Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
00 66993 E 6 01187702 N 8 5 9 O 1 I / Z 4 REPUBBLIC / A 6 R B 2 . T . OGGETTO S L R I . L IN NOME DEL DOL ITALIANO P G I.R.PE.F.: redditi di lavoro A . E E D dipendente;
indennità varie B R I L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A (anniversario datore lavoro) E R A T D A D 1 I I S 3 E R 1 N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA T E E . S N T N I E A A S composta dai Magistrati: E M Dott. Pasquale REALE R.G. N. 23009/99 Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron.Dott. Mario CICALA Consigliere 29P+ Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere C.C.
4.10.2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA In camera di consiglio sul ricorso iscritto al n. 23009 R.G. 1999, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE proposto da 66993 N. carica, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
AP ND;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 16 ottobre 1998, depositata col n. 8 310/02/98 il 27 novembre 1998. 1 9 1 Premesso in fatto: RE AP chiese alla competente Intendenza di Finanza (poi: Direzione Regionale delle Entrate) il rimborso delle ritenute i.r.pe.f., operate dal datore di lavoro (Istituto di Credito delle Casse Rurali e Artigiane) sulle somme corrisposte ai dipendenti in occasione del 25° anniversario della fondazione dell'Istituto, assumendo trattarsi di erogazione non imponibile ai sensi dell'art. 48 comma 2 lett. f) t.u.i.r. 917/1986; il suo ricorso contro il silenzio rifiuto dell'Ufficio fu accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ribadendo la non assoggettabilità ad i.r.pe.f. della somma, erogata per atto di liberalità e con carattere di eccezionalità a favore di tutti i dipendenti;
ricorrendo con unico mezzo, l'Amministrazione finanziaria denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 48 comma 1 e 2 lett. f) d.P.R. 917/1986 e corrispondente vizio di motivazione, per tale via riaffermando l'assoggettabilità ad i.r.pe.f. dei premi, come quello in esame, i quali “rispondono alla esigenza di attribuire ai dipendenti un emolumento aggiuntivo commisurato alla retribuzione ed all'anzianità di ciascuno", senza che venga in rilievo l'eventuale carattere di non obbligatorietà della corresponsione;
il contribuente non svolge attività difensiva;
il P.M., richiamando l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (ed indicando, in tali sensi, 2 Cass. 2341/2001, 10473/2000, 248/1999), chiede l'accoglimento del ricorso, con procedura camerale, per manifesta fondatezza. Ritenuto in diritto: - il ricorso è manifestamente fondato;
secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, come emerge dal tenore testuale degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 917/1986, il legislatore ha ampliato (rispetto agli artt. 46 e 48 del d.P.R. 597/ 1973) il concetto di retribuzione imponibile, ricomprendendovi tutte le somme corrisposte al lavoratore, indipendentemente dall'effettiva prestazione, in connessione col rapporto contrattuale di lavoro;
e, poiché l'art. 48 d.P.R. 917/1986 cit. contiene una minuziosa disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscono reddito, ne discende che, per le indennità non espressamente disciplinate, resta valida la regola generale stabilita dal comma 1, secondo cui esse sono tassabili, solo che dipendano dal rapporto di lavoro (principio enunciato con carattere generale da Cass. 4134/1999, del quale costituiscono applicazione le affermazioni di tassabilità delle indennità a vario di titolo corrisposte dal datore di lavoro, tra cui quelle considerate nei precedenti richiamati dal P.M.); l'indirizzo, cui deve prestarsi adesione in mancanza di nuove e valide argomentazioni di segno contrario, rivelando l'errore di diritto in cui è incorso il giudice 'a quo', comporta la cassazione della sentenza impugnata, cui consegue la decisione nel merito 3 ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
questa, in applicazione dell'enunciato principio, deve essere di rigetto della domanda di rimborso;
ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio, poiché l'indirizzo giurisprudenziale seguito risulta in effetti consolidato successivamente alla pronuncia impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., rigetta la domanda di rimborso del contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio fra le parti. Cosi deciso in Roma, il 4 ottobre 2001. II Presidente Il Cons. estensore - Pasquale Reale - Enrico H e hear trico IL CANCELLIERE 03 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenze Battista Oggi. 30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 F - N DA B ESENTE TAB. ALL. AI SENSI DEL I 131 IR TERIA R . N T A M