Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10147 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT 46 20 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (ISTNE GIUDICE DI PACE)-- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto i SEZIONE SECONDA CIVILE CITATION O ULLITA0 1 4 7 / 03 Composta dagli Ill igg Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 6333/00 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Cron.DD. 22493 -Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 12/12/02 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: AR IM DITTA, in persona del suo titolare Ing.AR IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 404, presso lo studio dell'avvocato CRISTOFORO DE CARO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GARY'S PUB DI GARRE' DAVIDE;
- intimato avverso la sentenza n. 15/99 del Giudice di pace di 2002 PONTEDECIMO, depositata il 08/03/99; 1641 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato DE CART Cristofaro, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMEMTO DEL PROCESSO La ditta Gary's Pub di RÈ DA propose innanzi al giudice di pace di Pontedecimo opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza delle ditta Imperiale MA. L'opposto rimase contumace. Con sentenza del 2-8 marzo 1999, il giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo non provato il credito azionato dall'opposto in sede monitoria e condannò quest'ultimo alle spese. Avverso la sentenza così resa ricorre per cassazione la ditta MA PE, in persona del titolare, con unico motivo. Non svolge attività difensiva l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 164 c.p.c. sul presupposto che l'atto di citazione in opposizione luia notificato era mancante della data di udienza e, quindi, affetto da nullità insanabile che viziava altrettanto insanabilmente la sentenza. Essendo stato dedotto un error in procedendo, avversO la sentenza del giudice di pace, anche se emessa secondo equità, valore di in causa eccedentenon il(come nella specie) Ricorso il per cassazione ai duemilioni di (vecchie) lire è ammesso sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 716/99). Il ricorso è fondato. 1 - --- ... Il ricorrente ha prodotto la copia dell'atto di citazione a lui notificata che è priva della data di comparizione. Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte { Cass. n. 4380/78; n.4405/80; n. 4893/87; n. 7999/91 n. 11351/96), in base ai combinati disposti degli artt. 163 n. 7 e 164 c.p.c. l'atto di citazione è nullo Per difetto di vocatio in ius qualora in esso manchi la indicazione della data dell'udienza di comparizione e tale nullità resta sanata con effetto ex nunc solo dalla costituzione del convenuto. La mancata indicazione della data di comparizione va verificata in relazione alla copia notificata dell'atto di citazione, essendo irrilevante che essa sia riportata nell'originale, poiché è la notifica che fa conseguire alla citazione il suo effetto ed il convenuto non ha, d'altro canto, il dovere né di eliminare le incertezze della vocatio in ius né quello di colmare le lacune dell'atto che gli stato notificato, dovendosi egli riferire, per lo svolgimento delle conseguenti attività processuali, alla sola copia che gli è stata consegnata in sede di notifica (Cass. 4409/80; 4380/78). Nella specie, perciò, l'atto di citazione in opposizione deve considerarsi nullo per mancanza della data di comparizione sulla copia notificata e la nullità non è stata sanata non essendosi l'opposto costituito, così che la mancata instaurazione del rapporto processuale ha comportato la -2 - nullità dell'intero procedimento e, per l'effetto estensivo della relativa sentenza che devedi cui all'art. 159 cpc, essere, pertanto, cassata, con rinvio al giudice di pace di Firenze il quale provvederà a disporre la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 c. 2 cpc. Non va emessa pronunzia sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Firenze. Così deciso in Roma addi 27,03-03 nelle camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE serum Belaruſ IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 GIU. 2003 1. ACEVMERE IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania01