Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
Non è consentita la restituzione in termini per l'espletamento di attività processuali che la parte aveva ampiamente la possibilità di compiere nel corso del giudizio e che non ha espletato per sua negligenza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimamente negata la restituzione in termini, richiesta alla Corte d'Appello dopo il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, invocata allo scopo di depositare documentazione non prodotta nel corso del giudizio nonostante che per quattro volte l'udienza fosse stata rinviata per dare al difensore la possibilità, da quest'ultimo non utilizzata, di effettuare la produzione in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2012, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 20/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1627
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 10800/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OT, n. a San Cipriano d'Aversa il 6/12/1952;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 17/11/2011 (n. 130/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21/12/2010 (dep. il 3/1/2011) la Corte di Appello di Napoli rigettava l'istanza di riparazione di ingiusta detenzione avanzata da DO OT.
Con richiesta del 10/5/2011, il DO, premesso che durante la procedura in camera di consiglio le udienze erano state più volte rinviate, dal 16/10/08 al 11/3/10, per istanza difensiva finalizzata alla produzione di documenti;
che 3/6/2010 il suo difensore (Avv. Carmine D'Aniello) era stato tratto in arresto;
che l'udienza del 17/7/2010 era stata rinviata per l'assenza del difensore;
che alla successiva udienza del 21 dicembre la Corte aveva riservato la decisione, poi rigettando la richiesta di equo indennizzo;
tutto ciò premesso chiedeva di essere rimesso in termini per potere produrre la documentazione utile alla decisione, ovvero per poter presentare una nuova istanza di riparazione. Con ordinanza del 17/11/2011, resa ai sensi dell'art. 175 c.p.p., la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del DO lamentando la violazione di legge, per difetto di motivazione sulla richiesta di restituzione in termini per poter produrre la documentazione;
inoltre, per non aver valutato, la impossibilità della mancata conoscenza del provvedimento di rigetto della istanza di riparazione, nonostante l'apparente regolarità della notifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Quanto alla richiesta di rimessione in termine per poter produrre documentazione, va osservato che il giudice di merito ebbe per ben quattro volte a rinviare l'udienza per tale finalità (il 16/10/08, il 12/3/09, il 12/11/09 ed l'11/3/10), in epoca antecedente all'arresto del difensore di fiducia, senza che detti documenti siano stati prodotti, per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto di non poter ipotizzare l'arresto del difensore come causa ostativa alla produzione. In ogni caso l'istituto disciplinato dall'art. 175 c.p.p. è finalizzato a restituire nel termine, quando questo è previsto a pena di decadenza. Nel caso che ci occupa, attraverso i rinvii di udienza, sono stati concessi termini "di favore" alla difesa, senza alcuna connotazione di perentorietà, neanche prevista dalla legge.
La doglianza si palesa pertanto infondata.
3.2. Quanto alla seconda richiesta di rimessione avanzata con l'istanza del 10/5/2011, rigettata con il provvedimento impugnato, va precisato che il DO ha esplicitamente chiesto la restituzione "nei termini per depositare una nuova istanza di riparazione per ingiusta detenzione"; non è stata avanzata, invece, alcuna richiesta di rimessione per poter ricorrere per cassazione contro il provvedimento di rigetto dell'equo indennizzo.
Fatta questa precisazione, va rilevato che una volta che sia stato esercitato il potere concesso da codice di rito per proporre una domanda, detto potere si consuma e le doglianze dell'istante possono essere veicolate solo attraverso i mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti decisori adottati, mentre non è consentita la riproposizione della domanda.
Ne caso che ci occupa, pertanto, la richiesta di potere proporre una nuova richiesta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. non è consentita, ed ogni lamentela doveva eventualmente essere avanzata attraverso l'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'equa riparazione. All'infondatezza del ricorso segue il suo rigetto e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013