Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
In tema di espropriazione, l'occupazione cosiddetto "appropriativa" va distinta dalla cosiddetto "occupazione usurpativa", configurabile, a differenza della prima, soltanto in assenza (originaria o sopravvenuta) di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, così che l'acquisizione del bene alla mano pubblica non consegue automaticamente (come nell'occupazione appropriativa) all'irreversibile trasformazione di esso, ma è logicamente e temporalmente successiva, e dipende da una scelta del proprietario usurpato che, rinunciando implicitamente al diritto dominicale, opta per una tutela (integralmente) risarcitoria in luogo della (pur possibile) tutela restitutoria. Ne consegue che, a differenza dell'ipotesi di occupazione appropriativa, non è applicabile all'occupazione usurpativa, quanto alla liquidazione dei danni, lo "ius superveniens" di cui al comma settimo bis dell'art. 5 bis Legge 359/92, atteso che il riferimento legislativo alle "occupazioni illegittime di suoli per causa di P.U." esprime pur sempre un collegamento teleologico con le finalità perseguite a mezzo della procedura espropriativa, collegamento legittimamente predicabile nel solo caso di occupazione appropriativa (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, nel caso di specie, ritenuto applicabile l'art. 5 bis, comma settimo bis citato nella quantificazione del danno risarcibile, poiché, pur in assenza di qualsivoglia dichiarazione di P.U., il giudice di prime cure aveva qualificato come "appropriativa" l'occupazione "de qua", e, ciononostante, non erano state sollevate doglianze dalle parti, sì che la questione era divenuta irretrattabile per effetto del giudicato interno formatosi sul punto).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Presidente -
Dott. MO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONESSA 28, presso l'avvocato DRAGONE V., rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO FAZIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA FR, RA MO, DE NZ RI, IL RI, IL GIAMPAOLO, IL ALESSIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 19306/99 proposto da:
RA FR, RA MO, DE NZ RI, IL RI, IL GIANPAOLO, IL ALESSIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MO 60, presso l'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERO DE BENEDETTO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONESSA 28, presso l'avvocato DRAGONE V., rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO FAZIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 154/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 28/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2000 dal Consigliere Dott. IM BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Fazio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato De Benedetto, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 1984 NC RO, MI RO, IM RO e RI De LO convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto il Comune di quella città assumendo che nel febbraio 1983 il Comune aveva occupato abusivamente una vasta zona di terreno edificatorio di cui erano proprietari pro indiviso, destinandola a sede stradale. Aggiungevano che l'occupazione di fatto non era stata preceduta da alcun procedimento espropriativo e chiedevano la condanna del Comune al risarcimento dei danni corrispondenti al valore di mercato del bene.
Il Comune si costituiva opponendosi alla domanda.
Con sentenza del 16 ottobre 1987 il Tribunale di Taranto condannava il Comune al pagamento in favore degli attori della somma di lire 542.300.000, oltre a rivalutazione ed interessi.
Con sentenza del 4 ottobre 1989 la Corte d'appello di Lecce, pronunciando sul gravame del Comune di Taranto, riduceva la valutazione del terreno a lire 250.000.000 e dichiarava dovuti gli interessi legali a decorrere dal marzo 1983 sino al soddisfo. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7078, depositata il 9 giugno 1992, rigettava il ricorso principale del Comune e, in accoglimento di quello incidentale dei RO, cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello. Rilevava che erroneamente la Corte di merito aveva proceduto all'abbattimento di circa il 50% del valore venale del suolo, considerandolo come conseguenza "notoria" di alcuni oneri e costi. L'affermazione non reggeva perché se era notoria l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e degli altri costi (progettazioni, fiscali ed altro), non era affatto notoria la percentuale della stessa che poteva variare da città a città, e nell'ambito dello stesso comune da zona a zona ed infine, nell'ambito della stessa zona, da suolo e suolo. Con sentenza del 4 marzo - 28 aprile 1999, la Corte d'appello di Lecce condannava il Comune di Taranto al pagamento della somma di lire 296.730.000, oltre interessi e rivalutazione come stabiliti dal primo giudice, osservando, per quanto rileva in questa sede:
