Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 6073
CASS
Sentenza 24 maggio 2017

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La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, riguarda "qualsiasi pena o misura privativa della libertà"; ne consegue che l'autorità giudiziaria italiana difetta di giurisdizione in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, ai fini di cui alla citata convenzione, per la parte in cui essa concerne una pena pecuniaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che, ai fini dell'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta dalla Corte di appello di Osaka, aveva riconosciuto come presofferto un periodo trascorso dal condannato in una casa lavoro, sanzione nella quale era stata convertita in Giappone la pena pecuniaria della multa per insolvibilità del condannato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 6073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6073
    Data del deposito : 24 maggio 2017

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