Sentenza 12 gennaio 2007
Massime • 1
Nel delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. l'oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell'uso disposta dall'autorità, senza che rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo. (Nella fattispecie la Corte, pur dando atto dell'esistenza di difforme giurisprudenza sul punto, ha stabilito che il reato può essere integrato dal mancato rispetto dell'ordinanza che inibiva l'utilizzazione di un forno a seguito di accertate violazioni igienico-sanitarie).
Commentario • 1
- 1. Il reato di violazione di sigilli può integrarsi soltanto mediante condotta attivaPierfrancesco Divolo · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2020
La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, n. 47281 del 12.09.2019, Presidente Liberati, Relatore Scarcella) torna recentemente a pronunciarsi in tema di violazione di sigilli ex art. 349 c.p., confermando l'orientamento prevalente secondo cui tale reato non può integrarsi mediante condotta omissiva, ma solamente tramite condotta attiva. La vicenda La vicenda giudiziaria da cui la pronuncia trae origine è la seguente. In data 20.06.2011 l'Autorità Giudiziaria, accogliendo un'apposita istanza, autorizzava il ricorrente a realizzare determinate opere edificatorie sul proprio terreno: in particolare, tali opere consistevano nel posizionamento di una cancellata a proprie spese (“Visto, si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2007, n. 6417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6417 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 53
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 43353/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IO, N. IL 21/11/1945;
avverso SENTENZA del 07/07/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Izzo Gioacchino che ha concluso per: inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7 luglio 2005, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 13 luglio 2004, con la quale il Tribunale di Marsala aveva condannato TT BA, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 349 c.p., comma 2 per avere, in Marsala, come accertato il 5 ottobre 2002, violato i sigilli apposti al forno di sua proprietà.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 349 c.p., nonché il vizio di motivazione sull'argomento.
Il fatto non sarebbe infatti idoneo a integrare tale reato, in quanto i sigilli nel caso in esame avevano la funzione di impedire che nel sito si continuasse ad esercitare l'attività di panificazione che l'Autorità amministrativa aveva negato per le condizioni igienico- sanitarie in cui era svolta e non perseguivano invece il fine di "assicurare la conservazione e l'identità della cosa" sequestrata, che qualifica la fattispecie contestata ai sensi dell'art. 349 c.p.. Il ricorso conclude pertanto chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, o in via subordinata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Il ricorso è infondato.
Oggetto giuridico del reato di cui all'art. 349 c.p. è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione o l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione, indipendentemente dai fini o motivi particolari che ispirano il provvedimento autoritativo. Perciò integra il reato anche la violazione di sigilli apposti in base a un'ordinanza sindacale emanata per impedire un'attività produttiva esercitata in dispregio delle norme igienico-sanitarie. Sotto questo profilo va condiviso il principio affermato anche di recente da una sentenza di questa sezione della Corte, secondo cui "la finalità di assicurare la conservazione della cosa, alla quale fa riferimento l'art. 349 cod. pen., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poiché il concetto di conservazione comprende non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso" (Cass. Sez. 3^ 26 gennaio 2004 n. 2600 e prima di essa, Cass. sez. 6^, 24.8.1993, n. 7961). Non può invece condividersi quell'orientamento giurisprudenziale che esclude il reato in esame quando i sigilli sono apposti non per assicurare la conservazione o la identità della cosa, ma per impedirne l'uso (Cass. Sez. 2^ 29 gennaio 2004 n. 3416; sez. 3^, 1.12.1999, n. 13710; Sez. 6^, 30.4.1988 n. 5248), orientamento che finirebbe per sottrarre alla tutela penale del sequestro anche molte ipotesi di sequestro cautelare disposto dall'autorità giudiziaria. Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricotte al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Rama, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007