a) che, disposta l'integrazione dell'indagine peritale nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, il c.t.u. aveva detratto dal valore di mercato calcolato in primo grado in lire 542.300.000 gli oneri per la progettazione, individuati in lire 1.734.000, ma non anche gli oneri di urbanizzazione e quelli fiscali;
b) che gli oneri urbanizzazione non andavano inseriti perché il tecnico del Tribunale di Taranto aveva utilizzato il metodo indiretto del c.d. "valore di trasformazione", metodo mai contestato ne' posto in discussione dalle parti o nella sentenza cassata, e che un valore così determinato, proprio perché calcolato sulle potenzialità edificatorie globali dell'area oggetto del piano particolareggiato era già al netto dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione;
c) che gli oneri fiscali non andavano scomputati sul rilievo che all'epoca dell'occupazione la somma dovuta dal Comune di Taranto non era ancora soggetta alla ritenuta d'imposta del 20% e pertanto il carico fiscale sulla detta somma era determinato soltanto in sede di dichiarazione dei redditi di ciascuno degli appellanti una volta che il risarcimento complessivo fosse stato ripartito pro-quota;
d) che la quantificazione del danno non poteva che calcolarsi alla stregua dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con gli interessi nella misura e per i termini stabiliti dal primo giudice;
e) che, quanto all'assunto degli appellanti - secondo cui non potrebbe applicarsi lo ius superveniens, esulando la fattispecie dall'occupazione appropriativa, in assenza di una valida e preventiva dichiarazione di pubblica utilità - la questione non poteva essere affrontata ostandovi la decisione di primo grado che aveva qualificato la fattispecie come occupazione appropriativa ed era divenuta irretrattabile in mancanza di doglianza sul punto. Avverso la sentenza d'appello il Comune di Taranto proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NC RO, MI RO, IM RO e RI De LO resistevano controricorso e proponevano ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Il Comune resisteva con controricorso al ricorso incidentale. sia il ricorrente principale che i ricorrenti incidentali depositavano una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
--) Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
--) Appare pregiudiziale l'esame dei due motivi del ricorso incidentale.
--) Con il primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 3, comma 65, della legge n. 662/96 e 5 bis della legge n. 359/92 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La sentenza impugnata era totalmente priva di motivazione circa la prospettata inapplicabilità alla fattispecie dello ius superveniens costituito dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96 in tema di criteri per la determinazione del danno da occupazione appropriativa. Tale inapplicabilità era stata già denunciata dagli odierni ricorrenti nella memoria di replica del 27.2.1997 (pag. 5) ed ancora nella IV comparsa conclusionale del 18.9.1998 e nella memoria di replica del 24.9.1998.
Il giudice di rinvio si era limitato ad asserire che tale prospettazione non aveva alcun pregio ("Nè in proposito ha pregio l'assunto di questi ultimi, secondo i quali lo ius superveniens non verrebbe ad applicarsi esulando la fattispecie in esame dall'occupazione appropriativa, in quanto la occupazione medesima era avvenuta in assenza di una valida e preventiva dichiarazione di pubblica utilità", pag. 10 sentenza impugnata).
--) Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione degli artt. 3, comma 65, legge 662/96 e 5 bis legge 359/92. Come era stato dedotto nella comparsa conclusionale, l'occupazione del suolo degli attori era avvenuta in totale assenza di una valida e preventiva dichiarazione di pubblica utilità. L'occupazione era avvenuta nell'ambito delle infrastrutture previste dal piano particolareggiato del quartiere Taranto Nord, adottato dal Comune di Taranto con delibera di C.C. n. 602 del 19.4.1980. Tale strumento era stato successivamente sostituito da apposita variante adottata con delibera di C.C. del 22.3.1984, in epoca quindi successiva all'avvenuta occupazione e trasformazione dei terreni, risalente al gennaio - marzo 1983.
Ai sensi dell'art. 16 legge urbanistica 1150/1942, l'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste, ma lo stesso art. 16 prescrive che i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la sezione urbanistica regionale, entro 18 gg. dalla presentazione da parte dei comuni.
Nella specie, per ammissione dello stesso Comune di Taranto e documentalmente provato, ne' il piano particolareggiato adottato con delibera di C.C. n. 602 del 19.4.1980, ne' la sua variante, adottata con delibera di C.C. n. 234 del 23.3.1984, avevano alla data del 16.12.1987, epoca del rilascio da parte del Comune di Taranto del certificato di destinazione urbanistica relativo ai suoli occupati, ancora ottenuto la prescritta approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale.
In assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità non si era prodotto il fenomeno dell'occupazione acquisitiva. Gli attori avrebbero potuto chiedere la restituzione del bene illecitamente occupato;
avendo ritenuto di avvalersi di un'azione di risarcimento del danno per perdita definitiva del bene, il fenomeno estintivo- acquisitivo della proprietà del fondo da parte della p.a. trova la sua ragion d'essere unicamente nell'implicita abdicazione della proprietà operata dagli stessi.
Inoltre, in mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, l'entità del risarcimento non era sottoposta alla decurtazione prevista dall'art. 3, comma 65, della legge 662 del 1996, costituente "ius superveniens", in quanto, essendosi realizzato un fatto illecito generatore di danno, gli attori avevano diritto, secondo le regole generali, al risarcimento commisurato all'integrale valore di mercato del suolo occupato.
Il giudice di rinvio non avrebbe quindi dovuto applicare lo ius superveniens, ma liquidare l'intero danno come accertato dalla c.t.u. --) Eccepisce il controricorrente Comune di Taranto, con riferimento ad entrambi i motivi del ricorso incidentale, che la sentenza di primo grado aveva qualificato la fattispecie come appropriazione acquisitiva e che essa era divenuta irretrattabile sul punto. --) I due motivi del ricorso incidentale - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - non sono fondati.
Il Tribunale di Taranto, nella sentenza di primo grado, ha ritenuto che "con la definitiva e permanente destinazione a sede stradale del terreno e con la conseguente sua irreversibile trasformazione si è certamente realizzato l'effetto acquisitivo connesso con la materiale ed illecita apprensione del bene" e da tale presupposto ha fatto derivare il diritto degli attori al risarcimento del danno a loro arrecato.
Ora, tale inquadramento del caso in esame nell'ambito della c.d. occupazione appropriativa ha formato oggetto di impugnazione da parte dell'appellante Comune sotto il profilo che sarebbe intervenuta una cessione volontaria del suolo, e che quindi la causa avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla corte d'appello. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza depositata il 4 ottobre 1989, ha però ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza ex art. 19 della legge n. 865 del 1971, escludendo che fosse intervenuta la cessione. In tal modo il giudice di secondo grado ha confermato l'inquadrabilità del caso nell'ambito dell'occupazione appropriativa, tanto che ha determinato il valore del terreno con riferimento alla data della sua irreversibile trasformazione (febbraio 1983). Con il rigetto del motivo di ricorso per cassazione con cui il Comune ha censurato la sentenza di secondo grado, riproponendo l'eccezione di incompetenza sulla base della pretesa cessione gratuita del suolo da parte dei proprietari, si è formato il giudicato interno sulla ricorrenza di un'ipotesi di occupazione appropriativa, con la conseguenza che il punto non può essere oggetto di riesame in questa sede. È il caso di sottolineare che, rispetto all'occupazione appropriativa, la c.d. occupazione usurpativa, configurabile in mancanza (originaria o sopravvenuta) di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, si differenzia sostanzialmente dalla prima in quanto l'acquisizione del bene alla mano pubblica non consegue automaticamente all'irreversibile trasformazione di esso, ma è logicamente e temporalmente successiva, dipendendo da una scelta del proprietario usurpato che implicitamente rinuncia al diritto dominicale optando per una tutela risarcitoria in luogo della pur possibile tutela restitutoria (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814). Dovendosi, quindi, ai fini della decisione della presente causa, fare riferimento all'occupazione appropriativa, ne consegue l'applicabilità dello ius superveniens costituito dal comma 7 bis (introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. con mod.
nella legge 8 agosto 1992 n. 359, e, perciò, la correttezza della decisione sul punto adottata dalla sentenza impugnata. --) Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 65, legge n. 662/96, 5 bis legge n. 359/92, 13 legge n. 2882/1885, 40 e 41 legge n. 2359/1865. Il giudice di rinvio aveva fondato la propria decisione sullo ius superveniens costituito dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96 che ha reso applicabili alla liquidazione danni per occupazione illegittima i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione previsti dall'art. 5 bis del d.l. n. 333/92. Sottolinea il ricorrente che l'art. 5 bis richiama l'art. 13 della legge n. 2892/1885 e pone, quindi, la necessità di accertare, come primo elemento della stima, il valore venale del bene espropriato o trasformato dall'opera pubblica.
