Sentenza 24 maggio 2017
Massime • 1
La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, riguarda "qualsiasi pena o misura privativa della libertà"; ne consegue che l'autorità giudiziaria italiana difetta di giurisdizione in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, ai fini di cui alla citata convenzione, per la parte in cui essa concerne una pena pecuniaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che, ai fini dell'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta dalla Corte di appello di Osaka, aveva riconosciuto come presofferto un periodo trascorso dal condannato in una casa lavoro, sanzione nella quale era stata convertita in Giappone la pena pecuniaria della multa per insolvibilità del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 6073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6073 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2017 |
Testo completo
06073-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 1899/2017- Arturo Cortese Presidente - Sent. n. sez. Adet Toni Novik CC 24/05/2017 - Angela Tardio Relatore - R.G.N. 30748/2016 Rosa Anna Saraceno Aldo Esposito ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nei confronti di LL NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2016 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento quale presofferto del periodo dal 24 marzo 2013 al 13 novembre 2014, relativo alla sanzione della casa lavoro nella quale è stata convertita in Giappone la pena pecuniaria della multa per insolvibilità del condannato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2016 la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della istanza avanzata da NO LL, ha dichiarato che, ai fini della esecuzione della pena detentiva di cui alla propria sentenza del 30 ottobre 2013, era da computare come presofferto il periodo trascorso dall'istante in regime di detenzione in Giappone dal giorno dell'arresto (23 giugno 2011) fino a quello del suo trasferimento in Italia (13 aprile 2015).
1.1. La Corte premetteva che, con sentenza del 30 ottobre 2013, lo stesso Ufficio, ai sensi degli artt. 730 cod. proc. pen. e 12 cod. pen., aveva dichiarato il riconoscimento, ai fini della esecuzione in Italia, della sentenza penale emessa dal Tribunale di Osaka il 16 marzo 2012, confermata dalla Corte di appello di Osaka il 9 ottobre 2012 e divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2012, con la quale l'istante era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione e di 44.650 euro di multa (così convertita al tasso di cambio la originaria pena di sei milioni di yen) per i delitti qualificati giuridicamente, secondo l'ordinamento italiano, come violazione dell'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Tanto premesso, la Corte, richiamata la Convenzione europea adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata da Italia e Giappone, alla cui stregua era avvenuto il trasferimento del condannato, rilevava, a ragione della decisione, che: - l'istante, per non essere stato in grado di pagare la pena pecuniaria, era stato destinatario di un ordine di detenzione in una casa di lavoro e sottoposto dal 24 marzo 2013 al 13 novembre 2014 al regime detentivo, previsto dall'art. 18 del codice penale giapponese, del workhouse duties, effettuato in «regime di carcerazione»; nessuna condizione risultava posta per la conclusione dell'accordo sul trasferimento, ai sensi dell'art. 3 lett. f) della Convenzione;
secondo l'art. 10 della stessa Convenzione la sanzione incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione doveva essere adattata, con decisione giudiziaria o amministrativa, alla pena o alla sanzione previste per reati della stessa natura;
la sostituzione della pena pecuniaria con quella detentiva era incompatibile con la legislazione italiana, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 9-12 gennaio 2012, dichiarativa della illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, legge n. 689 del 1981; 2 l'intero periodo trascorso dal condannato in casa lavoro in ambiente carcerario doveva, pertanto, essere computato come presofferto, rimanendo conseguentemente a carico dello stesso il pagamento della pena pecuniaria indicata nella sentenza di riconoscimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 e in particolare degli artt. 3 lett. f e 10 della legge di ratifica n. 334 del 1988, violazione degli artt. 10 e 117 Cost. ed esercizio di poteri non consentiti all'Autorità giudiziaria. Secondo il ricorrente, la Corte si è pronunciata in materia in cui difettava la giurisdizione, riguardando la possibilità di adattamenti ex art. 10 della indicata Convenzione solo la pena detentiva, cui solo si riferisce la Convenzione, e non la pena pecuniaria, che, estranea agli accordi intervenuti tra Italia e Giappone, poteva solo essere espunta dall'ordine di esecuzione, mentre una lesione dei diritti fondamentali riguardo ai modi della sua esecuzione potrebbe essere fatta valere davanti all'ordinamento estero che ha leso quei diritti o davanti alle Corti internazionali che tutelano gli stessi contro la prepotenza degli Stati.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la illegittimità della pena pecuniaria, riferendosi la Convenzione solo alle pene detentive e difettando di giurisdizione il Giudice italiano in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera per la parte per cui essa concerne una pena pecuniaria. Detta pena deve, pertanto, essere espunta dalla esecuzione della condanna. La mancata impugnazione della sentenza di riconoscimento non può incidere in negativo, essendo il giudice dell'esecuzione garante della legalità della pena da eseguirsi, e non è legale la pena riconosciuta da giudice privo di giurisdizione. In ogni caso, la pena pecuniaria è stata eseguita all'estero e non deve -né può essere messa in esecuzione una seconda volta, senza neppure sapersi a quale Stato andrebbe devoluta la somma.
3. I Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, rappresentando che il provvedimento impugnato non è coerente con il dato normativo e con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nel ricorso, e chiedendone l'annullamento senza rinvio limitatamente al riconoscimento quale presofferto del periodo dal 24 marzo 2013 al 13 novembre 3 2014, relativo alla sanzione della casa lavoro, nella quale è stata convertita in Giappone la pena pecuniaria della multa per insolvibilità del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ✓ fondato nei sensi di cui appresso.
2. Si premette in diritto che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e ratificata in Italia con legge 10 luglio 1988, n. 334, si applica, per espressa previsione normativa, a «qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato» (art. 1 della Convenzione), con esclusione delle pene pecuniarie, come già rimarcato da questa Corte (Sez. 5, n. 3597 del 15/11/1993, Di Carlo, Rv. 197024, in fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza straniera contenente condanna a pena pecuniaria, in ordine al quale si è affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano). Si rileva, ulteriormente, che, poste le definizioni di «condanna», «sentenza», Stato di condanna» e «Stato di esecuzione», di cui all'art. 1 della Convenzione, anche il secondo comma del successivo art. 10, in tema di continuazione dell'esecuzione, nel prevedere l'adattamento della sanzione, per natura o durata incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, alla pena o misura previste dalla legge interna per lo stesso tipo di reato, è riferito alla compatibilità delle sanzioni «privative della libertà», inflitte dallo Stato di condanna, con quelle previste dallo Stato di esecuzione, e non alla compatibilità delle pene pecuniarie e delle modalità di esecuzione previste dallo Stato di condanna ed estranee ai limiti della Convenzione.
3. Risulta dalla documentazione allegata al ricorso, e nello stesso richiamata, che il trasferimento del LL dal Giappone in Italia, avvenuto in base alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ha fatto seguito a trattative e ad accordi intervenuti tra le Autorità dei due Stati, dei quali il detto condannato è stato informato, attestati da scambi di corrispondenza ed espressi in particolare, e tra l'altro, nella formale assicurazione circa la data di fine pena, la possibilità di detrazione del presofferto a titolo di esecuzione della pena detentiva e l'esclusione dal computo della pena da scontare di quella pecuniaria, già interamente eseguita in Giappone, con il regime previsto dall'art. 18 cod. pen. giapponese del workhouse duties, nel periodo compreso tra il 24 marzo 2013 e il 4 13 novembre 2014, durante il quale il periodo di reclusione e, con esso, l'esecuzione della pena detentiva sono rimasti sospesi.
4. La Corte di appello, procedendo a una parziale lettura delle emergenze documentali e del dato normativo, non ha considerato lo sviluppo delle trattative e degli accordi, ritenendo illogicamente che non vi fossero state condizioni esplicite per la conclusione dell'accordo sul trasferimento, nonostante l'esclusione dell'indicato periodo avesse costituito ragione di trattativa e precisa condizione per il trasferimento del detenuto, come rappresentato dal Procuratore ricorrente, che, denunciato l'incorso travisamento della prova, ha allegato i relativi atti processuali, deducendo la valenza del dato travisato e la sua incidenza sull'iter argomentativo della decisione censurata.
4.1. Né la Corte ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione dell'art. 10, comma 2, della Convenzione, nel richiamarne i contenuti a fondamento della sua ritenuta legittimazione ad adattare la sanzione, incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, alla pena o alla misura previste da detta legislazione, e nell'apprezzare la incompatibilità della sostituzione della pena pecuniaria con quella detentiva, in caso di insolvibilità del condannato, a fondamento della decisione finale di giudicare computabile come presofferto, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva, anche il periodo trascorso dal condannato nel regime detentivo del workhouse duties. In tale sviluppo decisionale, invero, si è del tutto trascurata l'attinenza della deroga di cui all'indicato art.10 della Convenzione, come già rilevato, alla compatibilità per natura e durata della sola pena detentiva inflitta nello Stato di condanna con quelle previste dalla legislazione dello Stato di esecuzione, e non alla compatibilità delle pene pecuniarie e delle modalità di esecuzione inflitte/previste dallo Stato di condanna con quelle inflitte/previste dallo Stato di esecuzione, stante l'estraneità della pena pecuniaria alla Convenzione e alle trattative e agli accordi che l'hanno attivata e applicata.
4.2. Tali considerazioni, che, senza attingere profili di giurisdizione del giudice dell'esecuzione, trovano ulteriore conforto nelle denunciate violazioni, correlate alle incorse inosservanze della Convenzione e degli obblighi internazioni, di principi costituzionali (artt. 10 e 117 Cost.), assorbono i rilievi svolti con il secondo motivo dal Procuratore ricorrente, che, ulteriormente rimarcando il riferimento della Convenzione del 21 marzo 1983 alle sole pene detentive, da eseguire o in corso di esecuzione, ha annotato, richiamando condiviso principio, che il Giudice italiano «difetta di giurisdizione [...] in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, ai fini di cui alla citata convenzione, per la parte in cui essa concerne una pena pecuniaria» (Sez. 5, n. 3597 del 5 15/11/1993, citata), inferendo da tale premessa la illegalità della pena pecuniaria, riconosciuta da un giudice privo di giurisdizione, e conclusivamente evidenziando che l'esecuzione all'estero della pena pecuniaria osta, comunque, alla sua rinnovata esecuzione in Italia.
5. Il computo, quale presofferto, del periodo trascorso dal LL in Giappone dal 24 marzo 2013 al 13 novembre 2014 a estinzione della pena pecuniaria deve, pertanto, essere escluso, ferme restando le ulteriori statuizioni. A tale esclusione può procedersi in questa sede, alla luce delle già espresse ragioni, che non implicano valutazioni qui precluse. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al detto computo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al computo, che esclude, del presofferto del periodo trascorso in Giappone dal 24 marzo 2013 al 13 novembre 2014 a estinzione della pena pecuniaria. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna. Così deciso il 24/05/2017 Il Consigliere estensore Presidente Arturocomed Angela Tardio angele Purdis DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 9