Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
La prosecuzione dell'attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 334 cod. pen., (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ma la diversa ipotesi di cui all'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli), per la violazione del vincolo di immodificabilità della cosa che l'apposizione dei sigilli mira a garantire nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 10267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10267 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Francesco TORIELLO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI "
Dott. Mario GENTILE "
Dott. Francesco NOVARESE "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL RE LI, nata a [...] il [...];
2) SA IT NT, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza resa il 21.11.2001 dalla corte d'appello di Lecce. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 21.11.2001 la corte d'appello di Lecce ha confermato quella resa il 22.6.2000 dal pretore di Brindisi, sezione di Ostuni, che aveva dichiarato i coniugi LI FI AR e IT NT RO colpevoli del reato di cui all'art.349 c.p., per aver violato i sigilli apposti a un edificio in costruzione abusiva, proseguendo nell'attività edificatrice (in Ostuni il 3.9.1993).
Con le attenuanti generiche e con la diminuente del rito abbreviato, la FI AR veniva condannata alla pena di quattro mesi di reclusione e lire 300.000 di multa, mentre il RO veniva condannato a sei mesi di reclusione e lire 600.000 di multa.
2 - Il difensore di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione deducendo in sostanza, con un unico motivo, difetto o manifesta illogicità di motivazione. In particolare, lamenta che erroneamente la sentenza impugnata: a) ha ritenuto la FI AR corresponsabile del reato sol perché proprietaria dell'immobile e moglie convivente del RO;
b) ha negato la derubricazione del fatto nel più lieve reato di cui all'art. 334 c.1), e) ha ritenuto estensibile anche al delitto di violazione dei sigilli la sospensione del processo e della prescrizione intervenuta ex ari. 38 legge 47/1985 a seguito dell'istanza di sanatoria attivata per l'abuso edilizio.
3 - Tutte le censure sono manifestamente infondate.
Infatti i giudici di merito hanno accertato la responsabilità di entrambi i coniugi, in concorso morale tra loro, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che ha valorizzato la comunanza di vita e di interessi tra i due imputati, per concluderne che entrambi avevano concorso nella decisione di procedere alla costruzione abusiva e alla illecita prosecuzione dell'attività edilizia nonostante la apposizione dei sigilli.
Quanto alla invocata sussunzione del fatto nella ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p., la tesi contrasta con la consolidata giurisprudenza in materia. Invero, la prosecuzione dell'attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura tanto una sottrazione della cosa sequestrata ai diritti del soggetto interessato al sequestro (art. 334 c.p.), quanto piuttosto integra, la violazione del vincolo di immodificabilità della cosa che l'apposizione dei sigilli mirava a garantire nell'interesse della amministrazione della giustizia (art. 349 c.p.). Infine, la sospensione del processo a seguito dell'istanza di sanatoria è imposta dall'art. 38 legge 17/1985, la sospensione della prescrizione è imposta dall'art. 159 c.p., mentre è l'art. 161 c.p. a stabilire espressamente che la sospensione della prescrizione ha effetto per tutti i reati connessi per cui si procede congiuntamente: e cioè, nella specie, non solo per il reato urbanistico, ma anche per il delitto di violazione dei sigilli, che è connesso, al primo ai sensi dell'art. 12 lett. b) ed e) c.p.p., per vincolo di continuazione e per nesso teleologico. Il ricorso è quindi inammissibile.
4 - Si può aggiungere che la inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione del rapporto processuale di impugnazione e quindi preclude la valutazione della prescrizione del reato (secondo la recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte). Peraltro, proprio per la anzidetta sospensione del processo, durata due anni e sette mesi, la prescrizione maturerà solo il 3.10.2003 (prescrizione ordinaria in data 3.3.2001 + sospensione = 30.10.2003).
5 - Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi un'ipotesi di ricorso incolpevole ex sentenza n. 186 Corte costituzionale del 7-13 giugno 2000. Detta sanzione viene determinata equitativamente come in dispositivo in considerazione del contenuto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.1.2003.
Depositato in cancelleria il 6 marzo 2003.