CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12774 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AH (CUI 05V00X4) nato a (TUNISIA) il 15/09/1986 contro Ministero Dell'economia e Delle Finanze Agenzia Delle Entrate avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Loredana Micciche'; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 4 Num. 12774 Anno 2026 Presidente: ER TO Relatore: CH LO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1 .L’Avv.Adriano Capaccioli, difensore di AL AH, propone ricorso avverso l’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento, emesso dal medesimo Tribunale, che aveva respinto l’istanza volta all’ottenimento del patrocinio a spese dello stato, non avendo il richiedente dimostrato l’ impossibilità di produrre la certificazione consolare. 2. A sostegno del ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 79 e 94 DPR 115/2002. L’inammissibilità è prevista dalla legge soltanto in caso di mancata produzione della dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare, come affermato da costante giurisprudenza. Per di più, all’istanza di ammissione al patrocinio presentata era stata allegata la richiesta inoltrata al Consolato della Tunisia. Sul punto, i giudici di merito avevano erroneamente considerato che, poiché la richiesta era stata avanzata soltanto il giorno prima dell’udienza, non sarebbe stata adeguatamente dimostrata l’impossibilità di produrre la certificazione consolare, come invece richiesto dall’art. 94, comma 2, DPR 115/2002. Sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il procedimento di ammissione al beneficio è invece connotato dalla assenza della previsione di termini preclusivi e consente pertanto le produzioni documentali dell’interessato in un momento successivo a quello di proposizione dell’istanza. Pertanto, la considerazione circa la inidoneità della documentazione prodotta avrebbe dovuto imporre l’attivazione dei poteri istruttori anche mediante interpello alle autorità consolari. Il Tribunale di Sorveglianza fiorentino non si era confrontato con i pacifici orientamenti giurisprudenziali, limitandosi a ribadire la intempestività della richiesta inoltrata al Consolato della Tunisia, ma non considerando che ciò non costituisce affatto motivo di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente, va ribadito il principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio ( Sez.4, n.13230 del 27/1/2022, Rv. 283018-01). Si è al riguardo osservato che il richiamo presente nell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo “speciale” previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto della natura di procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono “una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo” (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano). 3. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che il provvedimento impugnato motiva il rigetto dell’opposizione considerando che l’istante, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, non aveva provato l’impossibilità di produrre la documentazione reddituale mediante certificazione consolare del paese di origine, come previsto dall’art. 94 DPR n.115/2002, secondo cui “ in caso di impossibilità di produrre la documentazione reddituale di cui all’art. 79, comma 3 ( ossia la documentazione reddituale richiesta alla autorità consolare del paese di origine) questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato”. Il giudice di merito ha rilevato che il AL AH, che aveva corredato la richiesta con l’autocertificazione, non aveva dimostrato quanto richiesto dal citato art. 94 DPR 115/2002, posto che il tentativo di mettersi in contatto con l’autorità consolare del paese di origine risaliva al giorno precedente al deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. 4. Questa Corte di legittimità ha chiarito che la lettera della legge (artt. 79, comma 2 e 94, comma 2, d.P.R. n.115/2002) impone la presentazione della certificazione consolare unitamente all'istanza di ammissione al patrocinio o, se ciò risulti impossibile, la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Se viene prodotta l’autocertificazione, la discrezionalità rimessa al giudice inerisce soltanto alla valutazione dell'impossibilità di ottenere la certificazione consolare in un termine utile alla presentazione dell'istanza, che deve modularsi in relazione all'urgenza della difesa, non essendo possibile far ricadere sull'interessato i tempi della risposta consolare nel caso in cui l'attesa, non determinabile, si prolunghi per un durata incompatibile con le esigenze difensive dell'interessato. Il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea, deve quindi intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa (Sez.
4 - n. 4166 del 19/10/2021, Rv. 282607 – 01; Sez.
