Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
SE LONE51 68 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL NO LA CORTE UL.PR Oggetto Costumisvii ONDE CIVILE "uffoggio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: where www.
2. che سالم Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 6076/99 Cron. Mo24Мога Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep1842 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere S CORTE GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Umberto Richiesta copia st io ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diridi # 6 APR. 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERS MI ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA 16, presso lo studio dell'avvocato VERDAT 155 13000 difeso dall'avvocato GNAZI CELESTINO, giustaS. CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente 00519190
contro
AC, elettivamente TRUPIANO domiciliato in ROMA IMPERATORE 22, presso 10 studioPIAZZA A. dell'avvocato POTTINO CARLO, che lo difende unitamente all'avvocato ZAGARELLA FABRIZIO, giusta delega in2000 2091 atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. INTOCCA - controricorrente per diritti L. 26600+6 avverso la sentenza n. 753/98 della Corte d'Appello di 28 GLU.2001 IN CANCEL MÉRE PALERMO, depositata il 01/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
DIRITTI CELESTINO, difensore del udito l'Avvocato GNAZI l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
5000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA 1 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbito il 2°. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. POTTINO per diritti L. 3000 AD471150 14 SET 2001... IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCE CANCELLERIA BE145676 LIRE 5000 CANCELLERIA BACCE AT673566 -2- Svolgimento del processo Con citazione del 21.11.1981, CO NO conveniva di fronte al Tribunale di Trapani BE ZO, deducendo che quest'ultimo aveva eseguito una costruzione in Alcamo, via Carollo n.22, ponendo il muro perimetrale lato ovest in aderenza a quello di esso esponente (proprietario di immobile sito al civico 20 della stessa via) e traendo da tale collocazione vantaggi sotto il profilo della coibenza termica, isolamento acustico ed altri;
deduceva, inoltre, che, trattandosi di costruzione in appoggio, il ZO era tenuto al pagamento dell'indennità di medianza. Si costituiva in giudizio BE ZO contestando nel merito la domanda, di cui eccepiva l'infondatezza ed eccependo, altresì, la му prescrizione del diritto dell'attore per essere stata, la costruzione contestata, edificata più di dieci anni prima della notifica della domanda giudiziale. Con sentenza del 9.11/16.12.1995 il Tribunale di Trapani dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, nel merito, respingeva la domanda dell'attore, che condannava alle spese di lite. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello principale il му NO Il ZO, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e proponeva appello incidentale, ribadendo l'eccezione di inammissibilità delle pretese del NO per aver dato il preventivo consenso, nonché l'eccezione di prescrizione di ogni diritto vantato dall'appellante principale. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 22.5/1.10.1998, respingeva l'appello incidentale ed accoglieva quello principale. La Corte siciliana riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sul rilievo che, sebbene il diritto valutato fosse (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado) un mero diritto di credito, tuttavia, la prescrizione del diritto di medianza iniziava a decorrere solo col verificarsi dell'acquisto che, nella fattispecie, sarebbe avvenuto solo con la statuizione giudiziale, avente carattere di accertamento costitutivo. Nel merito, si rilevava che il muro del ZO non era idoneo ad assolvere le funzioni di coibenza termica, protezione da intemperie e autonomie e che il muro per lo spessore (ritenuto esiguo) di cm. 6 non poteva fungere da parete di tamponamento;
si riteneva irrilevante che fosse stato creato tra i due muri il giunto tecnico previsto dalla normativa antisismica, sostenendosi che l'appoggio deve ritenersi concretizzato qualora vi fosse una qualsiasi utilizzazione del muro del vicino sia dal punto strutturale che da quello funzionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre му motivi, BE ZO;
resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, CO NO. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.874 e 877 c.c.; motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia. In base alla sentenza di questa Corte n.12419 del 15.12.1993, il ZO richiama il concetto secondo cui è in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi che la costituiscono o che in qualsiasi modo la utilizzi per contenere spinte o per trovare l'equilibrio statico. E' invece in aderenza la costruzione che si trovi a semplice contatto con il muro del vicino dal quale è, dal punto di vista strutturale, autonoma, in 2 modo che se venisse meno questo muro l'evento risulterebbe del tutto indifferente all'autonomia della costruzione. Da ciò si evince che il discrimine deve rinvenirsi nell'autonomia sotto il profilo strutturale o statico, donde l'irrilevanza delle utilità diverse, quali la fonoassorbenza o la coibenza, elementi questi posti dalla Corte di appello palermitana a sostegno della propria decisione. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.874 e 877 c.c., anche in relazione all'art. 91. 25.11.1962, n. 1684; motivazione carente o insufficiente su un punto decisivo) si evidenzia che il ZO ha, tra i due muri, lasciato il giunto di oscillazione previsto dalla normativa antisismica;
