Sentenza 22 settembre 2003
Massime • 1
Integra gli estremi del delitto tentato di truffa (articoli 56 e 640 cod. pen.), la condotta del pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro facendo timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze; ne' rileva, con riguardo all'idoneità dell'azione, il fatto che si tratti di prestazione di lavoro straordinaria per la quale manchi la necessaria autorizzazione, posto che il consenso del superiore gerarchico, in tale ipotesi, può essere tacito ovvero intervenire successivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2003, n. 39077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39077 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
M 39077/03 Udienza pubblica del 22-9-03
SENTENZA N. 1013
REGISTRO GENERALE
N. 4 3961/03
AGI per diriti 0,77 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 11 /15/10/03 REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio IL CANCELLIERE dal Sig. F IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pai diritti 10.1% LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 05.04.04 IL CANCELLIERE SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Dott. Bruno Foscarini Presidente Richiesta copia studio daysg ANSA Consigliere
1. Dott. Giuliana Ferrua per dinta € 0.77
2. " Giuseppe Sica it 16/10/03
3. " Aniello AP IL CANCELLERE "
" 4. " Paolo Bruno
ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SENTENZA
Richiesta copia studio sul ricorso proposto da SO AR nato il [...] dal Sig. De Francize ie 2.32 avverso la sentenza emessa il 23-10-00 dalla Corte di appello di Palermo per diritti €
25.x.03 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Annamaria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Giuseppe Dacqui che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con sentenza 20-9-01 il Gip presso il Tribunale di Agrigento, a seguito di giudizio abbreviato, assolveva SO AR dalle imputazioni ascrittagli di truffa ex artt. ол
17,34 del 17-6-99, mentre sin dalle ore 17 si trovava su un autobus della S.A.I.S,
indotto in errore la P.A. ottenendo la liquidazione di competenze economiche non spettategli, capo A); di falso ex artt. 110, 479 c.p. (per avere in concorso con ignoti esecutori materiali, attestato falsamente la sua presenza sino alle ore 17,34 del 17-6-99
nel registro informatico delle presenze, capo B) e di abuso di ufficio ex art. 323 c.p (in relazione ad un diverso episodio, capo D).
A seguito di appello del P.M., la Corte di appello di Palermo, con pronuncia 23-10-02,
dichiarava il predetto responsabile di tentata truffa aggravata così qualificati i fatti sub
A e di falso: con le attenuanti generiche prevalenti e la riduzione del rito lo condannava a pena ritenuta di giustizia;
confermava l'assoluzione per il capo D.
Avverso la decisione di secondo grado il SO ha ora proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti.
1 - Violazione degli artt. 357 e 479 c.p. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza: della di lui qualifica di pubblico ufficiale, della natura di atto pubblico del cartellino marcatempo ed infine dell'elemento soggettivo.
Il motivo è infondato sotto ognuno dei suoi profili.
Il dipendente pubblico, a prescindere dalle mansioni svolte, nel momento in cui opera una certificazione è pubblico ufficiale e, per quanto attiene al cartellino rivelatore delle presenze del dipendente pubblico è indubbio che quest'ultimo contenga una attestazione in punto effettuazione e durata della prestazione lavorativa, attestazione idonea a produrre effetti giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche il controllo dell'attività e regolarità dell'ufficio; né in tale ottica rileva che si tratti di un atto interno poiché anche un siffatto atto è destinato a fornire un contributo a fini di conoscenza e determinazione della pubblica amministrazione (Cass. 28-2-92
n. 08423 RV. 191497; Cass.3-3-99 n. 02898 RV. 212611; Cass. 21.2.00 n. 01938 RV.
216434)
en Per ciò che attiene all'elemento soggettivo, basti osservare che, come emerge dalla sentenza di primo grado (che pronunciò l'assoluzione per innocuità del fatto),
l'imputato ebbe ad ammettere la volontaria alterazione della realtà: pertanto in assenza di specifiche e diverse allegazioni non si imponeva ulteriore onere motivazionale.
-2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di tentata truffa aggravata.
Anche questa censura è infondata.
Invero la Corte territoriale ha correttamente qualificato il comportamento del SO
quale tentativo di truffa posto che il vantaggio economico per il medesimo e il corrispondente danno per la P.A. non si realizzarono per effetto di tempestive indagini.
Né vale il rilievo difensivo, secondo cui l'azione era inidonea ab origine a causa della mancata necessaria autorizzazione al lavoro straordinari. All'uopo va considerato che il consenso del datore di lavoro alla prestazione del lavoro straordinario può essere anche tacito e successivo (Cass. Civ. 8-2-85 RV. 439163)
Per le svolte argomentazioni s'impone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 22-9-03.
Il Presidente
Il Cons. est.
Gilman funk DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 15 OPT. 2003.
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise