Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10537 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 05 37 /0 2 RE PU B B L I C A IN NOM DEL HOPOLO ITALIANO LA ORTE S PRIM DI ASSAZIONE 1 sezione civile oggetto appalto opere pubbliche composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Presidente e danni a terzi. dr. Giovanni Olla - dr. Ugo Vitrone R.G. N. 1366/00 Consigliere Consigliere 3018/00 dr. Salvatore Salvago 28740 Consigliere rel. Cron. dr. Fabrizio Forte 2144 dr. Onofrio Fittipaldi Rep. Consigliere Ud. 15.03.2002 ha pronunciato la seguente: SE NT ENZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 1366 e 3018 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposti: DA COMUNE DI S. MICHELE DI GANZARIA (CT), in persona del sindaco p.t., autorizzato al ricorso con delibera del- la G.M. n. 138 del 9 dicembre 1999 ed elettivamente. domiciliato in Catania, Largo Aquileia n. 9, presso l' avv. Giuseppe Vincenzo Turrisi, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
EL TE ET, titolare dell'omonima impresa di co- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 618 dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 per dirim 2002 20 LUC 2002 il IL CANCELLIERE 2 struzioni, elettivamente domiciliato in Catania alla Via Aloi n. 54/A, presso l'avv. Antonino Catanzaro Lombardo, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE NONCHE' SO EM, già domiciliata presso il procuratore costituito avv. Anna Zapparata, presso la Cancelleria della Corte di Appello di Catania. INTIMATA avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, sez. civ., n. 872 del 13 luglio 9 novembre 1998. Udita, nella pubblica udienza del 15 marzo 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Torrisi e Catanzaro, che hanno do- mandato rispettivamente l'accoglimento dei propri ricorsi e il rigetto di quelli di controparte. Sentito il P.M. dr. Vincenzo Maccarone, che ha con- cluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con assor- bimento di quello incidentale. Svolgimento del processo Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 26 giu- gno 1995, accoglieva la domanda risarcitoria di Eufe- mia SS nei confronti di TA ES per l'illeci- 3 ta occupazione di un'area di proprietà dell'attrice in esecuzione di lavori dall'impresa del convenuto per conto del comune di San Michele di Ganzaria, chiamato in causa dal convenuto e contumace. Il ES era condannato a pagare alla SS la somma da lei chiesta di £. 8.027.000, con la svalutazione e gli interessi, per essere i danni effetto dell'esecu- zione dei lavori, dovendosi quindi rigettare la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva per es- sere avvantaggiato dall'occupazione il solo comune, nei confronti del quale per i primi giudici nessuna domanda era stata proposta. Con il gravame il ES insisteva nel suo difetto di legittimazione, per avere acquisito l'area illecita- mente occupata il solo comune di S. Michele di Ganze- ria che, costituitosi in appello, deduceva che nessuna domanda la SS e lo stesso ES avevano proposto nei suoi confronti in primo grado. L'appellata FE SS chiedeva il rigetto dell'ap- pello, insistendo per la condanna del solo ES. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 9 no- vembre 1998, ha accolto l'impugnazione del ES, ri- levando che sin dal primo grado vi era stata la doman- da risarcitoria nei confronti dell'ente locale. Il solo comune di S. Michele di Ganzaria é stato con- 4- dannato a risarcire i danni nella stessa misura fis- sata in primo grado a carico del ES e a pagare alla SS le spese dei due gradi di giudizio. La Corte d'appello ha ritenuto che, in rapporto alla perdita dedotta dalla SS come effetto dell'occupa- zione d'un terreno di sua proprietà utilizzato per la trasformazione d'una stradella in strada comunale, l' appaltatore era stato condannato dal tribunale per non avere provato di aver agito come nudus minister dell' ente locale. Non risultando però la cattiva esecuzione dei lavori ed emergendo anzi dal collaudo che le opere erano sta- te eseguite a regola d'arte in conformità al progetto dell'ente locale, nessuna colpa poteva attribuirsi al ES per violazione di norme tecniche e unico respon- sabile del danno era il comune, che aveva deliberato l'opera appaltandola. Mancando la cattiva esecuzione delle opere o la caren- za di progettazione, era da escludere la responsabili- tà solidale del ES. La mancanza di una valida procedura espropriativa che ad avviso della Corte territoriale non poteva dar luo- go a accessione invertita e l'esecuzione d'un progetto che l'appaltatore poteva presumere legittimo, compor- tavano l'esenzione da responsabilità del ES. - 5 - Mancando l'indicazione dei termini iniziale e finale d'esecuzione dei lavori ex art. 13 della L. 2359 del 1865, era invalida la dichiarazione di pubblica uti- lità implicita nell'approvazione del progetto dall' Assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia. La predetta invalidità impediva l'accessione invertita e l'applicazione dell'art. 3 comma 65, della L. 23 di- cembre 1996 n. 662, dovendosi liquidare il danno, come avvenuto in primo grado, nella misura richiesta dalla SS e accolta dal tribunale. Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso il comune di S. Michele di Ganzaria, con due motivi e il ES si difende con controricorso e ricorso inci- dentale condizionato di un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi delle parti, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043 c.c., an- che per insufficiente motivazione, in rapporto all' art. 360 n. ri 3 e 5 c.p.c., sull'affermazione dell'e- sclusiva responsabilità dell'ente locale, per essere stato il ES nudus minister, che non poteva sinda- care le direttive della stazione appaltante, nè essere responsabile verso i terzi per i danni arrecati in e- 6 - esecuzione d'una procedura espropriativa della quale egli non poteva rilevare l'illegittimità. La Cassazione ha sempre ritenuto che i limiti all'au- tonomia dell'appaltatore non escludono la sua respon- sabilità verso i terzi, per omesso controllo di atti del committente incidenti sui suoi comportamenti. Non emergendo che la stazione appaltante abbia eser- citato poteri di ingerenza tanto forti da limitare l' autonomia dell'appaltatore, la decisione della Corte territoriale é errata e da cassarsi. In secondo luogo, il comune ricorrente rileva che l'e- secuzione delle opere era stata approvata dall'Asses- sorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Sici- lia, indicando i termini iniziali e finali delle pro- cedure espropriative e non quelli dei lavori. Tale situazione, per la Corte di appello, avrebbe de- terminato carenza di potere del comune nella procedura d'esproprio, impedendo l'accessione invertita e l'ap- plicabilità dei criteri del comma 7 bis dell'art. 5 bis della L. 359 del 1992 per liquidare il danno. Non essendosi avuto l'annullamento della dichiarazione d'indifferibilità e urgenza dei lavori, data l'acquie- scenza del privato, che non ha impugnato l'atto ille- gittimo, questo non poteva disapplicarsi dalla Corte. D'altro canto la stessa domanda risarcitoria era stata - 7 prospettata nell'ambito d'un procedimento espropriati- vo e il danno per l'illecito verificatosi per realiz- zare un'opera pubblica doveva liquidarsi ai sensi del- l'art. 5 bis, comma 7 bis della L. 359/92. Nello stesso senso é l'unico motivo di ricorso inci- dentale condizionato del ES, che deduce l'illegit- timità costituzionale di un diverso trattamento per il caso di occupazione illecita in assenza della dichia- razione di p.u. o in caso d'illegittimità di questa e per le altre ipotesi d'occupazione illecita. Secondo il controricorrente, l'occupazione del suolo della SS e la trasformazione di esso sono per la sentenza atti illeciti imputabili alla sola P.A. che se ne è avvantaggiata ed ha posto in essere la proce- dura espropriativa alla quale l'impresa non ha parte- cipato e che non si è conclusa per esclusiva respon- sabilità della P.A.
1.1. La Corte di merito ha ampiamente motivato sul fatto che nel caso vi è stata una procedura espro- priativa per l'attuazione di un'opera pubblica deli- berata e progettata dal comune, che ha dato luogo al- l'occupazione di un'area privata. Detta illecita occupazione ha provocato i danni per i quali la SS ha chiesto il risarcimento;
nessun dan- no é derivato da negligenza dell'appaltatore o cattiva - 8 - esecuzione della strada progettata dall'ente locale, che quindi deve rispondere esso solo delle perdite e mancati guadagni subiti dalla SS (sulla responsabi- lità esclusiva di chi ha promosso la procedura espro- priativa e non di chi deve eseguirla, per i danni de- rivati dall'esecuzione della stessa: Cass. 20 giugno 2000 n. 8367, 20 luglio 1999 n. 7771 e S.U. 4 dicembre 1984 n. 6347). Peraltro, "nell'appalto di opera pubblica, l'autonomia dell'appaltatore è meno ampia di quella degli appalti privati e di regola egli é unico responsabile dei dan- ni cagionati a terzi, potendosi aggiungere a questa responsabilità quella dell'amministrazione, quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite da essa commit- tente, mentre una responsabilità esclusiva di quest' ultima é configurabile nel solo caso in cui essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, co- sì da neutralizzarne totalmente la libertà di decisio- ne" (in tal senso Cass. 25 febbraio 1993 n. 2328). Secondo la Corte territoriale, poichè il danno nel ca- so é derivato dalla mera esecuzione del progetto deli- berato dalla stazione appaltante, che ha comportato l' illecita occupazione dell'area della SS e il ES, quale imprenditore edile non era in grado di contesta- - 9 - re "sotto il profilo amministrativo o tecnico" gli at- ti del committente, che avrebbero potuto comportare u- na responsabilità per danni a terzi (Cass. 10 giugno 1987 n. 5069), deve escludersi una responsabilità an- che in solido dell'appaltatore. In sostanza, "l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare nei limiti delle sue capacità tecniche e delle co- - gnizioni richiestegli quale imprenditore del partico- lare ramo eventuali carenze o errori delle disposi- zioni impartitegli dal committente e dal direttore dei lavori, é responsabile dei danni arrecati a terzi nel- l'esecuzione dell'opera, anche se derivanti da imper- fezioni del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato in- dotto a seguire il progetto