CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2023, n. 32315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32315 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato PARISI FERDINANDO del foro di LOCRI in difesa di CE IU, dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 21 giugno 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 11 novembre 2021 che ha condannato l'imputato alla pena di legge per il delitto di truffa. 1.2 La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo US LI lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 511 dello stesso codice, poiché il giudice ha basato la sentenza sui fatti descritti nella querela presentata dalla persona offesa, senza che tuttavia vi fosse il consenso alla sua utilizzazione. Infatti, nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 32315 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 corso del processo la difesa dell'imputato aveva solamente consentito l'acquisizione della querela ai fini della procedibilità. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e lett c) C.P.P. in relazione all'art. 152 cod. pen. poiché la mancata comparizione della persona offesa, nonostante la notifica, andava interpretata come remissione tacita della querela. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.606 comma 1 lett. b, c ed e) in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 42 cod. pen. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ogni suo aspetto, seppure per differenti ragioni. 1.1 Con il primo motivo si lamenta, come si è detto, che il giudice abbia basato il proprio giudizio sulla semplice lettura della querela, senza che tuttavia vi fosse stato da parte della difesa il consenso alla sua utilizzazione. Questa Corte tuttavia rileva che la motivazione fornita in sentenza affronta compiutamente e correttamente tale aspetto alla luce della lettura puntuale e corretta dei verbali, così fornendo una logica spiegazione di quanto avvenuto in primo grado e smentendo decisamente l'assunto difensivo. Dai verbali emerge con ineludibile chiarezza, pur a fronte di una verbalizzazione piuttosto sintetica, che vi fu un accordo tra le parti (difesa e pubblico ministero) sull'acquisizione della querela. Correttamente viene evidenziato dalla Corte d'appello che esso va inteso come consenso all'acquisizione della querela a fini di prova, cioè all'utilizzazione del suo contenuto, non essendovi alcun bisogno di chiedere alcunché né di attendere l'autorizzazione della difesa o del pubblico ministero per l'acquisizione della querela ai fini della valutazione della procedibilità. Logica e conducente è altresì la valutazione della condotta del difensore il quale nulla ha eccepito in ordine alla utilizzabilità della querela ai fini della decisione nonostante il rigetto dell'istanza difensiva formulata 1'11 novembre 2021. In tale occasione il giudice ritenne superflua l'ulteriore notifica attesa la concordata utilizzabilità della querela ai fini della decisione ed invitò le parti alla discussione, senza alcuna opposizione né della difesa dell'imputato né del pubblico ministero, a dimostrazione di quale fosse all'epoca la concorde intesa sul punto. 1.2 Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo. Viene evocata la remissione tacita della querela, conseguente alla mancata comparizione della persona offesa nonostante la notifica dell'invito a comparire, comportamento da interpretarsi, secondo la difesa, come del tutto inconciliabile con una eventuale volontà punitiva (pg.5 dell'appello). In verità, la mera mancata comparizione di chi abbia presentato querela non può essere acriticamente valorizzata nel senso proposto dalla difesa poiché solamente l'eventuale avviso di tale conseguenza processuale portata a conoscenza del querelante legittima l'interpretazione della volontà di chi si astenga dall'intervenire dopo essere stato ammonito delle conseguenze. In tal senso, vedasi Sez. U, sent. n. 31668 del 23 giugno 2016 Pastore Rv. 267239 - 01 e, più di recente, Sez. 4 sent. n. 5801 del 29 gennaio 2021 Rv. 280484 - 01. 1.3 II terzo motivo d'appello fonde critiche della legge sostanziale e procedurale con vizi motivazionali, in una generica confusione dei piani decisionali. Esso invero contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare con 'doppia conforme' la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tuttavia, il loro esame porterebbe questa Corte alla rivalutazione del giudizio di merito, funzione che le è preclusa perché si risolverebbe nella introduzione di un terzo grado di giudizio in sostituzione del giudizio di legittimità. Peraltro, la giustificazione fornita dalla Corte d'appello è l'unica plausibile e logica, poiché la richiesta di un cospicuo acconto a fronte di un'offerta di vendita online, seguito dalla immediata irreperibilità, senza alcuna ulteriore spiegazione o offerta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto non può che essere interpretato che come una macchinazione fin dall'inizio preordinata alla spoliazione con l'inganno dello sprovveduto cliente. La tesi del mero inadempimento contrattuale non ha alcuna base logica ed esperienziale. 1.4 Infine, del tutto generico è l'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La valutazione effettuata dal giudice d'appello, incentrata sul mancato risarcimento e sulla mancata indicazione di significative ragioni che giustificassero la applicazione delle invocate circostanze, è del tutto congrua e sufficiente. 1.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 marzo 2023 Il Ccynsigliere relatorej Il Presid nte DEPOSITATO IN CANCELLARIA
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato PARISI FERDINANDO del foro di LOCRI in difesa di CE IU, dopo dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 21 giugno 2022 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 11 novembre 2021 che ha condannato l'imputato alla pena di legge per il delitto di truffa. 1.2 La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo US LI lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 511 dello stesso codice, poiché il giudice ha basato la sentenza sui fatti descritti nella querela presentata dalla persona offesa, senza che tuttavia vi fosse il consenso alla sua utilizzazione. Infatti, nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 32315 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2023 corso del processo la difesa dell'imputato aveva solamente consentito l'acquisizione della querela ai fini della procedibilità. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e lett c) C.P.P. in relazione all'art. 152 cod. pen. poiché la mancata comparizione della persona offesa, nonostante la notifica, andava interpretata come remissione tacita della querela. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.606 comma 1 lett. b, c ed e) in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 42 cod. pen. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ogni suo aspetto, seppure per differenti ragioni. 1.1 Con il primo motivo si lamenta, come si è detto, che il giudice abbia basato il proprio giudizio sulla semplice lettura della querela, senza che tuttavia vi fosse stato da parte della difesa il consenso alla sua utilizzazione. Questa Corte tuttavia rileva che la motivazione fornita in sentenza affronta compiutamente e correttamente tale aspetto alla luce della lettura puntuale e corretta dei verbali, così fornendo una logica spiegazione di quanto avvenuto in primo grado e smentendo decisamente l'assunto difensivo. Dai verbali emerge con ineludibile chiarezza, pur a fronte di una verbalizzazione piuttosto sintetica, che vi fu un accordo tra le parti (difesa e pubblico ministero) sull'acquisizione della querela. Correttamente viene evidenziato dalla Corte d'appello che esso va inteso come consenso all'acquisizione della querela a fini di prova, cioè all'utilizzazione del suo contenuto, non essendovi alcun bisogno di chiedere alcunché né di attendere l'autorizzazione della difesa o del pubblico ministero per l'acquisizione della querela ai fini della valutazione della procedibilità. Logica e conducente è altresì la valutazione della condotta del difensore il quale nulla ha eccepito in ordine alla utilizzabilità della querela ai fini della decisione nonostante il rigetto dell'istanza difensiva formulata 1'11 novembre 2021. In tale occasione il giudice ritenne superflua l'ulteriore notifica attesa la concordata utilizzabilità della querela ai fini della decisione ed invitò le parti alla discussione, senza alcuna opposizione né della difesa dell'imputato né del pubblico ministero, a dimostrazione di quale fosse all'epoca la concorde intesa sul punto. 1.2 Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo. Viene evocata la remissione tacita della querela, conseguente alla mancata comparizione della persona offesa nonostante la notifica dell'invito a comparire, comportamento da interpretarsi, secondo la difesa, come del tutto inconciliabile con una eventuale volontà punitiva (pg.5 dell'appello). In verità, la mera mancata comparizione di chi abbia presentato querela non può essere acriticamente valorizzata nel senso proposto dalla difesa poiché solamente l'eventuale avviso di tale conseguenza processuale portata a conoscenza del querelante legittima l'interpretazione della volontà di chi si astenga dall'intervenire dopo essere stato ammonito delle conseguenze. In tal senso, vedasi Sez. U, sent. n. 31668 del 23 giugno 2016 Pastore Rv. 267239 - 01 e, più di recente, Sez. 4 sent. n. 5801 del 29 gennaio 2021 Rv. 280484 - 01. 1.3 II terzo motivo d'appello fonde critiche della legge sostanziale e procedurale con vizi motivazionali, in una generica confusione dei piani decisionali. Esso invero contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare con 'doppia conforme' la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tuttavia, il loro esame porterebbe questa Corte alla rivalutazione del giudizio di merito, funzione che le è preclusa perché si risolverebbe nella introduzione di un terzo grado di giudizio in sostituzione del giudizio di legittimità. Peraltro, la giustificazione fornita dalla Corte d'appello è l'unica plausibile e logica, poiché la richiesta di un cospicuo acconto a fronte di un'offerta di vendita online, seguito dalla immediata irreperibilità, senza alcuna ulteriore spiegazione o offerta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto non può che essere interpretato che come una macchinazione fin dall'inizio preordinata alla spoliazione con l'inganno dello sprovveduto cliente. La tesi del mero inadempimento contrattuale non ha alcuna base logica ed esperienziale. 1.4 Infine, del tutto generico è l'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La valutazione effettuata dal giudice d'appello, incentrata sul mancato risarcimento e sulla mancata indicazione di significative ragioni che giustificassero la applicazione delle invocate circostanze, è del tutto congrua e sufficiente. 1.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 marzo 2023 Il Ccynsigliere relatorej Il Presid nte DEPOSITATO IN CANCELLARIA