Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
La procura apposta dal creditore sull'atto di precetto, con cui viene attribuito al difensore il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte rappresentata la soddisfazione del credito (procura "sino al soddisfo"), abilita lo stesso difensore a compiere, oltre che gli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo limitatamente al primo grado ma anche per l'appello, in tal caso restando superata la presunzione di cui all'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa una volontà diversa.
Commentario • 1
- 1. Validità della procura sul precetto e sull’opposizione all’esecuzioneMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Avv. Angelo TOMASELLI, difeso da se steso, e MA FA, SA ME e LE AG, elettivamente domiciliati in Catania, presso l'avv. Angelo Tomaselli, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI di Catania
- intimata -
nonché sul ricorso n. 17325/98 proposto da:
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI di Catania, in persona del direttore e legale rappresentante Dott. Giuseppe TORRISI, elettivamente domiciliata in Roma, via Galilei n. 45, presso l'avv. Giovanni Magnani di S. Lio, e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Armuzza, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
Avv. Angelo TOMASELLI, MA FA, SA ME e LE AG
- intimati -
avverso la sentenza n. 2038 del Tribunale di Catania depositata il 18 giugno 1998 (R.G. n. 153/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ME SA, FA MA e AG LE, ex dipendenti dell'A.M.T. - Azienda municipale trasporti di Catania, intervenivano con il patrocinio dell'avv. Angelo Tomaselli nel procedimento esecutivo presso terzi promosso da ME DA contro quell'azienda (terzo pignorato la Cassa Centrale di Risparmio V.E.);
interveniva anche l'avv. Tomaselli, in proprio, quale distrattario per spese ed onorari dei giudizi instaurati da IO AN e da Antonino Di Paola contro la predetta azienda.
Questa proponeva opposizione deducendo, per quanto riguardava i lavoratori, l'inammissibilità o la nullità dell'intervento, perché spiegato con il ministero di un legale privo di procura;
per tutti l'inesistenza dei crediti per intervenuto pagamento. Il Pretore dei Catania, giudice dell'esecuzione, rigettata l'istanza di sospensione, per il merito rimetteva le parti davanti al giudice del lavoro della stessa sede, il quale con sentenza del 24 settembre 1996 accoglieva parzialmente l'opposizione nei confronti dei lavoratori, determinando i crediti in misura inferiore a quella vantata;
accoglieva quella proposta contro l'avv. Tomaselli e compensava le spese di lite.
Tale decisione era impugnata dall'A.M.T. e in via incidentale dai creditori opposti.
Il Tribunale di Catania, con pronuncia depositata il 18 giugno 1998, accoglieva l'appello principale e rigettava gli incidentali, condannando gli appellanti incidentali al pagamento delle spese di entrambi i gradi del processo.
Disattesa l'eccezione preliminare riproposta dall'azienda in ordine alla inidoneità, ai fini del processo esecutivo e di quel giudizio di appello, della procura rilasciata dai lavoratori all'avv. Tomaselli a margine degli atti di precetto, il giudice del gravame, nel merito, rilevava che con mandati di pagamento emessi nel maggio 1991 l'azienda aveva soddisfatto i crediti per i quali era stato intimato l'adempimento e che con successivi mandati cumulativi erano state pagate le somme dovute per spese ed i.v.a. come richieste dall'avv. Tomaselli;
che i mandati erano stati debitamente quietanzati dal NO e dal ER, mentre alla TA erano stati rimessi assegni circolari;
che non poteva essere accolta la domanda di rivalutazione ed interessi per il periodo intercorso tra la notifica dei precetti e l'emissione dei mandati, trattandosi di un lasso di tempo (circa due mesi) breve e giustificato dalle dimensioni dell'azienda debitrice, e quindi dalla complessità degli adempimenti burocratici connessi ai pagamenti.
Riguardo alle censure proposte dall'appellante incidentale avv. Tomaselli, il Tribunale rilevava che questi con fatture nn. 112 e 114 del 22 dicembre 1994 aveva richiesto all'A.M.T. il pagamento delle spese e compensi per i due giudizi sopra indicati, nonché le spese e compensi per i consequenziali atti di precetti e che l'azienda il 30 gennaio 1995 aveva emesso il mandato 310/95, facendo riferimento a quelle fatture.
