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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18836 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NÒ IC AN, nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 15/10/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FA UN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Pasquale Foti, difensore di fiducia dell’indagato, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18836 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di IC AN NÒ avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 27 agosto 2025 a carico dell’odierno ricorrente, gravemente indiziato del reato di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), nonché dei reati-fine di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, descritti ai capi 197, 199, 200 e 293. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, NÒ ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato in relazione alla contestazione associativa, avendo il Tribunale recepito acriticamente gli assunti del giudice della cautela, in tal modo non affrontando le deduzioni difensive volte a rimarcare: il breve lasso temporale in cui, a fronte di una proiezione cronologica ben più estesa, si sarebbe concretizzata la partecipazione associativa del ricorrente;
l’impossibilità di desumere la stessa da condotte “sporadiche, in parte amorfe e pertanto prive di intrinseca illiceità”; l’assenza di contatti con gli altri asseriti partecipi;
la mancanza di un contributo organico alla esistenza della associazione e l’errata attribuzione a NÒ del ruolo di “paciere”. Del tutto assertiva, secondo la difesa, sarebbe in tal senso l’individuazione del contributo partecipativo dell’indagato nelle condotte, contestate con i reati-fine, di coltivazione, raccolta, trasporto dello stupefacente e messa a disposizione del terreno a lui intestato per il nascondimento dello stesso dopo l’arresto di RD. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 197, non avendo il Tribunale indicato alcun elemento dimostrativo della partecipazione di NÒ alla coltivazione o alla cura della piantagione di cannabis di via Valle del Canale. 2.3. Con il terzo motivo, è stata eccepita l’illegittimità della duplicazione della contestazione rispetto ai fatti descritti ai capi 199 e 200, risultando le condotte di trasporto del 27 settembre e del 2 ottobre 2023 riconducibili al medesimo fatto storico, afferendo gli spostamenti in questione alla medesima sostanza trasportata estirpata dalla piantagione curata da RA, per cui le condotte erano idonee a integrare un’unica lesione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 2.4. Il quarto motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, non avendo il Tribunale spiegato, se non ricorrendo a mere frasi di stile, quale sia il reale, concreto e attuale pericolo 3 che NÒ, ove rimesso in libertà o sottoposto a una misura più gradata, possa reiterare i reati a lui contestati, risultando indimostrato il peso criminale attribuito al ricorrente, che non ha mai tenuto contatti con persone dedite al narcotraffico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo, dal secondo e dal terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramento generale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze 4 cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza. 2.1. Ciò vale, in primo luogo, per le doglianze riferite ai reati-fine di cui ai capi 197, 199 e 200. Agli stessi i giudici dell’impugnazione cautelare hanno dedicato adeguato scrutinio (pagine 8, 9, 10, 11 e 12 dell’ordinanza impugnata), richiamando i contenuti delle conversazioni intercettate, da cui si evince che NÒ ha compartecipato alle operazioni di coltivazione della piantagione di canapa svolta dall’agosto 2023 da MI RA e dai suoi sodali presso l’appezzamento di terreno sito in via Valle del Canale di Catona, avendo il ricorrente, almeno dal settembre 2023 in poi, preso parte alle attività di cura e pulizia funzionali alla coltivazione. Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, allo stato, non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 2637159) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Quanto ai due trasporti illeciti di marijuana prelevata dalla piantagione e avvenuti, rispettivamente, il 27 settembre 2023 (capo 199) e il 2 ottobre 2023 (capo 200), il Tribunale, in maniera pertinente, ha evidenziato che si è in presenza di condotte distinte e separate, seppur eventualmente riconducibili a un medesimo disegno criminoso, posto che il 27 settembre 2023 la droga veniva portata in un nascondiglio di un terreno in uso a RA, mentre il 2 ottobre 2023 NÒ e RA trasportavano lo stupefacente nel nascondiglio di un terreno in uso al ricorrente, ciò a riprova dell’autonomia strutturale delle due differenti condotte illecite. 2.2. Parimenti infondate risultano le censure riferite alla contestazione associativa, rispetto alla quale deve innanzitutto osservarsi che, in ordine all’esistenza del sodalizio, non contestata dal ricorrente, il Tribunale ha 5 legittimamente richiamato i contenuti sia dell’ordinanza genetica (pagine 635 ss.), sia dell’informativa conclusiva della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria del 22 novembre 2024, a sua volta scaturita dalla continuativa e ampia attività di indagine degli operanti della Stazione C.C. di Catona, che ha consentito di delineare l’esistenza di un gruppo criminale impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti che ruotava intorno alla figura apicale di MI RA. Ciò posto, il Tribunale ha evidenziato (pagine 15, 16. 