CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21645 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB IO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere AR RE ZO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 29 ottobre 2025 ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto AB IO avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Roma aveva accolto la richiesta di liberazione anticipata rispetto a 4 semestri e l’aveva respinta rispetto ad altri quattro semestri. Il reclamo riguardava, in particolare, il rigetto della concessione del beneficio relativamente al semestre 26/11/2021-26/5/2022, in ragione del fatto che in quel lasso di tempo erano stati rinvenuti due cellulari occultati nel ventilatore della camera di pernottamento occupata da AB e da altri detenuti. Per tale violazione AB è stato sanzionato disciplinarmente, ma assolto per il corrispondente reato dalla Corte di appello di Genova per non avere commesso il fatto. Ciò – ha affermato il Tribunale - in quanto, mentre nel giudizio penale la responsabilità può essere pronunciata solo oltre ogni ragionevole dubbio, in esito al giudizio disciplinare la responsabilità può essere ritenuta sussistente anche a fonte di un diverso grado di certezza.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia articolando come unica doglianza la violazione dell’art. 54 Ord. pen e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di valutare se la condotta sanzionata disciplinarmente fosse o meno attribuibile ad AB e se tale condotta sia dimostrativa di una resistenza al processo di rieducazione. Il provvedimento sarebbe poi illegittimo in quanto avrebbe portato una automatica e Penale Sent. Sez. 1 Num. 21645 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 11/03/2026 2 non consentita equiparazione fra la violazione disciplinare e la mancata concessione del beneficio.
3. Il Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei termini che seguono. L’art. 54 Ord. pen. prevede che al detenuto che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e al fine di un suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ciò che si richiede, dunque, al fine della concessione del beneficio, è una valutazione globale della condotta del detenuto al fine di formulare un giudizio positivo circa la sua partecipazione all’opera di rieducazione. A tale fine il magistrato di sorveglianza può valutare con assoluta libertà il contenuto, ad esempio, di rapporti disciplinari, senza, cioè che il fatto che il detenuto sia stato attinto da rilievi disciplinari possa essere considerato ex se ragione per la non concessione del beneficio. Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza. (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274801 – 01 : in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azione dell'associazione). Nel medesimo senso è il seguente principio secondo cui in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabro', Rv. 288162 - 01). Analoga libertà di giudizio è conservata anche rispetto a fatti di rilievo penale, poiché nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a 3 condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [...], Rv. 276498 - 01). Tale libertà di giudizio incontra un unico limite, secondo l’insegnamento che qui si intende richiamare, che afferma che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274870 - 01). Se, dunque, al fine della concessione del beneficio il Tribunale deve valutare la partecipazione all’opera di rieducazione, è evidente che tale giudizio deve investire nel concreto tutti gli elementi rilevanti, quali la condotta tenuta, ovvero gli agiti di rilevo penale o disciplinare, per verificare, appunto, quanto e come possano inficiare tale percorso, senza che ex se né la assoluzione per un reato, tranne che nei casi di assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non avere commesso il fatto, né la condanna per un illecito disciplinare possano costituire la ragione unica su cui fondare il rigetto della concessione. Nel concreto il magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale, poi, hanno considerato unicamente l’illecito disciplinare senza valutare la condotta tenuta in concreto, né la sua certa riferibilità al detenuto al fine di potere leggere tale condotta in senso negativo rispetto all’opera di rieducazione ed hanno completamente obliterato l’accertamento penale che è giunto, oltretutto, ad una assoluzione per non avere commesso il fatto, stante la mancanza di prova della riferibilità dei cellulari al detenuto.