Contro questa sentenza l'avv. Tomaselli ed i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione con tre motivi. L'A.M.T. resiste e propone ricorso incidentale con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Con il primo motivo, l'avv. Tomaselli, in proprio, denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e travisamento dei fatti (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che egli era stato completamente soddisfatto in relazione al credito dedotto nell'intervento e deduce che con precetti notificati il 12 ottobre 1992 egli aveva intimato all'azienda il pagamento di complessive lire 4.452.800 oltre gli interessi fino al saldo;
che il 9 gennaio 1993 era intervenuto nella procedura esecutiva n. 403/90 promossa da ME DA contro l'A.M.T.; che quest'ultima lo aveva invitato ad emettere le suindicate fatture;
che egli era rimasto creditore degli interessi e delle spese dell'intervento.
Il motivo è fondato. Nel ricorso per intervento, proposto in proprio, l'avv. Tomaselli aveva specificato il credito, fondato su due sentenze del Tribunale di Catania (nn. 2024 e 2033 del 1992), per compensi professionali a lui liquidati, quale procuratore distrattario, in complessive lire 4.452.800, per interessi maturati sul predetto importo a decorrere dalla notificazione dei precetti di pagamento, avvenuta il 12 ottobre 1992, e per spese dell'intervento e successive. Su tali voci di credito e sull'ammontare delle somme per le quali era stata fatta l'intimazione di pagamento l'azienda intimata non ha mosso alcuna contestazione, deducendo l'avvenuta estinzione del debito nel corso del procedimento esecutivo a seguito del mandato di pagamento in data 30 gennaio 1995 e per l'ammontare determinato dal predetto legale nelle due fatture nn. 112 e 114 del 22 dicembre 1994.
Il Tribunale è pervenuto all'accertamento negativo del credito per accessori, o comunque per le somme ulteriori rispetto a quelle determinate nelle fatture dell'avv. Tomaselli, in base all'unico rilievo che era stata esattamente e tempestivamente corrisposta (al Tomaselli) la somma richiesta con le fatture inoltrate all'A.M.T.. Ma così argomentando il giudice del merito non ha tenuto conto della diversa entità del credito, comprensiva di interessi e spese, dedotta con la domanda d'intervento nel procedimento esecutivo, e non ha spiegato in modo esauriente in base a quali ragioni si dovesse procedere alla sua riduzione, da contenere nell'importo indicato nelle due fatture emesse dal creditore: queste infatti non sono state valutate come dichiarazioni di rinuncia al residuo credito risultante dalla differenza, su cui permaneva il contrasto, se non era cessata la materia del contendere dopo il pagamento effettuato dall'azienda e se, come ammette quest'ultima nel controricorso (v. ultimo rigo di pag. 3 e all'inizio di pag. 4), l'avv. Tomaselli, malgrado il pagamento di dette fatture, non aveva rinunciato all'intervento, ma aveva continuato a chiedere innanzi al giudice dell'esecuzione l'assegnazione delle somme pignorate dal creditore procedente presso terzi.
Ove infatti - può affermarsi in via generale - il difensore antistatario abbia agito per ottenere il soddisfacimento del proprio credito per la prestazione professionale effettuata - come appunto si è verificato nella fattispecie in esame - il successivo pagamento ad opera del debitore di una parte soltanto del credito per il quale è stata avanzata la domanda d'intervento, e previa presentazione da parte del legale della quietanza recante la specifica e precisa imputazione di singole voci di credito, senza una rinuncia alle voci residue o senza l'attestazione che il parziale pagamento debba intendersi a saldo ed a totale estinzione dell'intero credito azionato, non può di per sè far ritenere manifesta una implicita volontà di remissione della parte, pur accessoria, di credito rimasta insoddisfatta, non compresa tra le voci espressamente indicate nella quietanza, e il versamento da parte del debitore di una somma inferiore a quella dovuta costituisce un adempimento soltanto parziale.
Sul punto il ricorso deve perciò essere accolto.
