Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20035
CASS
Sentenza 11 maggio 2023

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La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e, pertanto, deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita.

Commentari2

  • 1Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025

    Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …

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  • 2Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20035
Data del deposito : 11 maggio 2023

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