Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge n. 829 del 1973 nella parte in cui prevede le trattenute (in favore dell'OPAFS, e, successivamente alla soppressione di tale ente, avvenuta in data i giugno 1994,della società Ferrovie dello Stato, ad esso succeduto nei rapporti attivi e passivi allo stesso facenti capo) sulla retribuzione mensile dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in relazione alla erogazione della indennità di buonuscita, sotto il profilo che essa porrebbe a carico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per prestazioni previdenziali marginali, un onere contributivo sproporzionatamente superiore a quello posto a carico degli altri lavoratori subordinati per l'intera copertura previdenziale. Ed infatti, dette trattenute, strumentali alla provvista di mezzi economici per la erogazione della indennità di buonuscita, rappresentavano gli accantonamenti di parte degli stipendi dovuti ai lavoratori, che, unitamente ai contributi a carico dell'Azienda, calcolati in misura proporzionale alle retribuzioni, erano volti a costituire la provvista per il pagamento delle indennità di buonuscita, attraverso un meccanismo sostanzialmente analogo a quello della erogazione differita di quote aggiuntive della retribuzione contabilizzate anno per anno, praticato per i dipendenti privati. Nè tale disposto normativo è stato modificato, sotto il profilo considerato, dalla legge n. 297 del 1982, la quale, nel modificare la disciplina previgente in materia di calcolo del trattamento di fine rapporto, nulla ha sancito in ordine alle modalità di reperimento dei fondi necessari per assicurare la erogazione. E nemmeno alcuna modifica è intervenuta a seguito della privatizzazione, disposta con legge n. 210 del 1985, dell'Ente Ferrovie dello Stato. Infine, con la legge n. 204 del 1995, è stato disposto che fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'OPAFS era regolato dalla legge n. 829 del 1973.Tale rinvio non poteva non riguardare anche la normativa disciplinante la preventiva provvista delle somme per la erogazione delle indennità di buonuscita, oltre che quella relativa alla erogazione stessa: donde la manifesta infondatezza altresì, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale della disposizione prevedente la trattenuta anche successivamente alla entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato rispetto alla generalità dei lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12475 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PUTATURON DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM IN, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 197/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 14/12/00 R.G.N. 264/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato AMATO FELICE per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Salerno rigettava la domanda con la quale il sig. IN NA, dipendente della società Ferrovie dello Stato s.p.a., chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità, relativamente al periodo dal 1^ gennaio 1990 al 31 dicembre 1995, della trattenuta operata sulla retribuzione mensile ai sensi dell'art. 36 della L. 829/73 in relazione agli obblighi relativi alla erogazione dell'indennità di buonuscita, ritenendo che tale ritenuta dovesse cessare allo spirare del termine del 31 dicembre 1989, fissato dal comma 5 dell'art. 5 della legge 297/82 (che ha disciplinato il trattamento di fine rapporto), il quale aveva disposto che dalla data indicata tutte le categorie di lavoratori dovevano fruire del trattamento previsto dall'art. 1 della stessa legge che non prevedeva alcun obbligo contributivo a carico del dipendente.
Avverso la sentenza di primo grado il ricorrente proponeva impugnazione alla Corte di Appello di Salerno che la rigettava. Il giudice del gravame rilevava anzitutto che la ritenuta in questione era prevista in favore dell'Opera di previdenza ed assistenza a favore del personale della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato "per far fronte alle proprie spese" e non per la determinazione del trattamento di fine rapporto, sicché mancava un nesso di causalità tra la medesima ritenuta ed il trattamento retributivo. Di conseguenza nessuna problematica circa l'operatività della legge n. 829/73 era giustificata, secondo il giudice del riesame, sino a quando l'OPAFS era rimasta in vita (31 maggio 1994). Per il periodo successivo il legislatore con una serie di decreti legge non convertiti, ma successivamente "sanati", era infine pervenuto all'art.13 del decreto legge n.98 del 1^ aprile 1995, convertito nella legge n. 204 del 30 maggio 1995, con il quale aveva espressamente disposto che fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrotranviari iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'OPAFS era regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n.829 e che le Ferrovie dello Stato subentravano all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'art. 5 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, norma speciale che derogava quella generale prevista dalla legge 297/82 al fine di disciplinare la situazione che si era verificata a seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente Pubblico in società di capitali.
Per la cassazione della sentenza impugnata il lavoratore propone ricorso formulandolo in tre motivi.
La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 829 del 1973 e degli artt. 1, 4, 5, della legge n. 297 del 1982 il ricorrente, con riferimento al periodo precedente allo scioglimento dell'OPFAS, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che una delle finalità dell'Opera era l'erogazione dell'indennità di buonuscita che rappresentava l'impegno principale dell'OPFAS sicché il nesso causale tra la trattenuta in questione e l'indennità di buonuscita era testualmente previsto;
diversamente opinando, a parere del ricorrente) la norma sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 38 Cost. ponendo a carico del lavoratore, per prestazioni previdenziali assolutamente residuali, un onere contributivo sproporzionatamente superiore a quello posto a carico degli altri lavoratori subordinati per l'intera copertura previdenziale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L. 210/85e dell'art. 2120 C.C., e ancora errore e falsa applicazione dell'art. 2120 nonché degli artt. 4 e 5 L. n. 297/82, deducendo che il richiamo contenuto nell'art. 13 del d.l. 98/95, è circoscritto al trattamento relativo alla cessazione del rapporto previsto dall'art. 14, 15 e 16 della legge n. 829/73 e non all'art. 36 della stessa legge, norma che non del trattamento relativo alla cessazione del rapporto si occupa, bensì del meccanismo di provvista di un ente ormai non più esistente. Sostiene inoltre il ricorrente che per effetto degli artt. 4 e 5 della L. 297/82 - che prevedevano l'abrogazione di tutte le norme di legge che disciplinavano forme di indennità di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate disponendo che entro il 31 dicembre 1989 tutte le categorie di lavoratori dovevano fruire del trattamento previsto dall'art. 1 della stessa legge - alla data dell'entrata in vigore della legge n. 204/95 il contenuto dispositivo e normativo degli artt. 14, 15, 16 e 36 della l. 829/73 era già mutato;
ne' era consentito il richiamo alla contrattazione collettiva in quanto la disciplina prevista dalla l. 297/82 aveva natura inderogabile. Con il terzo motivo viene prospettata la violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte di una disciplina che, secondo la ricostruzione data dalla Corte di Appello, legittimerebbe una trattenuta sulla retribuzione del lavoratore ai fini della provvista della indennità di buonuscita, all'indomani dell'entrata in vigore dell'inderogabile disposto degli artt. 4 e 5 L n. 297/82. Tale trattenuta, infatti, determinerebbe una ingiustificata disparità a danno dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato rispetto alla generalità dei lavoratori. Le censure, il cui esame conviene effettuare congiuntamente in considerazione del loro comune oggetto, sono infondate, pur dovendo osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata risulta inficiata, sia pure parzialmente, da errori di diritto che non incidono, peraltro, sulla esattezza del dispositivo. Ciò che non può condividersi è l'affermazione del giudice di merito secondo la quale le ritenute di cui si discute, indicate al numero 1 del primo comma dell'art. 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, sarebbero state previste per fornire la possibilità all'OPFAS
di "far fronte alle proprie spese", escludendosi la loro strumentalità rispetto alla provvista dei mezzi economici per la erogazione della indennità di buonuscita dei lavoratori cessati dal servizio. In proposito appare corretto il rilievo formulato dal ricorrente. E invero, non appare assolutamente contestabile che le somme in questione, così come quelle indicate negli altri numeri dello stesso comma e in quello successivo, dovessero servire a rendere possibile all'ente di provvedere a soddisfare le finalità per le quali era stato costituito, elencate nell'art. 2 della legge, e cioè proprio, e anzitutto, la corresponsione delle indennità di buonuscita cui era obbligatoriamente tenuta nella misura fissata dall'art. 14 della legge, mentre alle altre prestazioni in tanto si sarebbe potuto adempiere in quanto lo avessero consentito le residue disponibilità finanziarie e nei limiti di queste, secondo la espressa previsione dell'art. 17 del provvedimento normativo. Ciò, tuttavia, non può produrre alcuna diversa conclusione circa la legittimità della disposizione, altro non rappresentando le ritenute se non gli accantonamenti di parte degli stipendi dovuti ai lavoratori, che, unitamente ai contributi a carico dell'Azienda, calcolati entrambi in misura proporzionale alle retribuzioni, erano volti a costituire la provvista per il pagamento delle indennità di buonuscita, attraverso un meccanismo sostanzialmente analogo a quello della erogazione differita di quote aggiuntive della retribuzione contabilizzate anno per anno, praticato per i dipendenti privati. Tale considerazione è già di per sè sufficiente a fugare i dubbi di costituzionalità adombrati dal ricorrente riguardo alla normativa che prevedeva la ritenuta in questione a carico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Nè il disposto normativo è stato in qualche modo intaccato dalla legge n. 297 del 1982, avendo questa profondamente modificato la disciplina previdente in materia di calcolo del trattamento di fine rapporto, istituto che ha preso il posto dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, nulla sancendo in ordine alle modalità di reperimento dei fondi necessari per assicurare la erogazione. D'altra parte, si tenga conto che l'art. 4, sesto comma della stessa legge n. 297/82 disponeva anche che restava ferma la disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, tra i quali rientravano i dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sicché il disposto del comma 10 dello stesso articolo, che disponeva l'abrogazione di tutte le altre norme di legge che disciplinavano tutte le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate, non incideva sulla legge 829/73 che continuava a disciplinare l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato anche dopo l'entrata in vigore della legge 297/82. Sul punto deve ulteriormente osservarsi che, con riferimento a questi, nessuna modifica è intervenuta con la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato, in quanto l'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 ha sancito che, fino a quando non venisse modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge stessa.
A decorrere poi dal 1^ giugno 1994, le prestazioni già erogate dall'Opera, che da questa data è stata soppressa, sono state funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato alla quale sono stati trasferiti il patrimonio dell'OPFAS e i rapporti attivi e passivi che alla stessa facevano capo (art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). Infine, con l'art. 13 del decreto-legge 1^ aprile 1995 (ultimo di una serie di provvedimenti normativi di urgenza), convertito nella legge 30 maggio 1995 n. 204, è stato disposto che fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'OPFAS veniva regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. È assolutamente errato ritenere che il rinvio venisse fatto esclusivamente alle norme della legge citata riguardanti la erogazione del trattamento dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro (artt. 14, 15 e 16) e non anche a quella disciplinante la preventiva provvista delle relative somme. È evidente che se, l'erogazione dell'indennità di buonuscita fosse svincolata dalla trattenuta a carico del dipendente e dal contributo a carico del datore di lavoro, ciò provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione (v. ex plurimis Cass. 10 maggio 2002, n. 6767; 18 aprile 2000 n. 5042 che, escludendo che gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sul quale non erano stati pagati contributi, fossero computabili nell'indennità, hanno messo in evidenza la necessità di un rapporto proporzionale tra versamento di contributi ed indennità corrisposta alla cessazione del rapporto, proprio sul rilievo dello squilibrio finanziario della gestione che si provocherebbe ove l'erogazione dell'indennità prescindesse dai contributi versati). Per tutto quanto sopra esposto, deve anche concludersi per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dedotte dal ricorrente.
Si impone quindi il rigetto del ricorso con la condanna del suo proponente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida il euro 20,35 oltre euro 2.000,00 (duemila).
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003