Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. il datore di lavoro il quale prospetti a un dipendente, che aveva sottratto dalla cassa una banconota da lire centomila, che, in mancanza di sue volontarie dimissioni, egli avrebbe presentato denuncia penale a suo carico.
Commentario • 1
- 1. L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimonialeRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022
Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/1999, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO - Presidente del 12/4/1999
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo L. SCELFO - Consigliere N. 741
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Eugenio AMARI - Consigliere N. 40468/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT RC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 10.7.1998. Udita la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. GIUSEPPE MARIA TIRABOSCHI e Avv. GIOVANNI CIPOLLONE entrambi del Foro di Roma.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 27.1.1994 il Tribunale di Roma, ritenuto AT RC, amministratore unico della s.r.l. A.G.M.A., responsabile del delitto di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., per aver costretto la lavoratrice dipendente CO IA, con la minaccia di denunciarla e di farla arrestare per il furto di lire 100.000 in danno dell'azienda, a dare le dimissioni dall'impiego di cassiera ed a firmare la busta paga e il computo del trattamento di fine rapporto senza che avvenisse il pagamento delle spettanze indicate, in esso unificato sotto il vincolo della continuazione, di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., il reato contravvenzionale previsto dagli artt. 4 e 38 della Legge n. 330 del 1970, per aver installato un impianto di ripresa televisiva nella mensa gestita dalla s.r.l. A.G.M.A,. per il controllo occulto dell'attività della dipendente, e lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena principale della reclusione in anni tre e mesi cinque. a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, con assegnazione di una provvisionale di lire trenta milioni, e al pagamento delle spese sostenute dalla stessa per la costituzione e il patrocinio in giudizio.
La Corte d'Appello di Roma, con decisione del 5.10.1995, in parziale riforma della sentenza appellata dal Pubblico Ministero e dall'imputato, rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 800.000 di multa.
Questa Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 19.4.1996, annullava la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di estorsione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, stabilendo che la legittimità del comportamento del datore di lavoro, il quale imponga le dimissioni immediate al dipendente, sorpreso mentre sottrae denaro alla cassa dell'esercizio gestito dall'azienda, minacciandolo di denunzia penale, può essere esclusa sia in presenza di una pretesa fatta valere nella convinzione di esercitare il diritto al licenziamento del lavoratore dipendente, in modo illecito per evitare arbitrariamente la contesa giudiziaria, conseguendo in tale ipotesi la qualificazione del tatto quale esercizio arbitrario con violenza alla persona, di cui all'art. 393 cod. pen., sia nell'ulteriore eventualità che l'agente intendesse conseguire il profitto del mancato pagamento delle competenze maturate dalla prestatrice di lavoro subordinato, ricadendo tale ipotesi nella contestata imputazione di estorsione ex art. 629 cod. pen.. La Corte d'Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 10.6.1998, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava il AT RC colpevole del delitto di cui all'art.393 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto in imputazione, e, con la ritenuta continuazione con la contravvenzione di cui al capo b), concesse le attenuanti generiche, determinava la pena, sospesa e da non menzionare, in mesi due e giorni quindici di reclusione, con le consequenziali condanne in favore della parte civile costituita.
Ricorre per cassazione il AT e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., delle leggi n. 604/1966, n. 300/1970 e n. 108/1990 determinanti falsa ed erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen., nonché per la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art.393 cod. pen.. Il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen., del quale l'imputato è stato ritenuto responsabile con la decisione gravata, perché il fatto non sussiste.
Il giudizio di rinvio doveva muoversi entro i limiti fissati dalla sentenza di annullamento della Corte Suprema di Cassazione. Ricorrendo il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo necessario a reggere la qualificazione del fatto estorsivo, prospettabile soltanto nell'ipotesi di accertamento dell'intento di conseguire da parte del AT un profitto non dovuto, si dettava da questa Corte Suprema il principio direttivo della ricostruzione logica e fattuale della vicenda e della valutazione giuridica dello spessore di illiceità della condotta. Nel senso che dovesse essere comunque escluso il dolo del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia avesse agito nella convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa, e che il fatto dovesse essere eventualmente qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sempre che fosse risultato illecito il modo scelto dall'agente per realizzarla.
