Sentenza 14 luglio 2006
Massime • 1
Il reato militare di diserzione (art. 148 n. 1 cod. pen. mil. pace) non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo in un'autorizzazione dell'autorità militare, pur se carpita con dolo. (Fattispecie in cui l'imputato aveva ottenuto la licenza di convalescenza e poi il congedo assoluto attraverso l'espediente della simulazione di infermità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2006, n. 29105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29105 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2006 |
Testo completo
05
REPUBBLICA ITALIANA
29 1 05 /06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/07/2006
SENTENZA
N.2523106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott.RI GIOVANNI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 11 N. 014285/20062. Dott. RIGGIO GIANFRANCO
3. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI 11
4.Dott.CANZIO GIOVANNI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO Poste Militan di Appello. Sesume distaccato di Vecoun GUP PRESSO TRI MILITARE PADOVA де
nei confronti di:
N. IL 09/03/1982 1) MU ANTONIO
avverso SENTENZA del 23/11/2005
GUP PRESSO TRIB.MILITARE di PADOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Gentile, du ha chiesto RI GIOVANNI l'annullaments con rinvio della sentendo; th
Con sentenza del 23.11.2005, il GUP del Tribunale Militare di Padova, su accordo delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., applicava al caporale MU TO la pena di sei mesi di reclusione militare per i reati di simulazione di infermità continuata (arrt. 159 c.p.m.p.), di diserzione aggravata (artt. 148 e 47 n. 2 c.p.m.p.) e di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p.) per avere simulato, quanto al primo reato, patologie insussistenti, in modo da indurre in errore le autorità sanitarie militari a da ottenere il congedo assoluto;
quanto al secondo reato, per essersi allontanato dal proprio reparto senza legittima autorizzazione per effetto delle anzidette simulazioni di infermità; infine, per avere indebitamente percepito gli emolumenti nel periodo anzidetto.
Il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di
Verona proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che la condotta di simulazione di infermità, qualificata dall'intento di sottrarsi alla prestazione del servizio militare, onde in tale fattispecie di reato risulta prefigurata l'assenza dal servizio e questa non è riconducibile nella figura di reato della diserzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha puntualmente ricordato il precedente giurisprudenziale con cui sono stati esaminati i rapporti tra il reato di simulazione di infermità e quello di diserzione, rilevando che quest'ultimo non è configurabile in presenza di un provvedimento dell'autorità militare di dispensa dal servizio, anche quando esso sia viziato dal reato di simulazione (Cass., Sez. I, 6 marzo 2001, Ambrosio, rv. 218915).
La soluzione deve essere condivisa, in quanto trova base giustificativa nella struttura del reato di diserzione. Invero, premesso che, conformemente alla previsione dell'art. 148 n. 1
c.p.m.p., all'imputato è stato contestato il fatto di essersi allontanato dal servizio alle armi senza autorizzazione, deve sottolinearsi che l'imputato aveva ottenuto la licenza di convalescenza e poi il congedo assoluto, sia pure attraverso l'espediente della simulazione di infermità, onde è da escludere che nel caso di specie sussistano gli estremi costitutivi del reato di diserzione, dato che tale fattispecie non può essere integrata nei casi nei quali l'assenza dal servizio militare trovi titolo in un'autorizzazione dell'autorità militare, anche se carpita con dolo. Tali linee interpretative sono state confermate in una recentissima decisione di questa
Sezione, nella quale è stato osservato che la conclusione rappresenta puntuale applicazione del principio di tassatività della legge penale - diretto corollario del principio di legalità sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione e dall'art. 2, comma 1, c.p. - che vieta all'interprete di ampliare la portata della norma incriminatrice rispetto all'ambito rigorosamente determinato dalla previsione normativa della condotta punita con sanzione penale (Cass., Sez. I, 2 maggio
2006, Di Felice).
Dai precedenti rilievi si evince che, in accoglimento del ricorso del Procuratore
Generale Militare, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rilevando che la violazione della legge penale, pur riguardando soltanto uno dei reati contestati, travolge l'intera decisione pronunciata sull'accordo viziato. Gli atti devono essere restituiti al
GUP del Tribunale Militare di Padova per il corso ulteriore. P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale Militare di Padova per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma in data 12 luglio 2006.
Елярия Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
10 AGO 2006 01 CAS
IL CANCELLIERE Miriam Daniela Arru
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