Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2007, n. 6417
CASS
Sentenza 12 gennaio 2007

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Massime1

Nel delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. l'oggetto del reato va individuato nella tutela delle intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione, dovendosi in questa ricomprendere anche la interdizione dell'uso disposta dall'autorità, senza che rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo. (Nella fattispecie la Corte, pur dando atto dell'esistenza di difforme giurisprudenza sul punto, ha stabilito che il reato può essere integrato dal mancato rispetto dell'ordinanza che inibiva l'utilizzazione di un forno a seguito di accertate violazioni igienico-sanitarie).

Commentario1

  • 1Il reato di violazione di sigilli può integrarsi soltanto mediante condotta attiva
    Pierfrancesco Divolo · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2020

    La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, n. 47281 del 12.09.2019, Presidente Liberati, Relatore Scarcella) torna recentemente a pronunciarsi in tema di violazione di sigilli ex art. 349 c.p., confermando l'orientamento prevalente secondo cui tale reato non può integrarsi mediante condotta omissiva, ma solamente tramite condotta attiva. La vicenda La vicenda giudiziaria da cui la pronuncia trae origine è la seguente. In data 20.06.2011 l'Autorità Giudiziaria, accogliendo un'apposita istanza, autorizzava il ricorrente a realizzare determinate opere edificatorie sul proprio terreno: in particolare, tali opere consistevano nel posizionamento di una cancellata a proprie spese (“Visto, si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2007, n. 6417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6417
Data del deposito : 12 gennaio 2007

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