4 - n. 8304 del 26/11/2024, Rv. 287548 – 01). 5. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.157 del 2021 (che ha esteso al giudizio civile e amministrativo la facoltà di presentare l’autocertificazione in caso di impossibilità di produrre la certificazione consolare) ha ricostruito in termini di onere probatorio il presupposto della “impossibilità” di produrre la documentazione reddituale del paese di origine. Nella citata pronuncia si legge infatti che “ la legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull'onere probatorio, con la possibilità per l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, una volta dimostrata l'impossibilità di presentare la richiesta certificazione.” La Corte Costituzionale ha altresì precisato – in linea con l’indirizzo di legittimità sopra riportato – che l’ onere probatorio relativo alla dimostrazione della impossibilità deve essere ricondotto nei termini della disciplina generale che concretizza il principio di autoresponsabilità, osservando come “tale principio, che implica quale corollario quello secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, non solo esclude che si possa far gravare sull'istante il rischio dell'impossibilità di procurarsi la documentazione consolare, ma oltretutto impedisce di pretendere la probatio spesso diabolica del fatto oggettivo costitutivo di un'impossibilità in termini assoluti. Questo sposta la categoria dell'impossibilità verso una accezione relativa, che si desume in controluce rispetto al comportamento esigibile, suscettibile cioè di essere preteso in base alla regola di correttezza, nella misura dell'impegno derivante dal canone di diligenza: l'impossibilità relativa inizia (ed è implicitamente dimostrata) là dove finisce il comportamento esigibile (ex fide bona e) secondo diligenza”. 6. Dai principi sopra declinati discende che la previsione di inammissibilità della richiesta di gratuito patrocinio di cui all’art. 94, comma 2, DPR 115/2002 è posta come conseguenza non solo della mancata produzione dell’autocertificazione, ma anche della mancata dimostrazione della impossibilità di produrre la documentazione reddituale ( intesa non come impossibilità in termini assoluti, ma nel senso di evenienza che impedisca la produzione dell’istanza in rapporto alle effettive esigenze di difesa e alla diligenza concretamente esigibile dall’interessato nel caso concreto). L’accesso al beneficio, infatti, nella ipotesi di cui al citato art. 94, è consentito se ricorrono i due presupposti, ossia la dimostrazione della impossibilità di ottenere, per via consolare, la documentazione reddituale, e la materiale allegazione dell’autocertificazione. L’opposta interpretazione, pur sostenuta da questa Corte sebbene in epoca risalente ( cfr. Sez. 4, n.21999 del 26 febbraio 2009) secondo cui è sanzionata a pena di inammissibilità solo la mancata produzione della dichiarazione sostitutiva, non risulta coerente con il sistema come delineato, in quanto renderebbe sostanzialmente priva di concrete conseguenze la verifica demandata al giudice, riguardante la sussistenza, o meno, della impossibilità di ottenere la certificazione consolare ( nei termini di “concreta esigibilità” sopra descritti). E, in proposito, va ribadito il principio già affermato da questa Corte, precedentemente richiamato, secondo cui la valutazione del presupposto della “ impossibilità” va ancorata sia alla inconciliabilità delle esigenze difensive con i tempi necessari per l’ottenimento della dichiarazione consolare, sia al fatto che la domanda formulata all'autorità statuale estera prima dell'istanza di ammissione al patrocinio non trovi riscontro in tempi ragionevoli (Sez.
4 - n. 4166 del 19/10/2021, Rv. 282607 – 01). 7. Tanto chiarito, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato tali principi e non incorre nelle censure denunciate. Nel caso in esame, infatti, non risultano improcrastinabili esigenze difensive, incompatibili rispetto ai tempi necessari per l’ottenimento dell’istanza di ammissione al patrocinio, trattandosi, invero, di assistenza in un procedimento celebrato di fronte al Tribunale di sorveglianza in ordine al quale non sono neppure state rappresentate peculiari ragioni di urgenza. Come osservato nel provvedimento impugnato, inoltre, la richiesta di certificazione consolare era stata avanzata soltanto il giorno antecedente all’udienza fissata in camera di consiglio davanti al Tribunale di Sorveglianza e l’istanza di ammissione al patrocinio era stata depositata lo stesso giorno dell’udienza, benchè non vi fossero reali ostacoli che impedissero al AL di inoltrare tempestivamente le proprie richieste alla autorità consolare. Tanto comporta, conseguentemente, la piena coerenza logica e la conseguente incensurabilità della valutazione operata dal giudice di merito in ordine all’apprezzamento, in concreto, dell’insussistenza del presupposto della “impossibilità” di produrre la certificazione consolare dei redditi prodotti all’estero. 8. Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LO CH TO ER
4 - n. 4166 del 19/10/2021, Rv. 282607 – 01; Sez.