Con il secondo motivo, NG TA denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 1182, terzo comma, e 2647 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e critica la sentenza impugnata per avere ritenuto estinto per intero il suo credito.
A tale proposito, sostiene che mentre ella intervenuta nella procedura esecutiva il 19 ottobre 1991, la riscossione degli assegni circolari, emessi con riferimento ai mandati di pagamento del maggio 1991, era avvenuta soltanto nel dicembre dello stesso anno e che quindi aveva diritto agli interessi ed alle spese dell'intervento. Con il terzo motivo, il NO e il ER denunciano violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2719, 1182, terzo comma, cod. civ., 414 e 434 cod. proc. civ., e criticano la sentenza impugnata per avere affermato che le somme portate dai mandati di pagamento erano state da loro effettivamente riscosse. A questo riguardo deducono che in primo grado erano state prodotte copie fotostatiche dei mandati non sottoscritte per quietanza e che l'esibizione degli originali quietanzati era stata soltanto annunciata, ma non era mai avvenuta.
Prima di tali doglianze, vanno esaminate, per il loro carattere pregiudiziale, le censure proposte con il ricorso incidentale dall'azienda resistente.
Questa lamenta in entrambi i motivi violazione dell'art. 83 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, deducendo: in relazione al primo mezzo di annullamento, l'errore in cui è incorso il Tribunale nel disattendere la eccezione - da essa azienda sollevata sin nel giudizio di primo grado e riproposta in appello - di nullità degli interventi nella procedura esecutiva spiegati dal NO, dal ER e dalla TA, avendo ritenuto la validità delle procure rilasciate a margine degli atti di precetto, del 22 febbraio 1991 per il NO e il ER e del 2 marzo 1991 per la TA, con la dicitura per tutti sino al soddisfo, sebbene tale atto non sia compreso nell'elenco tassativo del terzo comma della norma denunciata e sebbene il precetto fosse alla data dell'intervento nella procedura esecutiva (18 ottobre 1991) divenuto inefficace;
in relazione al secondo motivo, l'omessa pronuncia sulla nullità della costituzione in giudizio dei predetti creditori opposti, che essa azienda aveva eccepito con le note difensive avverso l'appello incidentale depositate il 22 maggio 1998, anche sotto il profilo che, comunque, la procura rilasciata per il giudizio di primo grado non poteva valere per l'appello, data la presunzione di legge del conferimento della procura soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non sia espressa una volontà diversa.
I due motivi, che vanno congiuntamente trattati concernendo entrambi la validità della procura dei creditori intervenuti NO, ER e TA, sono infondati. L'intervento nella espropriazione iniziata, atto con il quale il creditore si inserisce nel processo esecutivo per partecipare alla distribuzione della somma che sarà ricavata dalla vendita dei beni pignorati, deve, a norma dell'art. 499 cod. proc. civ. essere proposto con ricorso, contenente gli elementi indicati dalla medesima norma e sottoscritto ai sensi dell'art. 125 stesso codice, dalla parte, vale a dire dal creditore che interviene, se sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura alle liti, a mente dell'art. 83 cod. proc. civ.. Tale ultima disposizione, al terzo comma, stabilisce: La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. E questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto secondo cui la procura speciale rilasciata dal creditore in calce o a margine del precetto, abilita il difensore a rappresentare la parte fino alla realizzazione della pretesa esecutiva, e perciò anche nei giudizi di opposizione che vengano via via ad inserirsi nel processo di esecuzione, ivi comprese le opposizioni di terzo (cfr. Cass. 21 gennaio 1980 n. 474, Cass. 22 gennaio 1979 n. 482, e v. pure Cass. 28 gennaio 1982 n. 562). Si deve infatti rilevare che il precetto come ritenuto dalla giurisprudenza e da parte della dottrina (nell'ambito di questa vi sono però autorevoli opinioni discordanti), non è atto esecutivo, ma strumentale, preliminare all'esecuzione e che non ha natura processuale (v. fra le tante Cass. sez. unite 24 febbraio 1996 n. 1471), e in base a tale specifico rapporto con il processo esecutivo ben si può ritenere che il potere attribuito al difensore di rappresentare il creditore sino alla realizzazione del credito attribuisca allo stesso il potere di intervenire per conto del creditore nella espropriazione iniziata da altro creditore, intervento che come s'è detto costituisce atto esecutivo. Si è infatti già rilevato che non vale ad escludere la validità, ai fini del processo esecutivo, della procura apposta sull'atto di precetto la qualificazione di questo come atto che precede il medesimo processo e che anche se la ratio della norma è di consentire il rilascio del mandato con l'atto che determina l'intervento della parte nel processo, ciò non implica una correlazione talmente necessaria da richiedere che il conferimento della procura avvenga solo con l'atto introduttivo della lite;
la finalità della norma non viene elusa se lo stesso risultato si raggiunge con un atto diverso e quindi col precetto, che essendo anteriore all'inizio del giudizio, dà certezza dell'anteriorità del mandato (cfr. in motivazione Cass. 26 febbraio 1972 n. 570).
