Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11018 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUB LICA ITALIANA1 10 18 /0 2 IN HOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Dife M. di legitt. Eccer. p Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [porta. Mancate iver pugues. Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 23167/99 28624 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Cron. .28.14. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. - Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta con ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritt domiciliato in ROMA MONELLO GIUSEPPE, elettivamente RE VIA CHIANA 87, presso lo studio dell'avvocato NUNZIATA MONELLO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente - LERE
contro
COND VIA BENEDETTO MARCELLO 9 MESTRE, in persona del Suo Amm.re pro tempore GIERVASUTTI SAS di CERVASUTTI domiciliato in ROMA VIA M. C ., elettivamente 7810397 CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato TITTA CASTAGNINO, che lo difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MOLIN, MARIA CARRIERI VEGA, giusta delega in2002 486 atti;
-1- - controricorrente nonchè
contro
BB BR, RV S.A.S. AMM.RE e SERVIZI DI RV M. & C. in persona del legale rapp.te p.t.; - intimati avverso la sentenza n. 2924/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 27/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica لس udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato MONELLO Nunziata, difensore del ricorente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con 1 corso depositato il 74.1992, PP NE, conduttore di unità immobiliari site nel condominio Benedetto Marcello di Mestre, adiva il pretore di Venezia Mestre lamentando che era stato collocato un portabiciclette nel cortile condominiale in modo tale da impedire il comodo access al garage siccome usufruito in precedenza;
che l'amministratore OB dopo aver promesso la rimozione, non vi aveva più provveduto, da ultime invocando un'inesistente decisione dell'assemblea, essendo del resto vietata dal regolamento di condominio l'occupazione anche temporanea di spazi comuni Chiedeva pertanto la condanna di AN OBin all immediata rimozione del portabiciclette, con l'ordine di cessare la پسر molestia L'amministratore, qualificatosi per IE OBin, si costituiva in proprio copresando la fondatezza della domanda, attesa l'inesistenza della turbat a Successivamente si costituiva anche il condominio, in persona del predetto amministratore, proponendo le medesime difese. L'adite pretore con sentenza 31.10.1994, n.496, rigettava la domanda di manutenzione del possesso, osservando che, data l'attuale destinazione del garage del ricorrente a mero magazzino - deposito (non potendo del resto essere utilizzato a ricovero di automobili, attese le sue ridotte dimensioni), non era emersa alcuna apprezzabile turbativa, dato anche il ben modesto ingon oro costituito dal portabiciclette. Condamnava pertanto il NE alla rifusione delle spese. Avverso detta pronuncia il ricorrente interponeva appello chiedendone la totale riforma Si costituivano il OBin ed il condominio Marcello, con separate comparse. insistendo per l'integrale conferma della sentenza. Con sentenza in data 28.4/27.11.1998, il Tribunale di Venezia, rigettava il gravame osservando che, come sostanzialmente eccepito dai resistenti già in prime cure (sia pure mediante l'erronea prospettazione di preteso difetto wreve di legittimazione attiva), il NE non ☑ nemmeno ipotizzato la sussistenza di una situazione possessoria a suo favore, come necessario per conseguire la specifica tutela richiesta mediante l'azione svolta. L'azione di manutenzione, invero, spetta esclusivamente al possessore ultranauale di un immobile o di un diritto reale su immobili, dovendosi escluderne l'esercizio da parte di chi vanti un rapporto di mera detenzione му sul bene, per quanto qualificata, come invece consentito dall'art. 1168 cpv. c.c per la reintegra del possesso, giusta il chiaro dettato di legge, e ciò neminieno nell'ipotesi in cui il detentore assuma la veste di sostituto processuale del possessore. Nel caso di specie risultava che il NE già in sede di ricorso introduttivo si qualificava detentore dell'immobile, essendosi per l'appunto dichiarato locata o di un appartamento e del sottostante garage, oggetto della lamentata turbativa. Ne consegue che la domanda risultava di per sé infondata, al di là delle ragioni di stretto merito dibattute nella causa, per l'insussistenza in radice dei presupposti di cui all'art. 1170 c.c., attesa la mancanza in capo al ricorrente della titolarità dello ius possessionis. Di talche l'appello doveva essere de plano respinto. L'appellante si era peraltro doluto anche per la statuizione delle spese, in quanto a suo dire liquidate in modo esorbitante, in relazione all'entità delle questioni discusse ed alla sostanziale identità di posizione tra i convenuti. La censura relativa alle spese non era esaminabile attesa la sua assoluta vaghezza, posto che il 2 avera IO non specificamente contestato alcuna delle voci liquidate in sentenza, in relazione ai limiti di tariffa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro moty PP NE;
resiste con controricorso il NO DE O". Motivi della decisione Con il primo motivo, intestato a violazione e falsa applicazione degli artt 1168, 1170 e 1585 c.c, violazione del giudicato ed erroneità della motivazione. il ricorrente in primis si duole del fatto che il pretore aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata nei suoi confronti dalla controparte e pur non essendo la stessa stata riproposta in appello, pure му il tribunale l'aveva rilevato ex officio, accogliendola, trascurando il fatto che sul punto si era formato il giudicato. Per vero, la sentenza impugnata ha rilevato che la relativa eccezione era stara sollevata in primo grado (e non riproposta in appello), ma ha argomentato, peraltro cripticamente sul punto, che l'eccezione stessa, come formulata allora, era “erronea", di talchè dovevasi esaminare ex officio la questione non già relativa alla legittimazione del NE bensì quella afferente alla titolarità da parte sua di una situazione possessoria tutelabile con l'azione proposta. La argomentazione svolta ha però frainteso la portata dell'eccezione sollevata in primo grado del condominio, atteso che la stessa (trattandosi di questione di natura processuale è consentito a questa Corte l'esame degli atti di causa) testualmente evidenziando che "al momento della proposizione della domanda giudiziale" doveva essere provato che “esisteva un diritto 3 tutelabile investiva in maniera inequivoca il problema della titolarità della situazione possessoria del NE. Orbene se questa era la portata dell'eccezione, a nulla rileva la motivazione adottata dal pretore per respingerla, in quanto sarebbe stato onere della parte proponiente impugnare la decisione. Poiché tanto non è stato fatto, l'eccezione come proposta, risulta respinta, con la conseguenza che la stessa non può essere rilevata d'ufficio, atteso che a tanto osta il giudicato come formatosi (cons. Cass. n.2125 del 1995). L'accoglimento di tale censura comporta l'assorbimento di quelle (di س mente sviluppate successivamente, atteso che la sentenza impugnata si è basats esclusivamente sulla questione processuale per respingere il gravame sottoposto al suo esame. Ne consegue che va accolto il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento degli altri l'impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, che provvedera anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa e rincia anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia. 109Tпоэт 129, 11DT129.11 20,66 Cost deciso in Roma, il 22.3 2002 456T Il Presidente TOT. 149.77 кепти Il Consigliere estensore نیا مسلم الا سلر IL CANCELLIERE C1 20 Paolo Talarico AGENZIA DELLE ENTRATIO 3 10° DELLE ROMA 2 Registrato in dot2 9 APR. 0 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 R Roma 26 LUG. 2002 aln. 16954 versate € 149.77 T Serie 4 N E IL CANCELLIERE C1 (euro CENTCGUARANTANOVE/77 Te p. Dirigent a Servizi (Dott.ssa Men zia DI FILIPPO) Responsali Servizio Atti Giudiziari (Dr RACCICHINI)