Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E 3 . ) E N E N , C 1 O I A 9 Z 9 R A 1 I - R 1 T D 1 S - I E 1 G 2 IC EPUBBLICA ITALIANA E . R D L A U 9 D I 3 A CORTE SUP5 35 3/0 1 E G IN NOME D E T E 6 N E 4 N S . E E T T IS Oggetto R ( A Ricorso in Cassazione SEZIONE TERZA CIVILE avverso sentenza del Giudice di pace secondo equità; limiti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17902/98Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio Coco Rel. Consigliere Consigliere Cron..4534 Dott. Luigi Francesco DI NANNI MALZONE Consigliere Rep. Dott. Ennio - Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARLO FELICE 103, presso 10 studio dell'avvocato BIRCHICCI GIANCARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE AN ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato PISANELLI CODACCI A, difesa dall'avvocato LEUZZI 2000 RICCARDO, giusta delega in atti;
1804 controricorrente avverso la sentenza n. 206/97 del Giudice di pace di 13/09/97 depositata il 23/10/98 NARDO', emessa 1'8/9/1997, RG.10/97; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 5.12.1996, De FR Annunziata, deducendo che: -in seguito ad un incidente nel quale erano state coinvolte due autovetture -una di proprietà di Filippo- ni AN MA (figlia della istante) e l'altra di pro- prietà di ON US entrambe assicurate con Assicurazioni spa, la società assicuratricela OR aveva indebitamente, in base ad una errata applicazione della clausola "bonus-malus", penalizzato l'istante ar- rencandole un danno di L. 286.000 annue;
tutto ciò premesso, ha citato davanti al Giudice di Pace di Nardò la OR, chiedendo la condanna della con- venuta a: a) depenalizzare la polizza assicurativa;
b) rilasciare il relativo certificato di rischio con l'indicazione della classe di merito dovuta;
c) rimbor- 2 sare i conguagli di premio in ragione di L. 286.020 an- nue per il periodo indebitamente escluso da tale clau- sola. Il giudice adito ha accolto le domande con sentenza resa in data 8.9.1997, motivando che: la clausola "bonus-malus" opera "quando l'assicuratore è costretto a sborsare somme di denaro per risarcimento di danni derivanti da un sinistro, cagionati almeno in parte da un proprio assicurato" e non per "il solo fatto del pa- gamento" in questo caso infatti si rimetterebbe al mero arbitrio dell'assicuratore la possibilità di un peggio- ramento delle condizioni contrattuali". Nel caso in esame, posto che -come dimostravano inequivocabilmente le risultanze processuali- l'assicuratore non aveva usato la dovuta diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro", la pena- lizzazione risultava illegittima con conseguente acco- glimento, come si è esposto delle domande dell'attrice. Di tale sentenza la OR ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a tre motivi, al quale la De Fran- co resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Per giudicare sui tre motivi del ricorso formulati rispettivamente, il primo per violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1971 e 1723 c.c. e per omessa moti- vazione;
il secondo ancora per contraddittoria e illo- gica motivazione;
il terzo per illegittimo accoglimento di domande contraddittorie- si deve richiamare la con- solidata giurisprudenza di questo S.C., per cui il ri- corso in Cassazione avverso sentenze del giudice di pa- ce secondo equità è ammesso soltanto quando si deduce o la violazione di una norma processuale, o la violazione di una norma di rilevanza costituzionale o supernazio- nale ovvero difetto assoluto di motivazione (sua inesi- stenza o intrinseca insanabile contraddizione). Nessuno dei motivi deduce vizi comunque inquadrabi- li in tali categorie. Più analiticamente, il primo contrappone alle argo- mentazioni della sentenza impugnata, una diversa inter- pretazione dell'art. 1917 c.c., la quale rifacendosi ad una giurisprudenza elaborata "dopo un lungo travaglio" ripropone il tema dei criteri ispiratori della condotta dell'assicuratore e dell'interesse della generalità dei cittadini alla soluzione rapida stragiudiziale della vicenda: tutti argomenti che, neppure nella prospetta- zione della ricorrente, richiamano i principi che le- gittimano, come si è esposto, il ricorso in cassazione. Anche il secondo motivo risulta estraneo a tale le- gittimazione, prospettando, sotto 1 profilo del vizio di motivazione, una censura di merito sui criteri se- guiti dalla sentenza impugnata per valutare la condotta dell'assicuratore e dell'assicurata (in particolare, la presentazione di una denuncia cautelativa) nella liqui- dazione del danno e quindi nella legittimità della pe- nalizzazione. Con il terzo motivo, si lamenta un illegittimo ac- coglimento di domande contraddittorie. Infatti la sen- tenza ha condannato l'assicuratore (attuale ricorrente) da una parte, a "depenalizzare la polizza e a rilascia- re l'attestato di rischio dovuto” e, dall'altra, auto- maticamente e senza alcuna motivazione specifica, al pagamento dell'importo esborsato per effetto della in- debita penalizzazione. Invece se l'assicuratore "fosse stato condannato, come in effetti è avvenuto a depena- lizzare la polizza, non poteva essere dato ingresso al- la successiva domanda di rimborso, perché la depenaliz- zazione autorizzava l'attrice a pretendere la restitu- zione di quanto pagato al nuovo assicuratore". Il motivo è del tutto infondato. da parteInfatti, posto che il maggiore esborso, dell'assicurato, era imputabile a fatto del primo assi- curatore (illegittima applicazione della clausola bo- nus-malus), da questo addebito nasceva l'obbligo del risarcimento del danno che ne era derivato. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere ri- gettato con conseguente condanna della ricorrente alle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione che liquida in L. $ 53.0004 e dei relativi onorari che liquida in L. 800.000. Così deciso in Roma, il 10.11.2000. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 IN APR. 2001 Concetta A mendola OGGI, IL COLLABONAN DY CANCELLERIA (Concetta Amendola) O L L 4 O 7 B .3 E N E , ) N 1 E IO 9 9 C Z 1 A - A 1 P R 1 T I - S 1 I D 2 G . E E L R IC 9 A 3 D D IU E E T 6 G N 4 E . E S T E N T . R T A IS ( 6