4 - n. 8304 del 26/11/2024, Rv. 287548 – 01). 5. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.157 del 2021 (che ha esteso al giudizio civile e amministrativo la facoltà di presentare l’autocertificazione in caso di impossibilità di produrre la certificazione consolare) ha ricostruito in termini di onere probatorio il presupposto della “impossibilità” di produrre la documentazione reddituale del paese di origine. Nella citata pronuncia si legge infatti che “ la legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese di giustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull'onere probatorio, con la possibilità per l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero, una volta dimostrata l'impossibilità di presentare la richiesta certificazione.” La Corte Costituzionale ha altresì precisato – in linea con l’indirizzo di legittimità sopra riportato – che l’ onere probatorio relativo alla dimostrazione della impossibilità deve essere ricondotto nei termini della disciplina generale che concretizza il principio di autoresponsabilità, osservando come “tale principio, che implica quale corollario quello secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, non solo esclude che si possa far gravare sull'istante il rischio dell'impossibilità di procurarsi la documentazione consolare, ma oltretutto impedisce di pretendere la probatio spesso diabolica del fatto oggettivo costitutivo di un'impossibilità in termini assoluti. Questo sposta la categoria dell'impossibilità verso una accezione relativa, che si desume in controluce rispetto al comportamento esigibile, suscettibile cioè di essere preteso in base alla regola di correttezza, nella misura dell'impegno derivante dal canone di diligenza: l'impossibilità relativa inizia (ed è implicitamente dimostrata) là dove finisce il comportamento esigibile (ex fide bona e) secondo diligenza”. 6. Dai principi sopra declinati discende che la previsione di inammissibilità della richiesta di gratuito patrocinio di cui all’art. 94, comma 2, DPR 115/2002 è posta come conseguenza non solo della mancata produzione dell’autocertificazione, ma anche della mancata dimostrazione della impossibilità di produrre la documentazione reddituale ( intesa non come impossibilità in termini assoluti, ma nel senso di evenienza che impedisca la produzione dell’istanza in rapporto alle effettive esigenze di difesa e alla diligenza concretamente esigibile dall’interessato nel caso concreto). L’accesso al beneficio, infatti, nella ipotesi di cui al citato art. 94, è consentito se ricorrono i due presupposti, ossia la dimostrazione della impossibilità di ottenere, per via consolare, la documentazione reddituale, e la materiale allegazione dell’autocertificazione. L’opposta interpretazione, pur sostenuta da questa Corte sebbene in epoca risalente ( cfr. Sez. 4, n.21999 del 26 febbraio 2009) secondo cui è sanzionata a pena di inammissibilità solo la mancata produzione della dichiarazione sostitutiva, non risulta coerente con il sistema come delineato, in quanto renderebbe sostanzialmente priva di concrete conseguenze la verifica demandata al giudice, riguardante la sussistenza, o meno, della impossibilità di ottenere la certificazione consolare ( nei termini di “concreta esigibilità” sopra descritti). E, in proposito, va ribadito il principio già affermato da questa Corte, precedentemente richiamato, secondo cui la valutazione del presupposto della “ impossibilità” va ancorata sia alla inconciliabilità delle esigenze difensive con i tempi necessari per l’ottenimento della dichiarazione consolare, sia al fatto che la domanda formulata all'autorità statuale estera prima dell'istanza di ammissione al patrocinio non trovi riscontro in tempi ragionevoli (Sez.
4 - n. 4166 del 19/10/2021, Rv. 282607 – 01). 7. Tanto chiarito, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato tali principi e non incorre nelle censure denunciate. Nel caso in esame, infatti, non risultano improcrastinabili esigenze difensive, incompatibili rispetto ai tempi necessari per l’ottenimento dell’istanza di ammissione al patrocinio, trattandosi, invero, di assistenza in un procedimento celebrato di fronte al Tribunale di sorveglianza in ordine al quale non sono neppure state rappresentate peculiari ragioni di urgenza. Come osservato nel provvedimento impugnato, inoltre, la richiesta di certificazione consolare era stata avanzata soltanto il giorno antecedente all’udienza fissata in camera di consiglio davanti al Tribunale di Sorveglianza e l’istanza di ammissione al patrocinio era stata depositata lo stesso giorno dell’udienza, benchè non vi fossero reali ostacoli che impedissero al AL di inoltrare tempestivamente le proprie richieste alla autorità consolare. Tanto comporta, conseguentemente, la piena coerenza logica e la conseguente incensurabilità della valutazione operata dal giudice di merito in ordine all’apprezzamento, in concreto, dell’insussistenza del presupposto della “impossibilità” di produrre la certificazione consolare dei redditi prodotti all’estero. 8. Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LO CH TO ER