Sentenza 4 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9719 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
0 97 19/ 02 Aula 'B' E BBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza;
SEZIONE LAVORO cumulo di feurioui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G. N. 19610/99 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Cron. 26258 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZO RA, elettivam ente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, 2002 che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del 727 -1- ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 243/99 del Tribunale di AOSTA, depositata il 20/07/99 R.G.N. 765/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che con ricorso del 15 gennaio 1998 al RE di Aosta, UR RU, dopo aver premesso che il marito OL ET, titolare di una rendita Inail per malattia professionale nonché di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall'Inps, era morto il 12 agosto 1995, affermava di non aver ricevuto la pensione di riversibilità da quest'ultimo Istituto, il quale sosteneva esser stata cagionata la morte del ET dalla malattia professionale e non poter essere cumulati i due benefici, della rendita Inail ai superstiti e della pensione di riversibilità, stante il divieto dell'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335; che ad avviso della ricorrente tale divieto di cumulo valeva per il caso in cui i due benefici avessero avuto origine dal medesimo evento dannoso, ossia quando il defunto avesse già goduto di una pensione di invalidità Inps, mentre nel caso di specie la pensione di riversibilità spettava a causa dei contributi versati a suo tempo dal consorte, il quale aveva già ottenuto la pensione di vecchiaia;
che, costituitosi il convenuto, il RE accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata con sentenza del 20 luglio 1999 dal Tribunale, il quale accoglieva integralmente la tesi dell'appellata; che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps mentre la RU si è costituita con la sola procura rilasciata al difensore.
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione dell'art. 1, comma 43, legge n. 335 del 1995, sostenendo dover valere il divieto di cumulo ivi previsto poiché le due prestazioni, rendita Inail ai superstiti e pensione di riversibilità, trovavano origine nel medesimo fatto materiale, ossia la malattia professionale che causò il decesso del coniuge dell'attuale ricorrente;
che il motivo non è fondato;
che l'art. 1, comma 43 cit., dispone per quanto qui interessa: "Le pensioni di - 3 inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessaŋ; che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di riversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, quand'anche la malattia indennizzata con rendita provochi la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di riversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita Inail allo stesso modo che il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti;
che "l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Inps a pag. 5 zione del ricorso, non può realizzarsi discriminando senza giustificandi superstiti dell'infortunato sul lavoro poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129); che il sopravvenuto art. 73, comma 1. Legge 23 dicembre 2000 n. 288, soppressivo del divieto di cumulo, non trova qui applicazione poiché è efficace dal 1° luglio 2001; che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere poiché l'intimato non 4 svolto attività difensiva. La Corte rigetta il ricorso;
Così deciso in Roma il 18 Il Cons. Est. Fednico Roselli
P. Q. M.
nulla perle spese: febbraio 2002 Il Presidente luneSusan hemelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, LUG. 2002 IL CANCELLIERE Choke A D R E T T S T I N I E G R S I E A E D R L L O E D 105