Orbene, poiché la procura in questione, rilasciata dai tre lavoratori a margine dei suindicati atti di precetto, notificati il 22 febbraio e il 2 marzo 1991, del seguente tenore Mio procuratore e domiciliatario fino al soddisfo l'avv. Angelo Tomaselli, si deve ritenere che a detto legale sia stato conferito validamente il potere di rappresentare i creditori anche nel processo esecutivo, a nulla rilevando che alla data della proposizione degli interventi nella procedura esecutiva promossa dal creditore ME DA nei confronti dell'azienda con il pignoramento presso terzi, gli atti di precetto fossero divenuti inefficaci per il decorso del termine dei novanta giorni stabilito dall'art. 481 cod. proc. civ.: la cessazione di efficacia attiene infatti al precetto e vizia la successiva esecuzione che sia stata intrapresa in base ad esso, e non può avere alcuna influenza negativa sul diritto a partecipare in concorso con altri creditori sulla somma che sarà ricavata dalla vendita, il quale può essere esercitato indipendentemente dall'intimazione di adempimento, ne' ovviamente sulla procura rilasciata a margine del (o in calce al) precetto, la quale partecipando anche della natura sostanziale dell'atto su cui è apposta (v. Cass. 1^ febbraio 1988 n. 905), non è soggetta al termine cui sono sottoposti gli effetti processuali del precetto.
Rileva inoltre il Collegio che proprio per i poteri attribuiti al difensore con la procura apposta sull'atto di precetto, di compiere cioè tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte rappresentata la soddisfazione del credito, quindi non solo di compiere gli atti del processo esecutivo in senso stretto, ma anche quelli inerenti agli eventuali incidenti (opposizioni) che possano frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, resta superata la presunzione di cui all'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa una volontà diversa. Invero, non avrebbe senso da un lato estendere i poteri attribuiti con la procura al difensore sino a fargli compiere tutto quanto possa essere necessario per la realizzazione del credito, compreso il potere di costituirsi per il creditore nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, e dall'altro lato limitare detti poteri al giudizio di primo grado (sia pure soltanto per i giudizi di opposizione all'esecuzione, in quanto per le sentenze pronunciate in ordine alle opposizioni di cui all'art. 617 cod. proc. civ. resta esperibile il ricorso per cassazione). Si deve perciò dissentire dal diverso orientamento giurisprudenziale (elaborato da Cass. 7 maggio 1977 n. 1760) che ritiene valida la procura conferita con l'atto di precetto nella opposizione all'esecuzione soltanto per il primo grado del giudizio, in mancanza di qualsiasi altra indicazione di volontà del rappresentato.
D'altra parte, l'espressione contenuta nella procura fino al soddisfo senza alcuna determinazione di fasi del processo cui era circoscritta, deve far ritenere la volontà del creditore intervenuto di estendere il mandato conferito al proprio difensore anche all'appello nei giudizi di opposizione all'esecuzione, analogamente a quanto questa Corte (cfr. Cass. 17 marzo 1999 n. 2432, Cass. 18 aprile 1998 n. 3981, Cass. 2 marzo 1998 n. 2260) ha già avuto occasione di affermare in presenza di espressioni generiche contenute nella procura speciale al difensore in primo grado, quali appunto per il presente giudizio o processo causa senza alcuna indicazione delimitativa, restando così superata la presunzione di conferimento della procura di cui all'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ.; la quale è dunque operante soltanto quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcun'altra indicazione. Passando all'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, che attengono alle posizioni della TA (il secondo) ed insieme del NO e del ER (il terzo), anch'essi devono essere congiuntamente trattati, coincidendo almeno in parte le questioni proposte.
