Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di arresto o fermo non convalidati, la contestazione nel corso dell'udienza camerale di reati diversi da quello per cui era avvenuto l'arresto e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare solo per questi ultimi, rende necessario un apposito interrogatorio di garanzia, non potendosi considerare idoneo a soddisfare le esigenze di difesa l'interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza di convalida relativamente ad un diverso episodio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 22539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22539 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 26/04/2001
1. Dott. PIETRO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE - Consigliere - N. 2282
3. Dott. NICOLA BOTTALICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - N. 33047/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER GI
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze in data 12/7/2000 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. E. Perna La Torre Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. M. Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza del 12/7/2000 il Tribunale del Riesame di Firenze rigettava l'appello proposto da ER GI avverso il provvedimento del Gip in sede in data 6/6/2000 con il quale non era stata accolta la istanza tesa ad ottenere la declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, alla quale era sottoposto per il diritto di regime, per omesso interrogatorio nel termine ex art. 302 c.p.p.. Ricorre per Cassazione il ER, che deduce: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c, c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c, 180 - 294 - 391 c.p.p.. Espone l'indagato che, tratto in arresto per il delitto di tentata rapina posta in essere il 15/5/2000, in sede di convalida il P.M. gli aveva contestato due ulteriori episodi di rapina commessa antecedentemente, anche sui quali aveva fondato la richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale. Il Gip, all'esito della predetta udienza (18/5/2000) non aveva convalidato l'arresto per l'episodio di tentata rapina, ed aveva contestualmente applicato la misura richiesta in relazione agli altri due episodi delittuosi. Sostiene il ER che nella specie non vi è stato uno specifico interrogatorio dell'indagato in ordine ai fatti diversi rispetto a quelli che avevano determinato l'arresto con flagranza, in quanto non può considerarsi valido, ai fini della applicazione della misura cautelare, quello reso nell'udienza di convalida perché tale mezzo istruttorio era collegato al delitto di tentata rapina per il quale era avvenuto l'arresto, mentre per i fatti diversi l'emissione del provvedimento coercitivo doveva precedere l'interrogatorio e ciò, nella specie, in violazione del disposto dello art. 294 c.p.p. non è avvenuto, onde la sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 302 c.p.p.. Con il proposto ricorso l'indagato si duole, sostanzialmente, del fatto che il Tribunale, pur avendo riconosciuto sussistente "una deviazione rispetto alla remissione procedurale illustrata nel codice di rito", nell'iter processuale in esame, ha ritenuto che tale inversione ha determinato una nullità relativa e non assoluta dell'interrogatorio reso in sede di convalida, che non essendo stata tempestivamente eccepita, deve considerarsi sanata ex art. 182 2^ c. c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Premesso che la scansione temporale dell'attività processuale descritta nella impugnata ordinanza è collimante con quella esposta in ricorso, occorre sottolineare che, ai fini che qui interessano, non rileva la questione che i giudici dell'appello si sono posti circa la individuazione del tipo di nullità che nella specie si sarebbe verificata in conseguenza della inversione dei due momenti:
quello della emissione del provvedimento coercitivo e quello successivo dell'assunzione dello interrogatorio, concludendo per la sussistenza di una nullità relativa, sanata perché non tempestivamente eccepita.
Ed infatti, tale questione è superata in presenza di una contestazione relativa a delitti, che non coincidono con quello per il quale era avvenuto l'arresto in flagranza (rispetto ai quali quindi l'indagato era in stato di libertà) ed in relazione agli stessi è stata applicata la misura custodiale in carcere. Orbene in siffatta situazione non può trovare applicazione che la disciplina dello art. 294 c.p.p., secondo cui l'interrogatorio di garanzia segue e non precede l'applicazione della misura cautelare. E ciò in quanto tale incombente e specificatamente rivolto a consentire al giudice che l'ha adottato - attraverso il colloquio con la persona che ne è destinataria - di verificare la sussistenza o permanenza delle condizioni poste e lese del provvedimento (gravi indizi di colpevolezza - esigenze cautelari - adeguatezza della misura), finalità che verrebbero vanificate, con grave lesione del diritto di difesa, ove fosse consentito l'inversione della stabilita cadenza processuale fuori della ipotesi eccezionali espressamente punite - dell'arresto in flagranza e del fermo. Ne consegue che l'interrogatorio reso nella descritta situazione processuale, che esclude che si sia costituito un valido contraddittorio tra l'indagato ed il giudice in ordine ai nuovi reati contestati, non avendo avuto il primo attraverso tale mezzo piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e l'opportunità di discolparsi e di esporre quando poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità dei fatti al fine di consentire al secondo di stabilire permanenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273 - 274 - 275 c.p.p., non può ritenersi idoneo a legittimamente sostituire quello di garanzia ex art. 294 c.p.p., che occorreva espletare. Da ciò consegue che, poiché nella specie quest'ultimo non è intervenuto nei termini previsti dal primo comma del citato articolo 294 c.p.p., è venuta meno l'efficacia del titolo custodiale, emesso dal Gip il 18/15/2000, ex art. 302 c.p.p., con le conseguenze di legge.
L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio e deve essere ordinata la liberazione di ER GI, se non detenuto per altre cause.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la liberazione di ER GI, se non detenuto per altro. Si provvede ai sensi dello art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001