17, 18, 19 e 20 dell’ordinanza impugnata) che tra gli appartenenti all’associazione figurava, tra gli altri, IC AN NÒ, il quale ha fornito un apprezzabile e costante contributo alle dinamiche illecite del sodalizio, collaborando alle attività di coltivazione, raccolta e trasporto dello stupefacente, mettendo a disposizione il terreno a lui intestato dove nascondere la droga dopo l’arresto di IN RD, avendo il ricorrente contatti non solo con MI RA, ma anche con altri sodali, come lo stesso RD, SC RA e IL TI. Risulta inoltre dai dialoghi intercettati, oggetto di adeguata disamina, che NÒ è intervenuto come mediatore nella composizione di un contrasto con un gruppo Rom avente mire espansionistiche verso alcuni quartieri della città di Reggio Calabria dove operava il gruppo capeggiato da RA, ponendosi tale iniziativa, a livello indiziario, come ulteriore conferma della partecipazione di NÒ all’associazione di cui al capo 1. 2.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria (in particolare quelli cui ai capi 1, 197, 199 e 200, mentre il reato di cui al capo 293 non è stato oggetto di critica), in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Ugualmente immune da censure è, infine, il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura della custodia cautelare in carcere. 6 E invero il Tribunale del Riesame, senza richiamare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura di massimo rigore, ha sottolineato (cfr. pagine 20 e 21 dell’ordinanza impugnata) la qualificata capacità criminale dell’indagato, rivelata sia dal significativo numero dei reati commessi, sia dalla natura stabile e continuativa dell’attività delittuosa organizzata, nel cui ambito l’indagato svolgeva un ruolo tutt’altro che secondario grazie alla sua competenza specifico nel settore degli stupefacenti, sia dall’esistenza dei contatti tra NÒ e altri soggetti coinvolti nel narcotraffico nel territorio reggino, risultando la misura della custodia in carcere l’unica idonea ad arginare l’elevata pericolosità sociale del ricorrente. Con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi sia spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che al riguardo risultano assertive e non sufficientemente specifiche. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di NÒ deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18.02.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA UN TO RE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FA UN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Pasquale Foti, difensore di fiducia dell’indagato, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18836 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di IC AN NÒ avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 27 agosto 2025 a carico dell’odierno ricorrente, gravemente indiziato del reato di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), nonché dei reati-fine di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, descritti ai capi 197, 199, 200 e 293. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, NÒ ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato in relazione alla contestazione associativa, avendo il Tribunale recepito acriticamente gli assunti del giudice della cautela, in tal modo non affrontando le deduzioni difensive volte a rimarcare: il breve lasso temporale in cui, a fronte di una proiezione cronologica ben più estesa, si sarebbe concretizzata la partecipazione associativa del ricorrente;
l’impossibilità di desumere la stessa da condotte “sporadiche, in parte amorfe e pertanto prive di intrinseca illiceità”; l’assenza di contatti con gli altri asseriti partecipi;
la mancanza di un contributo organico alla esistenza della associazione e l’errata attribuzione a NÒ del ruolo di “paciere”. Del tutto assertiva, secondo la difesa, sarebbe in tal senso l’individuazione del contributo partecipativo dell’indagato nelle condotte, contestate con i reati-fine, di coltivazione, raccolta, trasporto dello stupefacente e messa a disposizione del terreno a lui intestato per il nascondimento dello stesso dopo l’arresto di RD. 2.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 197, non avendo il Tribunale indicato alcun elemento dimostrativo della partecipazione di NÒ alla coltivazione o alla cura della piantagione di cannabis di via Valle del Canale. 2.3. Con il terzo motivo, è stata eccepita l’illegittimità della duplicazione della contestazione rispetto ai fatti descritti ai capi 199 e 200, risultando le condotte di trasporto del 27 settembre e del 2 ottobre 2023 riconducibili al medesimo fatto storico, afferendo gli spostamenti in questione alla medesima sostanza trasportata estirpata dalla piantagione curata da RA, per cui le condotte erano idonee a integrare un’unica lesione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 2.4. Il quarto motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, non avendo il Tribunale spiegato, se non ricorrendo a mere frasi di stile, quale sia il reale, concreto e attuale pericolo 3 che NÒ, ove rimesso in libertà o sottoposto a una misura più gradata, possa reiterare i reati a lui contestati, risultando indimostrato il peso criminale attribuito al ricorrente, che non ha mai tenuto contatti con persone dedite al narcotraffico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo, dal secondo e dal terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramento generale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze 4 cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. 2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza. 2.1. Ciò vale, in primo luogo, per le doglianze riferite ai reati-fine di cui ai capi 197, 199 e 200. Agli stessi i giudici dell’impugnazione cautelare hanno dedicato adeguato scrutinio (pagine 8, 9, 10, 11 e 12 dell’ordinanza impugnata), richiamando i contenuti delle conversazioni intercettate, da cui si evince che NÒ ha compartecipato alle operazioni di coltivazione della piantagione di canapa svolta dall’agosto 2023 da MI RA e dai suoi sodali presso l’appezzamento di terreno sito in via Valle del Canale di Catona, avendo il ricorrente, almeno dal settembre 2023 in poi, preso parte alle attività di cura e pulizia funzionali alla coltivazione. Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, allo stato, non si ravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi di travisamento, per cui sul punto l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 2637159) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Quanto ai due trasporti illeciti di marijuana prelevata dalla piantagione e avvenuti, rispettivamente, il 27 settembre 2023 (capo 199) e il 2 ottobre 2023 (capo 200), il Tribunale, in maniera pertinente, ha evidenziato che si è in presenza di condotte distinte e separate, seppur eventualmente riconducibili a un medesimo disegno criminoso, posto che il 27 settembre 2023 la droga veniva portata in un nascondiglio di un terreno in uso a RA, mentre il 2 ottobre 2023 NÒ e RA trasportavano lo stupefacente nel nascondiglio di un terreno in uso al ricorrente, ciò a riprova dell’autonomia strutturale delle due differenti condotte illecite. 2.2. Parimenti infondate risultano le censure riferite alla contestazione associativa, rispetto alla quale deve innanzitutto osservarsi che, in ordine all’esistenza del sodalizio, non contestata dal ricorrente, il Tribunale ha 5 legittimamente richiamato i contenuti sia dell’ordinanza genetica (pagine 635 ss.), sia dell’informativa conclusiva della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria del 22 novembre 2024, a sua volta scaturita dalla continuativa e ampia attività di indagine degli operanti della Stazione C.C. di Catona, che ha consentito di delineare l’esistenza di un gruppo criminale impegnato nel traffico di sostanze stupefacenti che ruotava intorno alla figura apicale di MI RA. Ciò posto, il Tribunale ha evidenziato (pagine 15, 16. 17, 18, 19 e 20 dell’ordinanza impugnata) che tra gli appartenenti all’associazione figurava, tra gli altri, IC AN NÒ, il quale ha fornito un apprezzabile e costante contributo alle dinamiche illecite del sodalizio, collaborando alle attività di coltivazione, raccolta e trasporto dello stupefacente, mettendo a disposizione il terreno a lui intestato dove nascondere la droga dopo l’arresto di IN RD, avendo il ricorrente contatti non solo con MI RA, ma anche con altri sodali, come lo stesso RD, SC RA e IL TI. Risulta inoltre dai dialoghi intercettati, oggetto di adeguata disamina, che NÒ è intervenuto come mediatore nella composizione di un contrasto con un gruppo Rom avente mire espansionistiche verso alcuni quartieri della città di Reggio Calabria dove operava il gruppo capeggiato da RA, ponendosi tale iniziativa, a livello indiziario, come ulteriore conferma della partecipazione di NÒ all’associazione di cui al capo 1. 2.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria (in particolare quelli cui ai capi 1, 197, 199 e 200, mentre il reato di cui al capo 293 non è stato oggetto di critica), in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Ugualmente immune da censure è, infine, il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura della custodia cautelare in carcere. 6 E invero il Tribunale del Riesame, senza richiamare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura di massimo rigore, ha sottolineato (cfr. pagine 20 e 21 dell’ordinanza impugnata) la qualificata capacità criminale dell’indagato, rivelata sia dal significativo numero dei reati commessi, sia dalla natura stabile e continuativa dell’attività delittuosa organizzata, nel cui ambito l’indagato svolgeva un ruolo tutt’altro che secondario grazie alla sua competenza specifico nel settore degli stupefacenti, sia dall’esistenza dei contatti tra NÒ e altri soggetti coinvolti nel narcotraffico nel territorio reggino, risultando la misura della custodia in carcere l’unica idonea ad arginare l’elevata pericolosità sociale del ricorrente. Con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui deve ritenersi che anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, non vi sia spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che al riguardo risultano assertive e non sufficientemente specifiche. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di NÒ deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18.02.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA UN TO RE