medesimo quale nudus mi- nister>> nella ragionevole opinione che dalla fedele esecuzione delle stesso non sarebbe derivato alcun danno" (Cass. 27 agosto 1996 n. 7862). Nel caso non essendovi imperfezioni nel progetto, la sola esecuzione di esso comportava i danni lamentati e l'invasione del terreno della SS, che l'appalta- tore in buona fede presumeva essere legittima. Una responsabilità esclusiva della stazione appaltan- te, stante la regola dell'autonomia e della responsa- bilità dell'appaltatore, anche nell'esecuzione delle 10 - opere pubbliche, si configura solo quando l'ammini- strazione "abbia rigidamente vincolato l'attività del- l'appaltatore così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione" (Cass.20 agosto 1999 n.8802). Ciò è accaduto nel caso in quanto solo la realizzazio- ne della strada progettata con occupazione delle aree della SS poteva aver luogo per eseguire l'appalto. Nell'ambito dei principi richiamati, si è affermata la responsabilità esclusiva dell'autorità che ha promosso l'espropriazione e non di quella delegata ad eseguirla (Cass. 18 febbraio 1999 n. 1350), salvo corresponsabi- lità per negligenza o inerzia dell'appaltatore (Cass. 1 febbraio 1999 n. 834), che la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, nega. L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità apparentemente valida ed efficace ha determinato nel- 1'appaltatore la convinzione della legittimità dell' occupazione operata dell'area della SS e di conse- guenza, in assenza di danni ulteriori riconducibili a cattiva esecuzione dell'appalto, ogni responsabilità di lui é stata logicamente esclusa. Il primo motivo di ricorso é quindi da rigettare. In ordine al secondo motivo, la mancanza originaria o sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità determina l'illegittimità ab initio dell'occupazione - 11 - e impedisce l'occupazione acquisitiva, dando luogo a un illecito permanente e, qualora vi sia stata la tra- sformazione irreversibile dell'area occupata, facendo sorgere nel proprietario usurpato la facoltà di sce- gliere tra la tutela restitutoria e quella reintegra- toria per equivalente della proprietà, con facoltà di chiedere il risarcimento del danno senza applicare i criteri di liquidazione di cui all'art. 5 bis della L. 359 del 1992 (tra molte, da ultimo, Cass. 12 dicembre 2001 n. 15687, 28 marzo 2001 n. 4451, 30 gennaio 2001 n. 1266, 18 febbraio 2000 n. 1814). L'approvazione d'un progetto senza indicare i termini per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 13 della L. 2359 del 1865, dà luogo a invalidità della dichia- razione di pubblica utilità e a carenza di potere e- spropriativo che impedisce di collegare l'occupazione allo scopo della procedura ablatoria e osta quindi al- la stessa accessione invertita (cosi S.U. 4 marzo 1997 n. 1907, citata dalla Corte d'appello e, tra le altre, S.U. 19 luglio 1999 n. 460 e Cass. 12 dicembre 2001 n. 15710). Secondo il ricorrente peraltro l'obbligazione risarci- toria oggetto del giudizio è stata sempre connessa da tutte le parti alla procedura espropriativa in cui era inserita, senza che fosse prospettata l'invalidità di 12 - questa, dovendosi anzi ritenere acquiescente il dan- neggiato alla invalidità della dichiarazione di pub- blica utilità a base del procedimento ablatorio per non averla impugnata. In realtà la questione del vizio della dichiarazione di p.u. va prospettata dal soggetto interessato nel giudizio di merito nei modi e termini del processo ordinario, tanto che non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità, una volta che sia stata proposta domanda risarcitoria collegata ad un acquisto dell'area per occupazione acquisitiva (cfr. Cass. 6 giugno 2000 n. 7579 e 7583). Essendosi proposta una domanda di risarcimento per ac- cessione invertita e non essendosi prospettata da nes- suna delle parti nei due gradi del giudizio di merito l'illegittimità della dichiarazione d'indifferibilità e urgenza dei lavori tacitamente inserita nell'appro- vazione del progetto perchè priva dei termini iniziali e finali dei lavori, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto, in assenza di un annullamento da parte dei giudici amministrativi o d'inesistenza della pre- detta illegittima dichiarazione, di poter disapplicare i criteri di liquidazione dell'art. 5 bis, comma 7bis, della L. n. 359/92. Deve quindi ritenersi fondato il secondo motivo di im- 13 - pugnazione e accogliersi per quanto di ragione il ri- corso principale, con assorbimento del ricorso inci- dentale del ES, subordinato all'eventuale afferma- zione della responsabilità anche solidale di lui, che si é invece esclusa in sede di legittimità. L'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione comporta la cassazione della sentenza nei li- miti del motivo accolto e il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, anche per le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazio- ne all'accoglimento e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2002. Il presidente jrom 129,11 Consigliere estensoreConsiglier 4132 4 T TO 170,43 CORTE Prez Ander Bianchi IL CA 19-DUG. 2002 Depor CANCELLIERTENS il 54887. 170143 (euro CENTOSITANTE 143 DIC 002