2. Per le ragioni indicate, dunque, non essendosi attenuto il Tribunale di sorveglianza ai principi elaborati da questa Corte in materia, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché voglia, con libertà di giudizio, valutare la concedibilità al ricorrente della liberazione anticipata per il semestre 26/11/2021 – 26/5/2022. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso l’11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RE ZO CA BO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 29 ottobre 2025 ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto AB IO avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Roma aveva accolto la richiesta di liberazione anticipata rispetto a 4 semestri e l’aveva respinta rispetto ad altri quattro semestri. Il reclamo riguardava, in particolare, il rigetto della concessione del beneficio relativamente al semestre 26/11/2021-26/5/2022, in ragione del fatto che in quel lasso di tempo erano stati rinvenuti due cellulari occultati nel ventilatore della camera di pernottamento occupata da AB e da altri detenuti. Per tale violazione AB è stato sanzionato disciplinarmente, ma assolto per il corrispondente reato dalla Corte di appello di Genova per non avere commesso il fatto. Ciò – ha affermato il Tribunale - in quanto, mentre nel giudizio penale la responsabilità può essere pronunciata solo oltre ogni ragionevole dubbio, in esito al giudizio disciplinare la responsabilità può essere ritenuta sussistente anche a fonte di un diverso grado di certezza.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia articolando come unica doglianza la violazione dell’art. 54 Ord. pen e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di valutare se la condotta sanzionata disciplinarmente fosse o meno attribuibile ad AB e se tale condotta sia dimostrativa di una resistenza al processo di rieducazione. Il provvedimento sarebbe poi illegittimo in quanto avrebbe portato una automatica e Penale Sent. Sez. 1 Num. 21645 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 11/03/2026 2 non consentita equiparazione fra la violazione disciplinare e la mancata concessione del beneficio.
3. Il Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei termini che seguono. L’art. 54 Ord. pen. prevede che al detenuto che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e al fine di un suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ciò che si richiede, dunque, al fine della concessione del beneficio, è una valutazione globale della condotta del detenuto al fine di formulare un giudizio positivo circa la sua partecipazione all’opera di rieducazione. A tale fine il magistrato di sorveglianza può valutare con assoluta libertà il contenuto, ad esempio, di rapporti disciplinari, senza, cioè che il fatto che il detenuto sia stato attinto da rilievi disciplinari possa essere considerato ex se ragione per la non concessione del beneficio. Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il predetto attinto da provvedimenti di rinvio a giudizio o dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza. (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274801 – 01 : in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente i giudici di merito avessero respinto la richiesta del beneficio da parte di un condannato per estorsione, commessa in favore di un'associazione mafiosa, sul rilievo che dai fatti oggetto di una sopravvenuta sentenza di condanna non definitiva, avvalorati dalle dichiarazioni di un collaboratore, emergeva come lo stesso, in epoca pressoché coincidente con i semestri in valutazione, fosse rimasto nella sfera d'azione dell'associazione). Nel medesimo senso è il seguente principio secondo cui in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabro', Rv. 288162 - 01). Analoga libertà di giudizio è conservata anche rispetto a fatti di rilievo penale, poiché nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a 3 condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [...], Rv. 276498 - 01). Tale libertà di giudizio incontra un unico limite, secondo l’insegnamento che qui si intende richiamare, che afferma che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274870 - 01). Se, dunque, al fine della concessione del beneficio il Tribunale deve valutare la partecipazione all’opera di rieducazione, è evidente che tale giudizio deve investire nel concreto tutti gli elementi rilevanti, quali la condotta tenuta, ovvero gli agiti di rilevo penale o disciplinare, per verificare, appunto, quanto e come possano inficiare tale percorso, senza che ex se né la assoluzione per un reato, tranne che nei casi di assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non avere commesso il fatto, né la condanna per un illecito disciplinare possano costituire la ragione unica su cui fondare il rigetto della concessione. Nel concreto il magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale, poi, hanno considerato unicamente l’illecito disciplinare senza valutare la condotta tenuta in concreto, né la sua certa riferibilità al detenuto al fine di potere leggere tale condotta in senso negativo rispetto all’opera di rieducazione ed hanno completamente obliterato l’accertamento penale che è giunto, oltretutto, ad una assoluzione per non avere commesso il fatto, stante la mancanza di prova della riferibilità dei cellulari al detenuto.
2. Per le ragioni indicate, dunque, non essendosi attenuto il Tribunale di sorveglianza ai principi elaborati da questa Corte in materia, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché voglia, con libertà di giudizio, valutare la concedibilità al ricorrente della liberazione anticipata per il semestre 26/11/2021 – 26/5/2022. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso l’11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR RE ZO CA BO