Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2001, n. 6214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6214 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 A Z / I 5 A 4 / . R R 6 T N 2 A S - . I T R . G B U P E . . B L D I R L R L A A E T . D D B I A S E T T N A E I PUBBLICA ITALIANA 1 N S 3 R. G. N. 20485/98 - 6:2:14/01 R E I 1 S E A E . T IN NOME DEL N A M LA CORTE SUPREME DI SSAZIONE bron 13762 Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 19/01/2001 Michele CANTILLO - Presidente - Giuseppe MARZIALE - Consigliere - ON MERONE ->> Salvatore DI PALMA -> Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA ContributiOggetto: sui ricorsi n. 20485/98 - 1237/99 R.G. proposti da Consorzi Bonifica. Natura tributaria. CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, con sede in Competenza per materia del Tribunale - Sussiste. Nardò (LE), in persona del vice presidente pro tempore sig. Alberto Sanasi, autorizzato a stare in giudizio con delibera n. 105 del 05-06-1998 e n. 276 del 28-12-1998, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Greco ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giustiniani, 18, presso lo studio associato dell'Avv. Giovanni Pellegrino, per procura speciale in calce al ricorso
- Ricorrente -
contro
D'CO TO, elettivamente domiciliato in Latiano, Via Francavilla Fontana n. 23, presso lo studio dell'Avv. Angelo R. Caforio, non 4 8 costituito
- Intimato -
per la cassazione della sentenza n. 98/98, resa inter partes dal Giudice di Pace di Mesagne, in data 6 maggio 1998, depositata il 7 maggio 1998. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23-02-1998, D'ON ON conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Mesagne, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede in Nardò, per sentire dichiarati non dovuti i contributi consortili e vedere riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. Veniva sostenuto che, a causa della perdurante inoperosità e della conseguente assenza di qualsiasi beneficio per i fondi siti nel perimetro del comprensorio di pertinenza, il Consorzio era privo dei titoli per la richiesta dei contributi nei confronti dei consorziati. Parte convenuta, costituendosi, eccepiva l'incompetenza per materia e valore del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda. Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 98/98 del 06-05-1998, rigettate le preliminari eccezioni sollevate dal Consorzio, accoglieva le domande attrici. Veniva affermato che i contributi consortili in contestazione erano una prestazione che non aveva natura di tributo, come le imposte e le tasse, e 2 che, pertanto, la controversia esulava dalla competenza per materia del Tribunale;
escludeva, parimenti, che la lite potesse essere ritenuta di valore indeterminabile, come preteso dal Consorzio convenuto, e, quindi, accoglieva le domande attrici, nel presupposto che il Consorzio non avesse fornito la prova del concreto beneficio ricevuto dal soggetto consorziato in esito all'attività di bonifica espletata, che solo, avrebbe potuto legittimare la pretesa di versamento dei contributi. Il Consorzio, con ricorso notificato il 09-11-1998 ed affidato a due mezzi, chiedeva la cassazione della citata sentenza. Successivamente, con altro atto notificato il 07-01-1999, rinunciava al ricorso notificato il 9-11-1998 ed agli atti connessi, perché tardivamente depositato, riproponendo l'impugnazione negli stessi termini di cui all'atto rinunciato. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disposta la riunione dei due ricorsi ex art. 335 C.p.C. trattandosi di impugnazione avverso la stessa sentenza. Il ricorso iscritto al n. 20485/98 R.G. va, quindi, dichiarato estinto per intervenuta rinuncia in applicazione del combinato disposto degli art. 390 e हे 391 C.p.C.. Infatti, il Consorzio, giusto successivo ricorso notificato il 7-1- 1999, ed iscritto al n. 1237/1999, ha rinunciato alla precedente impugnazione, per non essere stato il relativo atto depositato nei termini. La ritualità della rinuncia, per essere stata regolarmente deliberata (n. 276 del 28-12-1998) e notificata alla controparte con il nuovo ricorso, contestualmente riproposto, non consente la prosecuzione di tale giudizio, 3 esigendo l'adozione del provvedimento previsto dalle richiamate disposizioni. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti. Il ricorso n. 1237/99 R.G., alla cui ammissibilità non osta il mancato deposito nei termini della precedente impugnazione, risultando lo stesso, notificato nel rispetto del prescritto termine decadenziale, e che ripropone le medesime doglianze, è, invece, fondato. Il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, con la doglianza, sviluppata nel primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati, resa sulla fattispecie dal Giudice di Pace di Nardò, deve essere cassata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 C.p.C., degli artt. 862 e 864 C.C., degli artt. 11, 21 e 59 r.d. 13-11-1933 n. 215 dell'art. 5 D.L. 30-12-1982 n. 953 convertito in L. 28-2-1983 n. 53 e dell'8 comma I° bis del D.L. 27-4-1990 n. 90, convertito in L. 26-6-1990 n. 165 in relazione all'art. 360 n. 2, 3, 4 e 5 C.p.C.; più specificatamente, la decisione viene ritenuta erronea, per aver negato la natura tributaria dei contributi consortili e, quindi, la competenza per materia del tribunale a conoscere delle controversie, del genere di quella in esame. Tale censura coglie nel segno e va accolta. In proposito, è sufficiente rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9493 del 23-9-1998 e id., sent. n. 496 del 22-7-1999 alle quali adde id., Sez. I civ., sent. n. 1093 dell'1-11-2000 e id., sent. n. 1985 del 22-11-2000 hanno enunciato il principio, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione della considerata vertenza, secondo cui i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, e, di conseguenza, per le relative controversie (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 d. lgs 4 31-12-1992 n. 546, e ricadenti, perciò, nell'ambito della giurisdizione ordinaria) sussiste la competenza per materia del tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ.- Alla stregua di tale enunciazione, la sentenza impugnata, siccome resa da giudice incompetente ratione materiae, deve essere senz'altro cassata e, nel contempo, in applicazione delle richiamate norme va riconosciuta e dichiarata la competenza del Tribunale di Brindisi a conoscere della causa in argomento. L'accoglimento della censura di cui al paragrafo precedente, travolgendo nella totalità la pronuncia impugnata, assorbe la delibazione delle restanti, sottordinate, doglianze, con le quali l'ente ricorrente ha chiesto sotto altri profili, la cassazione della discussa sentenza di merito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio fin qui svoltosi, anche avuto riguardo ai tempi del consolidarsi del principio L applicato.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il processo iscritto al n. 20485/98 R.G. Nulla per le spese. E N O Accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 1237/99 R.G., I A Z I A 6 R 5 R 8 dichiarando assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, dichiara la . T 9 A 1 S N T I / - 4 U G competenza del Tribunale di Brindisi e compensa le spese dell'intero giudizio. / E B B 6 I R 2 . L . R L R A Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001. T . A P D . . D B E A A L T I Il Presidente T E N D R 1 E I E 3 S S 1 E T Dott. Michele Cantillo N . E A S N I M Il Consigliere Relatore Estensore A Dott. Antonino Di Blasi 5 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista - 3 MAG 2001..Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista