Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2002, n. 9880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9880 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B' IN NOME DE09-880 /02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 1554/00 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere Cron..26792 -. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Dott. Federico ROSELLI · Consigliere - Ud.08/05/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALLEGRI 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ARNO che la rappresenta e difende, giusta delegaAGOSTINI, in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZAelettivamente 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
2006 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 107/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 05/06/99 R.G.N. 44/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Parma IR EG, titolare di pensione diretta e pensione di riversibilità a carico dell'INPS, premesso che l'Istituto aveva trasferito l'integrazione al minimo dal primo trattamento, che era stato riportato a calcolo, al secondo, chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla integrazione al minimo sulla pensione diretta. Il Pretore adito rigettava la domanda e il Tribunale di Parma con sentenza del 5 giugno 1999 confermava tale decisione. Il Tribunale riteneva applicabile nella specie il criterio fissato dalla disposizione di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art.6 legge n.683/1983, secondo cui nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. Avverso questa sentenza IR EG propone ricorso cassazione con unico motivo. L'INPS resiste con per controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denunciano, ai sensi dell' art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 6 3° comma del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, dell'art. 4 della 3 legge 15 aprile 1985 n. 140 e dell'art. 1 e segg. del d.p.c.m. 16 dicembre 1989 in relazione all'art. 3 2° comma della legge 29 dicembre 1988 n. 544; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 7° comma della legge n. 638 del 1983; violazione e falsa applicazione dell'art. 421 codice procedura civile;
occorrendo non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del 3° e 7° comma art. 6 legge n. 638 del 1983; vizio della motivazione e mancato esame di un punto decisivo della controversia. Si sostiene che, venuta meno la giustificazione dell'art.6 comma 3 cit. (che imponeva, in caso di contitolarità di due pensioni inferiori al minimo, l'integrazione di quella costituita con almeno 781 glornate di contribuzione) ossia il vantaggio del cosiddetto superminimo attribuito dall'art.14 quater dell'art.14 quater d.l. 30 dicembre 1979 n.663, conv. in 1. 29 febbraio 1980 n.33. cit., abrogato dall'art.4 comma 8 legge 15 aprile 1985 n. 140, lo stesso art.6 deve intendersi tacitamente abrogato in parte qua. In altre parole, cessata la ragion d'essere della norma, questa dovrebbe ritenersi soppressa. Ne conseguirebbe la sopravvivenza del solo criterio di integrazione stabilito nello stesso art.6, comma 3, prima parte, del d.l. n.438 del 1983, ossia dell'integrazione della pensione con trattamento da integrare meno elevato oppure, a parità di importo, di quella avente decorrenza più remota. Il motivo non è fondato. La questione che il ricorso sottopone alla Corte è se l'alternativa fra due criteri legali di calcolo della pensione debba sciogliersi secondo un criterio enunciato espressamente dal legislatore e sorretto da una certa glustificazione (parimenti legislativa) quanto questa giustificazione sia venuta meno e malgrado ciò l'enunciazione legislativa sopravviva. In altre parole, se la cessazione della ratio legis basti a ritenere abrogata la stessa legge. La disposizione da considerare anzitutto è l'art.6, comma 3, d.l. n.438 del 1983, secondo cui, spettando una sola integrazione nell'ipotesi di contitolarità di due pensioni inferiori al minimo, «nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai **** l'integrazione è superstiti a carico della stessa gestione garantita sulla sola pensione diretta;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane non inferiore a 781, di contribuzione obbligatoria l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione». Questa disposizione stabiliva così che per effetto di una contribuzione maggiore l'integrazione al minimo risultasse di misura minore, ciò che poteva apparire incongruente. L'incongruenza era in realtà sanata dal fatto che ai pensionati con contribuzione