Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di simulazione di infermità, è sufficiente che il militare produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalescenza, non essendo anche richiesto che egli insceni i sintomi della patologia accusata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2009, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 86
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 036675/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE PU CO N. IL 24/05/1978;
avverso SENTENZA del 15/05/2008 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. ROSIN Roberto, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. FUSCHILLO Erasmo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 15 maggio 2008 e depositata il 16 giugno 2008, la Corte militare di appello - Sezione distaccata di Verona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di Padova 6 aprile 2006, appellata dall'imputato De CA ME - in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - ha dichiarato il giudicabile responsabile del delitto di diserzione, commesso dal 16 luglio al 13 agosto e dal 29 settembre al 26 ottobre dell'anno 2003, così riqualificato il delitto di simulazione di infermità, nonché, sempre in relazione ai citati periodi, del delitto di truffa militare pluriaggravata;
ritenuto il vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione militare, e ha confermato la concessione delle attenuanti generiche (prevalenti sulle aggravanti) e dei benefici di legge, elargiti dal Tribunale.
In prime cure De CA era stato assolto del concorrente delitto di diserzione perché il fatto non sussiste.
La Corte Territoriale, con riferimento ai motivi di gravame in punto di responsabilità, ha accertato che il giudicabile, mediante produzioni di certificazioni sanitarie contraffatte, aveva falsamente inscenato false infermità, in relazione ai periodi sopra indicati;
e, inducendo, così, in errore la Amministrazione militare, aveva ottenuto la corresponsione degli "emolumenti stipendiali" per i corrispondenti giorni di assenza dal servizio, ritenuta giustificata dalla malattia.
Tuttavia, in ordine alla qualificazione della condotta sussunta dal primo giudice, conformemente alla contestazione, sotto il più grave delitto di simulazione di infermità, la Corte militare ha ritenuto che difettassero gli estremi della relativa fattispecie, in quanto De CA, pur attuando "un contegno fraudolento" di raggiro e artifizi (pienamente idoneo a integrare il concorrente delitto di truffa) non aveva posto in essere alcuna "concreta condotta di artificiosa simulazione dei peculiari sintomi di una infermità", siccome previsto - ad avviso di quella Corte - dalla norma in- criminatrice dell'art. 159 c.p.m.p.. Alla derubricazione nel delitto di diserzione non ostava, secondo il giudice a quo, la pronuncia assolutoria, con ampia formula, deliberata dal Tribunale e non impugnata dal Pubblico Ministero: il Tribunale è, incorso, in "errore" nella adozione della "formula della insussistenza del fatto"; dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta che il primo giudice ha considerato la condotta di diserzione, non già insussistente, bensì assorbita nel delitto di simulazione di infermità; sicché il giudice dell'appello investito della cognizione del suddetto, più grave, delitto conserva il potere di "condannare l'imputato per il meno grave, e prima assorbito, reato di diserzione", in quanto, altrimenti, "l'erronea denominazione data dal primo giudice alla formula di proscioglimento" implicherebbe "estreme e paradossali conseguenze". 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Erasmo Fuschillo, mediante atto recante la data del 19 settembre 2008, depositato il 23 settembre 2008, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia "violazione" degli articoli 597 e 648 c.p.p.. Il difensore oppone: la assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal delitto di diserzione, pronunciata dal Tribunale, è passata in giudicato;
il giudice di appello non poteva conoscere la relativa condotta e condannare l'appellante; irrilevante è la motivazione che sorregge l'assoluzione, in quanto il giudicato si forma sulla decisione siccome "espressa nel dispositivo".
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "violazione" dell'art. 521 c.p.p., assumendo, in relazione al capo concernente la truffa, che la condanna deve reputarsi intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, in quanto, a tenore della imputazione, i raggiri e gli artifizi sarebbero consistiti "nei comportamenti di cui al capo a)", relativo al delitto di simulazione d'infermità, del quale la Corte Territoriale ha escluso la sussistenza, così travolgendo anche il reato di truffa militare.
3. - Il ricorso è infondato.
La Corte Territoriale è, invero, incorsa in errore di diritto nella qualificazione delle condotte (pacificamente accertate) del giudicabile, in termini di diserzione ai sensi dell'art. 148 c.p.m.p.. Ma l'errore non ha avuto decisiva influenza sul dispositivo di conferma della condanna dell'imputato in parte de qua. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, "il reato militare di diserzione (art. 148 c.p.m.p., n. 1) non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo in un'autorizzazione dell'autorità militare, pur se carpita con dolo" (Cass., Sez. 1^, 14 luglio 2006, n. 29105, Musa, massima n. Rv. 235272; Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 18450, Di Felice, massima n. 234465; cui adde: Sez. 1^, 6 marzo 2001, n. 15566, Ambrosio, massima n. 218915), come appunto, nel caso in termini, espressamente scrutinato, della licenza di convalescenza, ottenuta "attraverso l'espediente della simulazione di infermità".
La condotta del militare giudicabile integra, invece, perfettamente gli estremi del delitto di simulazione di infermità, à sensi dell'art. 159 c.p.m.p., comma 1, prima previsione, esattamente contestato dal Pubblico Ministero e ritenuto dal giudice di primo grado.
Il reato (a) prescinde, sotto il profilo oggettivo, "dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 c.p.m.p." (Cass., Sez. 1^, 25 settembre 2000, n. 5272, Sisto, massima n. 217292); (b) "si consuma quando l'autorità militare è indotta in errore, ossia nel momento in cui viene ritenuta la sussistenza dell'infermità simulata al quale seguirà, ma dopo la consumazione del reato, l'eventuale provvedimento" richiesto dal soggetto attivo (Sez. Un., 31 gennaio 1987, n. 5, massima n. 174998); (c) ed è a forma libera (Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 1967, n. 1496, Tesi, massima n. 105940).
Sono, pertanto, irrilevanti la modalità della condotta con la quale l'agente determina "l'induzione in errore del Comando di appartenenza", circa la sussistenza delle dedotta infermità; e nella previsione incrimina-trice è, senz'altro, certamente sussumibile il comportamento del militare che, come nella specie, produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalescenza (v. in termini:
Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 2001, n. 16611, Sorrentino, massima n. 218614; Sez. 1^, 25 settembre 2000, n. 5272, Sisto, massima n. 217292; contra Sez. 1^, 26 ottobre 1993, n. 458/1994, Forte, massima n. 196315, secondo la quale nel caso in questione è invece configurabile il delitto di cui all'art. 161 c.p.m.p.), non richiedendo la legge - come erroneamente opina la Corte territoriale - che il soggetto attivo insceni la sintomatologia della malattia simulata.
In tal senso la Corte corregge, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla definizione giuridica della condotta.
La corretta qualificazione del fatto, col ripristino della originaria contestazione, comporta il superamento di entrambi i motivi del ricorso che, rispetto alla rettificata motivazione, restano entrambi privi di aggancio, in quanto il primo motivo concerne la diversa qualificazione à sensi dell'art. 148 c.p.m.p., (erroneamente operata dalla Corte territoriale) il secondo motivo presuppone la esclusione del delitto di simulazione di infermità.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto di cui al capo a), come simulazione di infermità di cui all'art. 159 c.p.m.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009