L'indagine rimessa al giudice di rinvio, che avrebbe dovuto tener conto degli elementi concreti acquisiti al processo, non era stata svolta correttamente dalla Corte territoriale, la quale aveva omesso di considerare che l'occupazione appropriativa riguardava una piccola parte della proprietà ( 14.500 mq.) e che dalla costruzione della rete stradale era derivato un enorme vantaggio alla restante proprietà (34 ettari, di cui 28 edificabili).
Giusta la novella del 1996 la vicenda acquisitiva avrebbe dovuto essere assimilata, agli effetti della liquidazione del danno, ad un'espropriazione parziale, ed il valore venale della zona occupata avrebbe dovuto essere stimato in base al criterio differenziale, previsto dagli artt. 40 e 41 della legge n. 2359/1865, detraendo all'ammontare del risarcimento i vantaggi immediati e diretti derivati dalla costruzione della strada alla restante proprietà. --) Il motivo non è ammissibile.
Con la sentenza di cassazione con rinvio, la decisione della Corte di appello, depositata il 4 ottobre 1989, è stata cassata per avere il giudice di merito applicato una percentuale del 50%, considerata notoria, quale abbattimento del valore venale del suolo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e degli altri costi (di progettazione ed oneri fiscali). La Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur essendo notoria l'incidenza di tali oneri e costi, non era affatto notoria la percentuale della stessa - la quale può variare da città a città, e nell'ambito dello stesso comune da zona a zona ed infine, nell'ambito della stessa zona, da suolo e suolo - e che la corretta valutazione del suolo non poteva essere rimessa ad una valutazione equitativa.
Con la sentenza in sede di rinvio la Corte d'appello si è posto il problema della quantificazione degli oneri di urbanizzazione, di quelli di progettazione e di quelli fiscali "fermo restando il parametro di riferimento cristallizzato (per quanto affermato dalla Suprema Corte) nel valore acquisito con la relazione effettuata dal consulente nominato dal Tribunale di Taranto".
Ora, non avendo il ricorrente principale censurato in modo specifico l'affermazione della Corte di merito secondo cui il valore acquisito con la c.t.u di primo grado costituisce un parametro di riferimento cristallizzato a seguito della pronuncia della Cassazione, non può prendersi in considerazione in questa sede un diverso criterio di valutazione dell'area.
--) Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Nonostante che la Corte di Cassazione avesse rilevato la necessità di accertare in concreto l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e degli altri costi, il giudice di rinvio aveva tenuto conto solo degli oneri di progettazione (lire 1.734.000), ma aveva escluso gli oneri di urbanizzazione e quelli fiscali.
Secondo la Corte di merito, il consulente nominato in primo grado, utilizzando nella stima del danno il metodo indiretto del c.d. valore di trasformazione, avrebbe scorporato in partenza l'"incidenza calcolata sull'indice di fabbricabilità dei vari oneri sostenuti da un ipotetico costruttore", e quindi il valore determinato sarebbe già al netto dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione. In tal modo, secondo il ricorrente principale, erano state disattese le indicazioni della Corte di Cassazione, che imponevano un accertamento diretto degli oneri in questione e si era preferita una discutibile valutazione indiretta, sempre contestata dal Comune, la quale non consentiva alcun controllo e che non rispettava l'obbligo di cui all'art. 384 c.p.c. Il giudice di rinvio aveva inoltre escluso l'esistenza di oneri fiscali da detrarre per averli erroneamente identificati con quelli connessi con la ritenuta di acconto, mentre tali oneri andavano ravvisati nel carico dell'INVIM, che sarebbe stata dovuta in caso di vendita, realizzandosi altrimenti una ingiusta locupletazione del proprietario, sul quale avrebbe gravato la tassa in caso di vendita e che realizzerebbe lo stesse evento senza nulla versare sul risarcimento riconosciutogli.
Il motivo non è fondato.
