Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2012, n. 7002
CASS
Sentenza 20 novembre 2012

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Non è consentita la restituzione in termini per l'espletamento di attività processuali che la parte aveva ampiamente la possibilità di compiere nel corso del giudizio e che non ha espletato per sua negligenza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimamente negata la restituzione in termini, richiesta alla Corte d'Appello dopo il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, invocata allo scopo di depositare documentazione non prodotta nel corso del giudizio nonostante che per quattro volte l'udienza fosse stata rinviata per dare al difensore la possibilità, da quest'ultimo non utilizzata, di effettuare la produzione in questione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2012, n. 7002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7002
    Data del deposito : 20 novembre 2012

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