Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/1999, n. 1716
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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Il sequestro probatorio, ex art. 253 cod. proc. pen., è legittimo non soltanto quando la condotta ipotizzata è riconducibile ad una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro. Tale mezzo di prova può, infatti, rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunziata al fine della stessa configurabilità del reato ipotizzato. (Fattispecie in tema di CD-ROM privi del contrassegno SIAE).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/1999, n. 1716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1716
    Data del deposito : 6 maggio 1999

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