superiore a 780 settimane l'art. 14 quater d.l. n.663 del 1979 attribuiva il cosiddetto superminimo ossia un'ulteriore maggiorazione che si sommava all'integrazione al minimo e quindi, in sostanza, una duplice integrazione. Una volta abrogato l'art.14 quater ora citato ad opera dell'art.4 1. n.140 del 1985, la disposizione dell'art.6 sopra riportata apparve di nuovo incongruente perché ormai priva di giustificazione, onde si sostenne la tesi della sua abrogazione, implicita nell'art.4 ult.cit., e della conseguente applicazione della disposizione immediatamente precedente. secondo cuiTesi respinta da questa Corte, l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art.15 delle preleggi si verifica soltanto quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra. Ma ad avviso della Corte tale situazione non è ravvisabile nell'ipotesi in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della ratio della legge precedente, senza tuttavia dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata. Ne consegue, sempre a giudizio della Corte, che l'art.6, comma terzo, ultimo periodo, d.l. n.463 del 1983 non può ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell'art.4, comma ottavo, della legge n.140 del 1985 (tra le più 6 recenti, Cass. 10 agosto 1998 n.7840, 16 agosto 1998 n.10276, 2 febbraio 1999 n. 871). Ultimamente, tuttavia, un collegio di questa Sezione lavoro con ordinanza del 17 dicembre 2001 ha osservato come il criterio d'integrazione al minimo così risultante possa portare ad un'integrazione della pensione di riversibilità inferiore a quella che spetterebbe sulla pensione diretta, ossia ad un trattamento deteriore dell'assicurato, e del suo superstite, provvisto di una copertura contributiva maggiore. Nell'ordinanza il collegio chiama questo assicurato «più meritevole» perché «ha lavorato di più», e dubita che il trattamento deteriore si ponga in contrasto, se non con l'art.3, con la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» assicurata dagli artt. 1 35, primo comma, Cost. Il dubbio di illegittimità costituzionale induce il collegio ad un'interpretazione adeguatrice difforme da quella seguita dalla Corte, ossia a propendere per la tesi dell'abrogazione tacita dell'art.6, comma 3, ultimo periodo, cit., e a rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di particolare importanza (art.374 cod.proc.civ.) Non avendo il Primo Presidente deciso in tal senso, la trattazione della causa è stata di nuovo fissata davanti a questa Sezione. 7 Non ritiene tuttavia il Collegio di doversi discostare dal precedenti sopra citati. Che, pur dopo l'abrogazione dell'art. 14 quater citato, la disposizione dell'art.6 più volte richiamato contrasti col principio d'uguaglianza è stato negato con sentenza 19 febbraio 1998 n.18 della Corte Costituzionale, la quale ha osservato che la norma denunciata può dar luogo ad una «disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili alla norma impugnata considerata non già nel suo contenuto precettivo- preordinato dellaall'individuazione pensione da integrare- ma semplicemente alla sua applicazione concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale - occasionalmente ricorrenti.>> In conclusione, secondo la Corte Costituzionale, la circostanza che una disposizione legislativa smarrisca la sua ratio originaria non comporta di per sé, necessariamente, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma stessa.>> Sembra a questo Collegio che le riportate considerazioni del giudice delle leggi debbano valere anche quanto al prospettato contrasto con gli artt. 1 e 35, primo comma, Cost., giacché la circostanza che le 781 settimane di contribuzione corrispondano ad un maggior lavoro prestato rientra fra quelle che la sentenza n.18 del 1998 chiama una delle premesse fattuali eventualmente ricorrenti». Infatti l'art.6, comma 3, parla di contribuzione previdenziale non soltanto effettiva ma anche figurativa. La persuasività dei precedenti sopra citati viene pol rafforzata dalla considerazione della natura dell'istituto della integrazione al minimo, operante nel nostro ordinamento fin dalla legge istitutiva 4 aprile 1952 n.218. Sull'autorevole base della giurisprudenza costituzionale, i dubbi circa la sua natura assistenziale (art.38, primo comma, Cost.) o previdenziale (art.38, secondo comma, Cost.) sogliono essere risolti nel secondo senso, sia perché la sua funzione consiste nella tutela specifica dei lavoratori e dei loro congiunti anziché indistintamente del cittadini indigenti, sia perché essa grava non già sullo Stato, come in linea di massima i benefici