Sentenza 2 maggio 2006
Massime • 1
Non é configurabile il reato di diserzione nella condotta del militare allontanatosi dal servizio in forza di autorizzazione dell'autorità militare, quantunque carpita con dolo. (Fattispecie nella quale il militare, mediante simulazione di infermità, aveva ottenuto una licenza di convalescenza dall'autorità sanitaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2006, n. 18450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18450 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 549
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 004718/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE MILITARE DIAPPELLO;
nei confronti di:
1) DI LI FE, N. IL 20/05/1980;
avverso SENTENZA del 22/09/2005 TRIBUNALE MILITARE di PADOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GENTILE F., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.9.2005, il GUP del Tribunale Militare di Padova, su accordo delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., applicava al caporal maggiore Di EL ER la pena di dieci mesi di reclusione militare per i reati di simulazione di infermità continuata (art. 159 c.p.m.p. e art. 81 cpv. c.p.), di diserzione aggravata (art. 148 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2) e di truffa militare pluriaggravata continuata (art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, art. 47 c.p.m.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p., per avere simulato, quanto al primo reato, patologie di carattere ortopedico insussistenti, in modo da indurre in errore le autorità sanitarie militari a da ottenere periodi di licenza di convalescenza;
quanto al secondo reato, per essersi allontanato dal proprio reparto senza legittima autorizzazione per effetto delle anzidette simulazioni di infermità;
infine, per avere percepito i compensi durante i periodi di assenza dal servizio.
Il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello - Sezione distaccata di Verona proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che la condotta di simulazione di infermità, qualificata dall'intento di sottrarsi alla prestazione del servizio militare, onde in tale fattispecie di reato risulta prefigurata l'assenza dal servizio e questa costituisce post-fatto non punibile a norma dell'art. 15 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha puntualmente ricordato il precedente giurisprudenziale con cui sono stati esaminati i rapporti tra il reato di simulazione di infermità e quello di diserzione, rilevando che quest'ultimo non è configurabile in presenza di un provvedimento dell'autorità militare di dispensa dal servizio, anche quando esso sia viziato dal reato di simulazione (Cass., Sez. 1^, 6 marzo 2001, Ambrosio, rv. 218915). La soluzione deve essere condivisa, in quanto trova base giustificativa nella struttura del reato di diserzione. Invero, premesso che, conformemente alla previsione dell'art. 148 c.p.m.p., n. 1, all'imputato è stato contestato il fatto di essersi allontanato dal servizio alle armi senza autorizzazione, deve sottolinearsi che l'imputato aveva ottenuto la licenza di convalescenza, sia pure attraverso l'espediente della simulazione di infermità, onde è da escludere che nel caso di specie sussistano gli estremi costitutivi del reato di diserzione, dato che tale fattispecie non può essere integrata nei casi nei quali l'assenza dal servizio militare trovi titolo in un'autorizzazione dell'autorità militare, anche se carpita con dolo.
La conclusione è necessitata dal principio di tassatività della legge penale - diretto corollario del principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost., comma 2, e dall'art. 2 c.p., comma 1 - che vieta all'interprete di ampliare la portata della norma incriminatrice rispetto all'ambito rigorosamente determinato dalla previsione normativa della condotta punita con sanzione penale. Dai precedenti rilievi si evince che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale Militare, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di diserzione aggravata perché il fatto non sussiste e deve eliminarsi la relativa pena di due mesi di reclusione militare: di talché la pena complessiva per i residui reati deve rideterminarsi in otto mesi di reclusione militare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di diserzione aggravata perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione militare. Ridetermina la pena complessiva per i residui reati in otto mesi di reclusione militare. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006