ne risulterebbe che la stessa tecnica costruttiva attuata escluderebbe che y nella specie potesse parlarsi di muro in appoggio. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto, sotto diverso profilo, propongono la stessa problematica. Fermo l'insegnamento giurisprudenziale ricordato dal ricorrente, va evidenziato che nel caso che ha originato la citata sentenza n. 12419 del 1993, v'era una parte di lamiera sorretta da appositi pilastri di cemento armato, donde la autonoma autonomia statica della costruzione che, in base му well H e alla CTU effettuata non ricorre se non formalmente, atteso l'esiguo spessore del muro eretto dal ZO. Con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, è stato ritenuto che il muro eretto dall'odierno ricorrente, per le sue non contestate caratteristiche, non aveva le connotazioni di muro perimetrale, stante che non era in grado di svolgere le connesse funzioni di riparo dalle intemperie e da altri agenti di natura acustica. Orbene, la autonomia, da intendersi senza alcun dubbio in primis in senso statico, non può essere limitata all'esistente distacco dal muro del vicino, ma alla completa funzionalità del muro eretto, sì da renderlo del tutto 3 indipendente dalla esistenza della costruzione contigua, che non deve essere utilizzata per supplire a carenze costruttive obiettivamente esistenti. Poiché la CTU espletata ha escluso tale autonoma funzionalità, ne consegue che in tanto si è ritenuto di costruire in modo siffatto, in quanto l'esistenza della costruzione contigua garantiva condizioni protettive tali da non comportare inconvenienti del genere di quelli testè ricordati. E che tale elemento sia rilevante nella fattispecie è stato ritenuto da questa Corte con una articolata decisione (cfr. Cass. 19.4.1975, n.1507) in cui si rilevò espressamente che doveva qualificarsi come costruzione in appoggio quella che pur essendo strutturalmente indipendente, tragga dal muro del vicino, a causa dell'esiguo ed inadeguato spessore del muro perimetrale di essa, particolari vantaggi ed utilità, derivanti dall'espletamento, da parte del muro dello stabile preesistente, di una funzione analoga a quella svolta nella situazione tipica della costruzione in appoggio (cfr. Cass. 12.12.1980, n.6403). Sulla base di tale condiviso principio, che utilmente distingue tra costruzione in appoggio tipica e atipica (quale quella in esame), la decisione adottata risulta corretta e adeguatamente motivata;
la stringata motivazione relativa poi al richiamo della normativa antisismica e alla presenza tra le due pareti del giunto di oscillazione esaurisce peraltro tale tematica, atteso che l'apposizione (dovuta) del giunto non altera il rapporto tra le costruzioni contigue che proprio in ragione della riscontrata autonomia devono essere collegate dal giunto che non potrebbe utilmente svolgere la propria funzione tecnica se applicato ad una parete di per sé non autonoma né avente funzioni di muro perimetrale, donde la irrilevanza dell'apposizione, quanto meno ai fini che ne occupano. I primi due motivi non possono essere pertanto accolti. Con il terzo motivo, riferito alla riproposta eccezione di prescrizione, si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.2934, 2935, 2946 c.c., anche in rapporto agli artt.874, 877 e 112 cpc, nonché contraddittorietà nella motivazione. Premesso che era da condividersi l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il diritto all'indennità è mero diritto di credito, si affermava che la decorrenza del termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Poiché i lavori erano stati ultimati nel 1971, questo evento era da considerarsi il fatto genetico del credito, costituito dall'appoggio. Infatti, il NO non aveva chiesto sentenza costitutiva della comunione forzosa му del muro, ma un mero accertamento al riguardo, quale presupposto per ottenere il pagamento dell'indennità di medianza. Questa Corte non ignora l'avviso secondo cui per l'acquisto della medianza coattiva del muro sul confine, qualora non sia stata conclusa tra le parti una convenzione nella forma scritta prevista dalla legge, è necessaria in sua vece una sentenza costitutiva, i cui effetti sono condizionati al pagamento dell'indennità di medianza al quale il vicino deve essere condannato (v. SS.UU. 28.11.1996, n. 10615). Peraltro, nella specie la domanda introduttiva, come del resto quella contenuta nelle conclusioni dell'appello, richiede effettivamente una declaratoria relativa alle caratteristiche del muro eretto dal ZO e non la invocare costituzione della medianza coattiva, che nella specie viene richiesta incidenter tantum. Neppure la pronuncia adottata contiene una statuizione in tal senso e non è esplicitato in relazione a quale richiesta attorea potrebbe essere desumibile l'emanazione di una pronuncia costitutiva in tal senso. 5 .... Poiché pertanto la motivazione sul punto appare insufficiente rispetto al profilo enunciato, la impugnata sentenza va cassata sul punto in relazione allo specifico motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due;
cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 15.12.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Spartan نید معلم مسلسل IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 40000 Roma 6 APR/2001 290000 IL CANCELLIERE C1 RATE ROMA 2 Για Registrato in 310 MAG. 200terie 4. UFFICIO DELLE versate S. 290.000 cl25792 DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigento Area Gervizi Giudiziari (D.ssa Maria Grazia PPO) (lire Responsabile Servizio (Dr. M. RACCIOHINI) द G A 0 0 4 M