Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12475
CASS
Sentenza 25 agosto 2003

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge n. 829 del 1973 nella parte in cui prevede le trattenute (in favore dell'OPAFS, e, successivamente alla soppressione di tale ente, avvenuta in data i giugno 1994,della società Ferrovie dello Stato, ad esso succeduto nei rapporti attivi e passivi allo stesso facenti capo) sulla retribuzione mensile dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in relazione alla erogazione della indennità di buonuscita, sotto il profilo che essa porrebbe a carico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per prestazioni previdenziali marginali, un onere contributivo sproporzionatamente superiore a quello posto a carico degli altri lavoratori subordinati per l'intera copertura previdenziale. Ed infatti, dette trattenute, strumentali alla provvista di mezzi economici per la erogazione della indennità di buonuscita, rappresentavano gli accantonamenti di parte degli stipendi dovuti ai lavoratori, che, unitamente ai contributi a carico dell'Azienda, calcolati in misura proporzionale alle retribuzioni, erano volti a costituire la provvista per il pagamento delle indennità di buonuscita, attraverso un meccanismo sostanzialmente analogo a quello della erogazione differita di quote aggiuntive della retribuzione contabilizzate anno per anno, praticato per i dipendenti privati. Nè tale disposto normativo è stato modificato, sotto il profilo considerato, dalla legge n. 297 del 1982, la quale, nel modificare la disciplina previgente in materia di calcolo del trattamento di fine rapporto, nulla ha sancito in ordine alle modalità di reperimento dei fondi necessari per assicurare la erogazione. E nemmeno alcuna modifica è intervenuta a seguito della privatizzazione, disposta con legge n. 210 del 1985, dell'Ente Ferrovie dello Stato. Infine, con la legge n. 204 del 1995, è stato disposto che fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'OPAFS era regolato dalla legge n. 829 del 1973.Tale rinvio non poteva non riguardare anche la normativa disciplinante la preventiva provvista delle somme per la erogazione delle indennità di buonuscita, oltre che quella relativa alla erogazione stessa: donde la manifesta infondatezza altresì, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale della disposizione prevedente la trattenuta anche successivamente alla entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato rispetto alla generalità dei lavoratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12475
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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