Tali doglianze sono fondate nei limiti appresso precisati. Inammissibili, anzitutto, sono quelle aventi ad oggetto questioni, implicanti accertamenti di fatto, che non risultano dedotte specificamente con i motivi dell'appello incidentale proposto dai lavoratori. Così è da dirsi per le censure involgenti la validità probatoria delle fotocopie dei mandati di pagamento (per il NO e il ER) sotto il profilo della loro conformità all'originale e senza che risulti il loro disconoscimento (art. 2719 cod. civ.) da parte dei ricorrenti nei gradi di merito;
per quella relativa al luogo dell'adempimento indicato nel domicilio del creditore (art. 1182 cod. civ.) e per i rilievi riguardanti le modalità di pagamento alla TA mediante assegni circolari alla stessa rilasciati. Non risultando nessuna di tali questioni adeguatamente prospettata come motivo del gravame incidentale svolto nella memoria difensiva d'appello (depositata il 27 marzo 1997), correttamente il Tribunale non ha motivato in ordine ad esse. Inammissibili sono quelle concernenti le spese d'intervento nella procedura esecutiva, in quanto proposte per la prima in questa sede.
La questione, poi, dell'avvenuto effettivo pagamento ai lavoratori delle somme portate dai relativi mandati emessi dall'azienda resistente attiene ad un accertamento di fatto operato dal Tribunale in base a rilievi e riscontri adeguatamente e congruamente motivati da detto giudice, il quale ha ritenuto provata la riscossione delle suddette somme, risultando i mandati di pagamento riferiti ai crediti per i quali erano stati intimati i precetti e regolarmente quietanzati dai lavoratori destinatari del pagamento. Sicché le contestazioni e le critiche mosse avverso tale accertamento di fatto non sono ammissibili nella presente sede di legittimità, involgendo un sindacato di merito non consentito nel giudizio di cassazione.
Sono invece fondate le censure con le quali, nei due motivi ora in esame, i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia rigettato la domanda volta ad ottenere gl'interessi legali (ed il giudice di appello ha fatto riferimento anche alla rivalutazione monetaria, peraltro non oggetto dei motivi del ricorso per cassazione) sulle somme portate dai mandati per il periodo dalla data di notifica degli atti di precetto e quella degli stessi mandati quietanzati, ritenuta dal giudice del merito coincidente con il pagamento, avendo il predetto giudice considerato il ritardo giustificato dai necessari adempimenti burocratici e per tale ragione sostanzialmente incolpevole.
Così decidendo il Tribunale ha erroneamente applicato la norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., invocata sia pure per implicito dai ricorrenti, giacché nell'ipotesi in cui si controverte su crediti di lavoro, come nella specie, deve ricordarsi, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, che la disciplina degli accessori di tali crediti dettata dal citato art. 429 differisce da quella di diritto comune anche perché, tra l'altro, detti accessori non solo decorrono dal giorno in cui matura il credito indipendentemente dai presupposti previsti dall'art. 1219, secondo comma, cod. civ. per la costituzione in mora, ma per essi ed
è ciò che conta nella fattispecie l'elemento della colpa è irrilevante ai fini dell'imputabilità del ritardo (tra le tante Cass. 28 dicembre 1998 n. 12857). In conclusione, i motivi del ricorso principale devono essere accolti nei limitati punti sopra indicati e per il resto devono essere disattesi, per cui il ricorso medesimo va accolto per quanto di ragione.
Il ricorso incidentale deve, invece, essere rigettato. Cassata l'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte, la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame in ordine ai punti oggetto di annullamento, tenendo conto dei rilievi sopra svolti ed uniformandosi ai principi enunciati.
Ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
rinvia la causa alla Corte di appello di Catania. Dichiara compensate fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001