Invero, - censurandosi la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ravvisato il delitto di estorsione nella condotta del datore di lavoro il quale, accertato che la cassiera della mensa aziendale si era impossessata di una banconota da lire centomila prelevandola dalla cassa, aveva ottenuto le dimissioni della dipendente con la minaccia che, in caso contrario, egli avrebbe presentato denuncia penale a suo carico -, nella sentenza di rinvio si precisava che doveva ritenersi "legittimo il comportamento del datore di lavoro il quale imponga le dimissioni immediate al dipendente, sorpreso mentre sottrae denaro dalla cassa dell'esercizio gestito dall'azienda, minacciandolo altrimenti di denuncia penale" e che "la pretesa, in quanto riconosciuta dall'ordinamento e azionabile davanti al giudice, è obiettivamente legittima, anche se è illecito il modo scelto dall'agente per realizzarla, e quindi la sua legittimità non è esclusa dall'illiceità del fine eventualmente perseguito dall'agente di evitare l'azione giudiziaria". Ciò in relazione alla prospettata intenzione di "trarre un profitto ingiusto dal mancato pagamento delle competenze lavorative maturate dalla prestatrice di lavoro subordinato", risultando quest'ultima "affermazione... apodittica, non... sorretta da alcuna giustificazione obiettivamente suffragata in atti", cosicché, ai fini del giudizio, tale "circostanza andava verificata".
La Corte d'Appello, attenendosi al principio che il criterio di differenziazione tra le due ipotesi delittuose previste dall'art. 629 cod. pen. e dall'art. 393 cod. pen., risiede nell'elemento soggettivo e che nel reato di estorsione l'intenzione dell'agente si concretizza nel fine di conseguire un profitto, pur sapendo di non averne alcun diritto, mentre, nel reato di ragion fattasi, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, di realizzare, cioè, personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria (rv. 181179), nel merito: - ha ritenuto di escludere il dolo di estorsione non ricorrendo l'intento del AT di procurarsi un ingiusto profitto, risultando certa la inadempienza grave della dipendente nonché la dimostrazione documentale attestante che il datore di lavoro aveva tempestivamente provveduto all'offerta reale e al deposito della somma ritenuta di competenza della lavoratrice dimissionaria;
- ha ravvisato sussistere unicamente l'arbitrarietà della condotta dell'imputato, ritenendo che costui avrebbe dovuto rivolgersi al giudice competente per ottenere il licenziamento per giusta causa della dipendente infedele e per provocarne la punizione per il furto commesso;
- di conseguenza, ha ritenuto gli estremi, materiale e psicologico, della meno grave figura criminosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen.. In questi ultimi propositi la sentenza impugnata contiene erronea applicazione della legge penale conseguente all'erronea applicazione di norme civilistiche, laddove il diritto del datore di lavoro di prospettare l'opportunità e di ottenere dal lavoratore le dimissioni in luogo di procedere al licenziamento del dipendente per giusta causa, consistente nella contestazione di inadempienze gravi, certe ed anche sanzionabili penalmente a seguito di denuncia, vien fatto dipendere dal "ricorso al giudice competente per ottenere il licenziamento per giusta causa della dipendente infedele, denunciandola altresì per il furto commesso" (sentenza d'appello, fol. 3, rigo 28 e ss.). Ha errato la Corte territoriale in punto di azionabilità oggettiva della pretesa e di dovere del datore di lavoro, esercitante il diritto di recesso dal rapporto di lavoro, di ottenere in via preventiva la pronuncia del giudice circa la sussistenza della giusta causa, la validità delle dimissioni ovvero la legittimità del licenziamento della dipendente. Invero, risulta esclusa dalla sentenza impugnata la circostanza che la prospettazione del procedimento penale, necessaria per sorreggere la contestazione del furto e il recesso del datore di lavoro dal rapporto per giusta causa, sia stata utilizzata nei confronti della dipendente onde pervenire al risultato pratico e ingiusto del suo allontanamento dell'azienda, in presenza della ineluttabilità della risoluzione stessa per l'incontestata ed obiettiva gravità dei fatti che avevano formato oggetto di immediata contestazione, ovvero per privarla delle dovute spettanze maturate e del trattamento di fine rapporto. Di conseguenza non possono ritenersi sussistere, nel caso di specie, nel comportamento del datore di lavoro gli estremi della violenza morale. L'esternazione del proposito di far valere un diritto, esercitabile immediatamente in via potestativa, ancorché soggetto a verifica giudiziaria su richiesta del prestatore di lavoro, astrattamente avrebbe potuto assumere carattere di ingiustizia in funzione del fine cui era diretta, in ragione della mancanza di giustificazione della pretesa.
