Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
O 1 6520/0 1 o I REPUBBLICA ITALIANA m Z A o R T S C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I G E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A D E SEZIONE TERZA CIVILE T N E S composta dai Signori Magistrati: E dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 19601/98 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Rep. dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Cron. 14582 dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 13.2.2001 dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da чис D'IP SA e D'IP RM, elettivamente domiciliati in Roma, via P. Foscari n. 101, presso lo studio dell'avv. Carlo Cozzel- la, che li difende giusta delega in atti. ricorrenti
contro
CI VE. intimata avverso la sentenza n. 37/98 del Giudice conciliatore di Roma, IV Ufficio, emessa il 30 aprile 1998 e depositata il 15 maggio 1998 (R.G. 213/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 308/2001 Oggetto: Risarcimento danni febbraio 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- 4 cola che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. F m Svolgimento del processo CI VE convenne in giudizio, davanti al Giudice conciliatore di Roma, D'IP RM (in nome proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore SA) e ne chiese la condanna al risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettu- ra in occasione di un incidente stradale. La CI espose che il giorno 9 settembre 1991, alle ore 12,40, all'interno del cortile di un istituto scolastico, la sua auto, alla cui guida si trovava la propria figlia AR AN, era stata urtata da " un motociclo a bordo del quale si trovavano D'IP SA ed una sua amica. In particolare, l'autovettura era accodata ad altre vetture, che procedevano a passo d'uomo, poiché dalla scuola stavano uscen- do gli studenti;
su lato destro della strada, rispetto al flusso delle autovetture, si trovava il ciclomotore con a bordo le due ragazze, ferme a chiacchierare con altre amiche;
nel momento in cui l'autovet- tura era giunta all'altezza del ciclomotore questo era indietreggiato urtando con la parte posteriore la fiancata destra dell'auto. Si costituì in giudizio il D'IP, il quale contestò la doman- da e, sul presupposto che il ciclomotore non era indietreggiato e che era stata l'autovettura, nell'uscire dal cancello della scuola, ad urtare il portapacchi situato sulla parte posteriore del ciclomotore, che era rimasto danneggiato, chiese la condanna della CI e della 2 PO in solido al risarcimento dei danni. Il Giudice conciliatore, con sentenza del 15 maggio 1998, ac- colse la domanda della CI e respinse la domanda riconven- zionale del D'IP. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ri- corso D'IP RM e D'IP SA. Il ricorso è stato notificato i 4 novembre 1998 a CI presso il suo procuratore costituito. VE CI VE non ha svolto attività difensiva in questa se- de. Motivi della decisione Il Giudice conciliatore ha accolto la domanda della CI e rigettato la domanda riconvenzionale del D'IP sulla base delle ми seguenti testuali considerazioni: Per quanto attiene al merito della causa si osserva che le risultanze istruttorie, siano le testimonianze rese sia l'esame dei danni riportati, ha confermato che la signorina D'IP SA è responsabile del sinistro e ha causato i danni al- l'auto della signora CI VE. Si rigetta la domanda ricon- venzionale perché priva di fondamento sia in fatto sia in diritto. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Deducono testualmente: La tesi a tutt'oggi più largamente re- cepita in dottrina intravede negli argomenti di prova dei meri stru- menti di valutazione delle prove stricto sensu intese, ossia di verifi- ca della loro intrinseca attendibilità: in definitiva, quindi, elementi 3 puramente sussidiari e integrativi di convincimento, insuscettibili d'impiego disgiunto dalle prove vere e proprie e correlativamente - idonei a fondare da soli, anche ove cumulativamente considerati, la decisione del giudice in punto di fatto. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto delle risultanze istruttorie, la mancanza di siffatti vincoli si tradurrebbe nell'affermazione di una piena ed indiscriminata libertà valutativa del giudice, come tale facilmente sfociante nell'arbitrio o nell'irra- zionalità del giudizio e poiché questa conclusione è inaccettabile, da tutti, invero, la regola del libero convincimento deve assumere una precisa valenza positiva, quale idonea a guidare l'operato del 1 giudice in maniera evitando degenerazioni nel senso di un arbitra- rio soggettivismo. La norma in esame va letta come richiamo alla logica ed al buon senso del giudice, che risulta per ciò stesso tenuto all'osservanza delle regole di una metodologia razionale di rico- struzione dei fatti. Ove sia lasciato spazio al suo prudente apprez- zamento, il giudice non soltanto deve seguire le predette massime di esperienza ma, altresì, enunciare quale, o quali, di esse abbia rite- nuto opportuno o necessario applicare nel caso concreto. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: Omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 n. 5 c.p.c. Deducono testualmente: Dalla motivazione non si evincono i را presupposti che hanno indotto il giudice a ritenere la D'IP re- sponsabile del sinistro avvenuto in data 9.9.91 (come precisato dal- l'attrice) i testi e la convenuta hanno dichiarato che l'incidente e avvenuto in data 9.11.1991, non viene, altresì, spiegata la dinamica dell'incidente e come la D'IP seduta sul motorino con motore spento abbia potuto causare l'incidente de quo. Preliminarmente la Corte osserva che nella parte espositiva della sentenza impugnata si fa cenno alla domanda riconvenzionale avanzata da D'IP RM oltre che nei confronti della Stepan- cich VE anche nei confronti della Compagnia di assicurazione PO. Il cenno alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti della compagnia assicuratrice impone di accertare se quest'ultima ha partecipato o meno al giudizio di merito e ciò al fine di verificare se il contraddittorio è integro in questo grado del giudizio. ги Poiché della partecipazione al giudizio della PO non v'è cenno nella intestazione della sentenza, sarebbe necessario consulta- re il fascicolo di ufficio relativo al giudizio svoltosi davanti al Giudi- ce conciliatore. Sennonché l'invio di tale fascicolo non è stato richiesto dal ri- corrente in violazione dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - il cui esame appare necessario al fine di decidere la controversia, non essendo possibile allo stato degli atti verificare l'integrità del con- traddittorio in questa fase del giudizio - impone di dichiarare la im- procedibilità del ricorso (v. per tutte Sez. U., sent. n. 764 del 23 gennaio 1995, Comune di Giffoni Valle Piana c. Benvenuto, rv 5 489865, secondo cui il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio determina l'improcedibilità del ricorso per Cassazione ove l'esame di detto fascicolo [non allegato agli atti del processo] risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità; nonché Sez. U., sent. n. 145 del 18 marzo 1999, Bevini c. Ordine dei medici della prov. di Perugia, rv 524228). Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, dichiara improcedibilė il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 febbraio 2001. Il Presidente Pauperfoni Il Consigliere est. С моргоно Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 10 MAG. 2001 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 10