del titolo esecutivo e, dunque, ha contestato lo svolgimento del processo esecutivo. L'opposizione va dunque qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non l'appello.
2. Con il primo motivo di ricorso la FI lamenta la violazione dell'art. 474 c.p.c., deducendo che il titolo esecutivo non era stato correttamente notificato, perché mancante delle allegazioni delle relazioni peritali. Infatti, la sentenza della Corte d'appello di Bari, costituente il titolo esecutivo, aveva richiamato per l'individuazione dell'oggetto della decisione le relazioni peritali d'ufficio, espressamente qualificandole parte integrante della sentenza stessa. Il ricorrente ha precisato di contestare non la "compiutezza del titolo esecutivo in sè" ma la notifica del titolo effettuata senza la contestuale allegazione delle relazioni peritali che erano parti integranti della sentenza, per espressa volontà dei giudicanti. La notifica della sentenza senza le "parti integranti" rendeva la fattispecie assimilabile alla notifica di una sentenza priva del requisito essenziale della completezza.
Il motivo è infondato.
La notificazione della sentenza in forma esecutiva soddisfa il disposto dell'art. 479 c.p.c. La circostanza poi che la Corte d'appello di Bari abbia richiamato nel dispositivo della sentenza la relazione peritale per l'esatta individuazione della porzione di suolo non esclude che il titolo esecutivo sia la sentenza e non anche la relazione peritale, che dunque non doveva essere notificata. La sentenza della Cassazione 16 aprile 1997, n. 3251 richiamata dal ricorrente riguarda un caso di notificazione di copia della sentenza difforme dall'originale per mancanza di alcune delle pagine: ipotesi questa non assimilabile al caso di specie non essendo la relazione peritale "parte" della sentenza e non potendo, come si è detto, il richiamo meramente descrittivo fatto dalla Corte d'appello di Bari trasformare in sentenza l'atto dell'organo ausiliario. Il ricorrente precisa che la doglianza riguarda solo la notifica del titolo e non anche la "compiutezza del titolo esecutivo in sè". Afferma però nel motivo che l'omessa notifica della relazione peritale rende "la sentenza priva dei necessari ed indispensabili criteri di certezza, liquidità ed esigibilità". Se ciò fosse vero il vizio riguarderebbe non la notificazione, come afferma il ricorrente, ma una carenza originaria del titolo da far valere con un'opposizione all'esecuzione (non proposta dalla FI), con tutte le conseguenze anche in tema di impugnazione esperibile (appello e non ricorso per cassazione). In ogni caso, la ricorrente prospetta una doglianza meramente formale, senza neppure indicare in concreto in che senso mancherebbero i requisiti indicati e perché lo scopo non sarebbe aggiunto.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 83 c.p.c. Il mandato al difensore a margine dell'atto di precetto conteneva le quattro firme degli intimanti e la firma di TA RA risultava apposta per seconda. Poiché era accertato che la RA era deceduta in data il 3 ottobre 1991 e quindi anteriormente alla notificazione del precetto e dello stesso rilascio della copia della sentenza costituente il titolo esecutivo, doveva trarsi la conseguenza che vi era la prova che il mandato non era stato rilasciato con la necessaria contestualità voluta dall'art. 83 c.p.c., con conseguente nullità del mandato per tutti gli intimanti.
Nello stesso motivo la ricorrente ha dedotto che il ET aveva assolutamente obliterato di esaminare e, conseguentemente, di decidere sull'altra eccezione proposta di inesistenza del mandato ad litem per essere stato rilasciato a margine dell'atto di precetto e, dunque, con esclusione del giudizio d'opposizione. Anche questo motivo è privo di fondamento.
La circostanza che il mandato conferito al difensore dalla RA sia estinto per morte della stessa anteriormente alla costituzione in giudizio, se rende nullo l'atto per ciò che la concerne, non ha alcuna rilevanza nei confronti degli altri che hanno rilasciato il mandato a margine del precetto. La doglianza del ricorrente relativa alla mancanza della "contestualità voluta dall'art. 83 c.p.c." non è chiaramente comprensibile poiché non è dato rilevare in che senso e con cosa il mandato dovrebbe essere contestuale. La ricorrente richiama la sentenza di questa Corte 18 febbraio 1994, n. 1572. Lo fa però non a proposito, poiché la Cassazione nella sentenza indicata intende correttamente la "contestualità" in senso spaziale, come necessità della procura in calce o margine dell'atto, cioè nel "contesto" dello stesso, così come vuole l'art. 83 c.p.c.. E, nel caso di specie, non manca la contestualità nel senso indicato, poiché è affermato dalla stessa ricorrente che la procura è a margine del precetto.
Sull'altro profilo svolto nel motivo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la procura apposta in calce o a margine del precetto abilita il difensore, in difetto di esplicita limitazione, a rappresentare la parte fino alla realizzazione della pretesa esecutiva e, perciò, anche di fronte alle opposizioni che vengono via via ad inserirsi nel processo d'esecuzione (Cass. lo marzo 1973, n. 615; Cass. 27 aprile 1973, n. 1163; Cass. 7 maggio 1977, n. 1760; Cass. 21 gennaio 1980, n. 474). Quanto al profilo che il ET non avrebbe pronunziato sull'eccezione, si osserva che una pronunzia, sia pure implicita, vi è stata dal momento che la procura è stata ritenuta valida. Ciò senza contare che, come affermato dalla stessa ricorrente, la relativa eccezione è stata pronunziata solo nella comparsa conclusionale.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 113,72 per spese e in euro 1000,00 (mille/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002