La Corte d'appello nella sentenza emanata a seguito del giudizio di rinvio non ha detratto gli oneri di urbanizzazione, perché ha ritenuto, sulla base delle risultanze del disposto supplemento di consulenza tecnica di ufficio, che essi fossero già stati calcolati mediante l'utilizzazione del metodo di valutazione indiretto del c.d. valore di trasformazione. In particolare, tale metodo era basato su quello che sarebbe stato il prezzo medio di vendita (stimato in lire 850.000) di un metro quadrato di appartamento ivi costruito nel 1984 scorporando poi da tale prezzo l'incidenza calcolata sull'indice di fabbricabilità territoriale dei vari oneri sostenuti da un ipotetico costruttore, compreso anche l'onere per l'acquisto del suolo che il detto costruttore avrebbe dovuto costruire e partendo dall'ipotesi che la permuta si sarebbe dovuta effettuare fissando il valore unitario del suolo in misura pari al 22% del valore di un metro quadro finito.
Secondo il parere del c.t.u., condiviso dalla Corte di merito, un valore così determinato, proprio perché calcolato sulle potenzialità edificatorie globali dell'area oggetto del piano particolareggiato era già al netto dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Osserva il Collegio che tale conclusione non si pone in contrasto con la pronuncia di cassazione di questa Corte, atteso che il giudice di rinvio si è posto la questione del calcolo degli oneri di urbanizzazione, ma ha ritenuto che essi fossero già stati detratti nel calcolo del valore del terreno, sicché non potevano detrarsi una seconda volta.
Deve, quindi escludersi la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 384 c.p.c., mentre non sono state formulate specifiche censure sulla motivazione della sentenza impugnata relativamente all'inclusione del calcolo degli oneri di urbanizzazione nel metodo di valutazione adottato.
Non può condividersi nemmeno la tesi del ricorrente, secondo cui la Corte di merito avrebbe dovuto detrarre dal valore venale del suolo l'INVIM che sarebbe stata dovuta in caso di vendita del terreno, per evitare un'ingiusta locupletazione del proprietario che realizzerebbe lo stesso evento senza nulla versare sul risarcimento riconosciutogli.
A parte la difficoltà di configurare una locupletazione con riferimento ad una situazione (liquidazione del danno in base al criterio legale) meno vantaggiosa rispetto a quella della vendita al prezzo di mercato, rileva il Collegio che gli oneri fiscali menzionati dalla sentenza di cassazione, suscettibili di incidere sulla valutazione unitaria del terreno, erano quelli collegati all'edificazione del suolo, essendo essi stati presi in considerazione contestualmente agli oneri per le opere di urbanizzazione ed alle spese di progettazione, con la conseguenza che non può farsi rientrare tra di essi l'INVIM dovuta dall'alienante in caso di vendita.
--) Il terzo motivo del ricorso principale ha per oggetto una doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 938, 1224 e 2043 c.c. La sentenza impugnata aveva confermato la statuizione di primo grado sugli interessi e sul danno da svalutazione monetaria. Tale statuizione comportava, secondo il ricorrente principale, il cumulo delle due prestazioni e produceva l'effetto di far conseguire al creditore per il periodo di decorrenza comune una duplice liquidazione dello stesso danno. Andava, in contrario, affermato il principio secondo cui anche sui crediti di valore gli interessi sulla somma rivalutata decorrono dalla data della liquidazione. I controricorrenti eccepiscono il giudicato, basato sulla circostanza che la condanna al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed interessi, già contenuta nella precedente sentenza di secondo grado non era stata oggetto di impugnativa da parte del Comune con il precedente ricorso per cassazione.
--) L'eccezione appare fondata.
È vero che il criterio adottato dal giudice di primo grado (rivalutazione della somma dovuta a titolo risarcitorio con riferimento al momento del pagamento oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dal marzo 1983 al soddisfo) è stato impugnato dal Comune di Taranto con l'appello, ma la sentenza della Corte d'appello di Lecce depositata il 4 ottobre 1989 ha confermato il medesimo criterio adottato dal giudice di primo grado ed essa non è stata impugnata sul punto con ricorso per cassazione. Ne deriva che il criterio di determinazione degli interessi e della rivalutazione non può più essere messo in discussione in questa sede.
--) Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, rigettati.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001