Va richiamato, in proposito, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Suprema Corte di Cassazione che, proprio in tema di dimissioni sollecitate nei confronti del lavoratore, per ritenerne l'invalidità a seguito di violenza morale, ha ritenuto debba essere a tal fine accertata l'insussistenza dell'inadempimento a lui addebitato - (cfr. Cass. sez. lav., 16.1.1984, n. 368 e la più recente 20 gennaio 1999, n. 509, ric. Beltrami c. Lloyd Adriatico assicurazioni, recante il principio "in tema di annullamento dell'atto di dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sè, invece che come minaccia di far valere un diritto (art. 1438 c.c.), ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l'insussistenza dell'inadempienza addebitabile al dipendente", e, in generale, che il risultato perseguito dall'autore della minaccia debba essere abnorme o diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto nonché esorbitante e iniquo rispetto al suo oggetto (cfr. le sentenze 27 marzo 1979 n. 1779 e 28 novembre 1984 n. 6191), il che non ricorre allorquando la minaccia di esercitare un diritto si traduca nell'intento di riequilibrare una precedente situazione ingiusta (v. la sentenza 5 giugno 1985 n. 3350). Nella specie, pertanto, la prospettazione delle dimissioni, a seguito della sottrazione della somma di denaro da parte della cassiera dipendente, era priva di ogni carattere di violenza morale, poiché obiettivamente risultava essere alternativa più favorevole del licenziamento, fondato sulla giusta causa, e della denuncia penale. Il male prospettato, in alternativa alle dimissioni, era legalmente giustificato e la richiesta di risolvere con il recesso della dipendente il rapporto di lavoro, risultava priva, quantomeno nella considerazione del datore di lavoro, del carattere d'ingiustizia poiché non era posta in essere per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia e tutelava la lavoratrice dalla procedura, infamante per l'oggetto della contestazione, della esplicitazione della giusta causa e dal procedimento penale per il furto contestato. Le prove acquisite nel giudizio, cosiccome esposte nelle motivazioni delle sentenze di merito, risultando accertato che il diritto al recesso per giusta causa era sussistente e dovendosi ritenere che il prospettato suo esercizio in forma potestativa non era abbisognevole di ricorso al giudice e non si rivelava quale strumento per illeciti fini, portano ad escludere che il ricorrente abbia inteso eludere le garanzie giuridiche sui licenziamenti, risultando evidenziati oggettivi elementi a carico della lavoratrice dipendente per i quali la minaccia del licenziamento e della denunzia dovesse essere riguardata, non solo in relazione alla previsione normativa dell'art.1435 cod. civ., ma in particolar modo con riferimento a quella del successivo art. 1438 cod. civ., in base alla quale è legittima la minaccia (ancorché rivesta i caratteri di impressionabilità su una persona sensata, di cui alla prima parte di detto articolo 1435) ove essa consista nella prospettazione di far valere un diritto in pregiudizio di alcuno, ma con esclusione del perseguimento di un ingiusto vantaggio.
In conclusione, accertata l'insussistenza del fatto posto alla base della condanna del ricorrente per il reato di ragion fattasi, di cui all'art. 393 cod. pen., residuando l'affermazione di responsabilità del medesimo per la contravvenzione degli artt. 4 e 38 della Legge 20.5.1970 n. 300, non si può provvedere in questa sede alla eliminazione della pena per il delitto e alla determinazione di quella residuale, essendo stato apportato un aumento a titolo di continuazione con irrogazione di pena di specie diversa da quella prevista per il reato satellite contravvenzionale. Di conseguenza, deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per la sola determinazione della pena per il reato contravvenzionale, oggetto di giudicato quanto all'affermazione di responsabilità e pertanto non prescritto.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al delitto ascritto all'imputato perché il fatto non sussiste. Annulla la stessa sentenza con riferimento alla pena irrogata per la contravvenzione e rinvia, per la determinazione della pena relativa, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2000