assistenziali, bensì sulle categorie di lavoratori interessate. Tuttavia la Corte Costituzionale, che accetta questa pur contrastata natura previdenziale invece che assistenziale dell'istituto in discorso, ne pone in luce il fondamento solidaristico assolutamente prevalente su quello assicurativo: l'integrazione al minimo si aggiunge alla «pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario, in mancanza di redditi di una certa consistenza, ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art.38, secondo comma, Cost. Tale funzione qualifica l'integrazione al minimo come istituto previdenziale fondato sul principio della solidarietà» (sent. 10 giugno 1994 n.240). L'ammontare della integrazione non si connette ad una quantità di lavoro prestato e perciò all'ammontare di versamenti contributivi, ben potendo così avvenire che un'integrazione maggiore spetti a chi meno abbia contribuito, allo stesso modo che le prestazioni assistenziali possono spettare a persone che meno, o addirittura nulla, abbiano lavorato. Da ciò la stessa Corte Costituzionale fa discendere la possibilità che il legislatore comprima detto ammontare per un'inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica> (sent.ult.cit.) ossia che il criterio del risparmio delle risorse pubbliche legittimamente prevalga. Più in generale, se l'integrazione al minimo potesse assimilarsi al corrispettivo di una controprestazione contributiva, potrebbe fondatamente pretendersi una proporzionalità tra i due termini, ma poiché essa attua un dovere di solidarietà, è legittimo che questo sia avvertito dal legislatore e tradotto in norma secondo criteri estranei alla corrispettività e alla proporzione. E così il principio di buon andamento della pubblica amministrazione in genere (art.97 Cost.) e della gestione della finanza pubblica in particolare (art.81 Cost.) ben può giustificare interventi del legislatore ispirati al criterio di economia, e, per quanto specificamente qui interessa, al raggiungimento del livello minimo di pensione attraverso il 10 minore esborso da parte dell'ente debitore, vale a dire attraverso il criterio di integrazione basato sulla pensione più alta anziché sul maggiore vantaggio per il pensionato. cosiddetto E' bene aggiungere ancora che il superminimo», comunemente considerato come si è detto - quale ragione giustificativa dell'art.6 comma 3, d.l. n.463 del 1983, era fin dall'origine caratterizzato dalla precarietà: l'art.14 quater d.l. n.663 del 1979, infatti, lo attribuì «in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico». Va poi rilevata la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità dell'art.6 3° comma del d.l. n.463 del 1983, sollevata dalla ricorrente sotto il duplice profilo della inglustificata disparità di trattamento tra i titolari di pensioni di gestioni diverse e titolari di pensione della stessa gestione- essendo garantito solo ai primi il trattamento più favorevole- e della necessaria applicazione di una regola che imporrebbe, quando la integrazione al minimo passa da una pensione all'altra, di «cristallizzare» la prima nel suo importo, fin tanto che i meccanismi automatici non la portino ad un livello superiore. Il primo aspetto è stato già esaminato dalla citata sentenza n.18 del 1998 della Corte Costituzionale, che ha rilevato da un lato l'insussistenza di una garanzia costituzionale del trattamento complessivo più favorevole, dall'altro l'impossibilità di comparare due diversi regimi dell'integrazione 11 al minimo, riferibili a discipline eterogenee dettate in funzioni di esigenze differenti, riguardanti l'integrazione in caso di plurititolarità, rispettivamente, di pensioni erogate dalla stessa gestione e di pensioni a carico di gestioni diverse. Quanto al secondo aspetto, si deve considerare che la necessità di conservare in via transitoria un beneficio previdenziale soppresso da legge sopravvenuta è bensì talora affermato dalla giurisprudenza costituzionale (vedi sent. n.240 del 1994 ed il comma 7 dell'art.6, entrambi richiamati dalla ricorrente) ma non sussiste quando, come nella specie, non vi sla alcuna soppressione e quindi alcun mutamento legislativo del trattamento pensionistico preesistente, bensì una previsione destinata ad operare solamente per il futuro (Cass. 20 marzo 1996 n.2346). In conclusione il ricorso deve essere rigettato mentre sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp.att. cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2002 Il Presidente"Pupament Consigliere estensone мале selle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi & LU5/2002 IL CANCELLIEREBell 12